DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1972, n. 1067
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modifiche;
Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, numero 465;
Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Cagliari il 24 marzo 1972, per il finanziamento di tre posti di assistente ordinario presso la cattedra di "Medicina del lavoro" della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Cagliari.
Art. 2
Sono istituiti, ai sensi dell'art. 1 (sub art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, tre posti di assistente ordinario in aggiunta a quelli gia' assegnati alla facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Cagliari.
Art. 3
I contributi annui a carico della regione autonoma della Sardegna vengono determinati rispettivamente in L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento di ciascun posto di cui al precedente art. 2 e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante ai titolari dei posti stessi.
Art. 4
L'Universita' di Cagliari si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti ai titolari dei posti nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante ai titolari dei posti stessi.
Art. 5
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, i posti di cui al precedente art. 2 saranno senz'altro soppressi e i titolari cesseranno immediatamente dal servizio.
LEONE SCALFARO - MALAGODI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 marzo 1973
Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 69. - VALENTINI
Convenzione per l'istituzione di tre posti di assistente Universita' di Cagliari- art. 1
Repertorio 58/411 Convenzione per l'istituzione di tre posti di assistente ordinario alla cattedra di medicina del lavoro presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Cagliari. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosettantadue, addi' ventiquattro del mese di marzo a Cagliari, in una sala del palazzo dell'Universita' degli studi, e precisamente nell'ufficio del rettore, innanzi a me dott. Gesuino Piga, funzionario amministrativo dell'Universita' degli studi di Cagliari delegato con decreto rettorale 1 luglio 1963 a redigere gli atti ed i contratti per conto dell'Universita' medesima senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti infranominate, che ne hanno i requisiti di legge, di comune accordo e col mio consenso espressamente rinunciato, sono personalmente comparsi i signori: prof. Antonio Alberto Boscolo, nato a Cagliari il 22 agosto 1920, domiciliato per la carica presso il rettorato dell'Universita' degli studi di Cagliari nella sua esclusiva qualita' di rettore e legale rappresentante della medesima, autorizzato alla stipulazione del presente atto come da deliberazione del consiglio di amministrazione dell'universita' stessa in data 16 marzo 1972 (Alleg. A); on. prof. Paolo Dettori, nato a Tempio (Sassari) il 20 dicembre 1926, domiciliato per la carica presso la regione autonoma della Sardegna, nella sua esclusiva qualita' di Assessore al lavoro e pubblica istruzione e legale rappresentante della regione autonoma della Sardegna, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione in forza della legge regionale 25 novembre 1964, n. 18, pubblicata nel "Bollettino Ufficiale" della regione autonoma della Sardegna (parte 1ª e 2ª) in data 30 dicembre 1964, n. 62 (Alleg. B), e in forza del mandato ricevuto dalla giunta regionale della Sardegna, conferitogli nell'adunanza dell'8 febbraio 1972 (Alleg. C), Premesso a) che con legge regionale 25 novembre 1964, n. 18 e relativo regolamento di attuazione, pubblicati rispettivamente nel "Bollettino Ufficiale" della regione autonoma della Sardegna (parte 1ª e 2ª) in data 30 dicembre 1964, n. 62 e in data 24 giugno 1965, n. 30, l'Amministrazione regionale e', tra l'altro autorizzata a stipulare con le amministrazioni delle Universita' di Cagliari e di Sassari apposite convenzioni per il finanziamento di posti di ruolo di assistenti alle cattedre che rivestono particolare interesse per la Sardegna e per le quali la stessa Amministrazione regionale e' autorizzata con legge regionale a finanziare la istituzione di posti di professore di ruolo; b) che la regione autonoma della Sardegna, con legge regionale 8 ottobre 1959, n. 16, e' stata autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'amministrazione dell'Universita' degli studi di Cagliari per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di medicina del lavoro presso la facolta' di medicina e chirurgia; c) che tra gli insegnamenti di particolare interesse regionale puo' comprendersi quello di medicina del lavoro; d) che il consiglio della facolta' di medicina e chirurgia (Alleg. D), il senato accademico (Alleg. E) e il consiglio di amministrazione (Alleg. F) dell'Universita' degli studi di Cagliari hanno deliberato, ciascuno per quanto di propria competenza, di approvare l'istituzione di nuovi posti di assistente ordinario alla cattedra di medicina del lavoro; e) che la giunta regionale, con deliberazione in data 8 febbraio 1972 ha approvato lo schema della presente convenzione, disponendone in pari tempo la stipulazione (Alleg. C); f) che il consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Cagliari nella seduta del 16 marzo 1972 (Alleg. A) ha approvato lo schema della presente convenzione, autorizzando il rettore dell'Universita' predetta alla stipulazione della medesima convenzione. Tutto cio' premesso, i suddetti signori, della cui identita' personale e piena capacita' giuridica sono personalmente certe e che, col mio consenso, hanno dichiarato di rinunciare all'assistenza dei testimoni, in esecuzione all'autorizzazione ricevuta dagli enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto appresso: Art. 1. Saranno istituiti, a norma dell'art. 1 (sub art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, tre posti di assistente ordinario alla cattedra di medicina del lavoro presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Cagliari.
Convenzione- art. 2
Art. 2. La regione autonoma della Sardegna, a mezzo del suo legale rappresentante: assume l'obbligo di corrispondere all'Universita' degli studi di Cagliari, per il funzionamento di ciascuno dei tre posti di ruolo di cui all'articolo precedente, la somma annua di L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila), pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un assistente ordinario.
Convenzione- art. 3
Art. 3. La regione autonoma della Sardegna si obbliga inoltre corrispondere all'Universita' degli studi di Cagliari, per ciascuno dei tre posti di cui si tratta, oltre alla somma annua indicata nel precedente art. 2, la ulteriore somma di lire 560.000 (cinquecentosessantamila) annue, pari al 20 per cento (lire venti per ogni cento lire) del contributo di L. 2.800.000, per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza, che possono eventualmente spettare ai titolari dei cennati posti nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 9, nonche' per rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.
Convenzione- art. 4
Art. 4. La regione autonoma della Sardegna si obbliga a versare all'Universita' di Cagliari le somme di cui ai precedenti articoli 2 e 3 in una unica soluzione all'atto della nomina dei titolari dei posti e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno al quale si riferiscono.
Convenzione- art. 5
Art. 5. Qualora a seguito di miglioramenti economici e di carriera disposti dallo Stato il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato dall'art. 2, la regione autonoma della Sardegna si obbliga di elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui all'art. 3. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore degli assistenti universitari, la regione autonoma della Sardegna si impegna, altresi', ad adeguare, proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20 per cento indicata nell'art. 3. L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.
Convenzione- art. 6
Art. 6. L'Universita' di Cagliari in esecuzione degli impegni presi dalla regione autonoma della Sardegna con il presente atto, e' tenuta a versare annualmente allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti ai titolari dei posti di ruolo di assistente alla cattedra di medicina del lavoro. L'Universita' di Cagliari versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 3, per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 5, secondo comma.
Convenzione- art. 7
Art. 7. Alla fine di ogni anno accademico i titolari dei posti di ruolo di cui alla presente convenzione compileranno una relazione della propria attivita' scientifica e didattica, corredata dalle pubblicazioni, con particolare riferimento agli argomenti di interesse regionale approfonditi. Dette relazioni dovranno essere approvate dal professore ufficiale della materia e trasmesse alla Amministrazione regionale tramite l'Universita' degli studi di Cagliari col visto del rettore. In aggiunta a quanto precede gli assistenti ordinari sono tenuti a prestare all'Amministrazione regionale la collaborazione che, ai sensi dell'art. 11 del regolamento di attuazione della [legge regionale 25 novembre 1964, n. 18](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:regione.:legge:1964-11-25;18), potra' essere loro richiesta dalla stessa Amministrazione, d'intesa col professore ufficiale dell'insegnamento di medicina del lavoro.
Convenzione- art. 8
Art. 8. La presente convenzione avra' la durata di anni dieci con decorrenza dall'anno accademico nel quale interverra' la nomina del primo titolare degli istituendi posti di ruolo, e si intendera' rinnovata per uguale periodo di tempo qualora non venga disdetta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione- art. 9
Art. 9. Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, i posti di cui trattasi resteranno senz'altro soppressi, con la conseguente cessazione dal servizio dei titolari.
Convenzione- art. 10
Art. 10. La presente convenzione, che e' stipulata nell'interesse dell'Universita' degli studi di Cagliari, e' esente da tassa di registro e bollo a termini dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45). Essa diverra' esecutiva non appena pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica che ne disporra' l'approvazione ed istituira' i posti di ruolo. Richiesto, io, ufficiale rogante, ricevo questo atto scritto a macchina da persona di mia fiducia, in pagine 8 (otto) e fino a qui della presente, del quale ho dato lettura alle parti contraenti che lo dichiarano in tutto conforme alla loro volonta' e che qui con me lo sottoscrivono. Il rettore Antonio Alberto BOSCOLO L'Assessore al lavoro e pubblica istruzione Paolo DETTORI L'ufficiale rogante Gesuino PIGA Ufficio del registro - Atti civili successioni - Cagliari - Addi' 30 marzo 1972, registrato al n. 1892 del Mod. 71/M.E. - Esatte L. gratis. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione: SCALFARO
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