DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. 1069
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2046, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 122. - All'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facolta' di medicina e chirurgia, e' aggiunta la Scuola in "Nefrologia medica" di nuova istituzione.
Dopo l'art. 275 con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in nefrologia medica.
Scuola di specializzazione in nefrologia medica
Art. 276. - La scuola di specializzazione in nefrologia medica ha la durata di 3 anni. Essa ha sede presso l'Istituto scientifico di medicina interna.
Art. 277. - Alla scuola possono essere iscritti solo i laureati in medicina e chirurgia. Il numero degli specializzandi e' fissato in dodici complessivi, suddivisi nei 3 anni di corso.
Art. 278. - Le norme per l'iscrizione sono quelle previste per le scuole di specializzazione e perfezionamento riferite negli articoli da 122 a 137 dello statuto dell'universita'. Sara' comunque fatto un colloquio ai candidati alla iscrizione.
Qualora le domande siano in soprannumero, la selezione dei candidati sara' fatta mediante concorso per titoli ed esami espletati da una commissione presieduta dal direttore della scuola.
Art. 279. - Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare gli insegnamenti secondo il programma del corso. Coloro che non ottemperano all'obbligo di frequenza ai corsi di insegnamento, al servizio di corsia di dialisi e di laboratorio, non potranno ottenere l'attestazione di frequenza necessaria per l'ammissione agli esami.
Art. 280. - Gli insegnamenti impartiti saranno i seguenti, suddivisi nei tre anni di corso:
1° Anno:
Struttura ed ultrastruttura normale del rene;
Aspetti biochimici della funzione renale;
Fisiologia renale;
Semeiologia renale (fisica, radiologica, funzionale);
Microbiologia ed immunologia applicata alla nefrologia;
Struttura ed ultrastruttura patologica del rene.
2° Anno:
Patologia del ricambio idro-salino;
Insufficienza renale acuta e cronica;
Nefropatie glomerulari;
Nefropatie tubulari;
Farmacologia di interesse nefrologico;
Terapia dietetica e dialitica (1° anno).
3° Anno:
Nefropatie interstiziali;
Nefropatie vascolari;
Nefropatie malformative e neoplastiche;
Terapia dietetica e dialitica (2° anno);
Terapia generale delle nefropatie (antibiotica, antireattiva, sintomatica).
Art. 281. - Alla fine di ciascun anno accademico coloro i quali abbiano ottenuto la prescritta attestazione di frequenza, potranno sostenere gli esami di profitto, il cui superamento e' condizione necessaria per la iscrizione al corso successivo.
Gli esami consistono in prove scritte e in prove orali su ciascuna delle materie di insegnamento che sono oggetto di esame in ogni anno di corso.
Art. 282. - Al termine del 3 anno, per conseguire il diploma di specializzazione, gli specializzandi, oltre ad aver superato le prove di esame nelle singole materie, dovranno presentare una dissertazione scritta su un argomento di nefrologia che sara' stabilito in base ad accordi con il direttore della scuola. I candidati non riconosciuti idonei agli esami di ciascun corso e all'esame di diploma potranno sostenere le prove dopo un altro anno di frequenza.
Art. 283. - Le norme per la direzione, per le tasse, ecc., sono quelle generali delle scuole di specializzazione e di perfezionamento riferite negli articoli da 122 a 137 dello statuto dell'universita'.
Art. 284. - Agli iscritti che abbiano ottenuto l'approvazione nell'esame finale viene rilasciato il diploma di specializzazione in nefrologia medica valido a tutti gli effetti legali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1972
LEONE
SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 3 marzo 1973 Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 47. - VALENTINI
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2046, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 122. - All'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facolta' di medicina e chirurgia, e' aggiunta la Scuola in "Nefrologia medica" di nuova istituzione. Dopo l'art. 275 con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in nefrologia medica. Scuola di specializzazione in nefrologia medica Art. 276. - La scuola di specializzazione in nefrologia medica ha la durata di 3 anni. Essa ha sede presso l'Istituto scientifico di medicina interna. Art. 277. - Alla scuola possono essere iscritti solo i laureati in medicina e chirurgia. Il numero degli specializzandi e' fissato in dodici complessivi, suddivisi nei 3 anni di corso. Art. 278. - Le norme per l'iscrizione sono quelle previste per le scuole di specializzazione e perfezionamento riferite negli articoli da 122 a 137 dello statuto dell'universita'. Sara' comunque fatto un colloquio ai candidati alla iscrizione. Qualora le domande siano in soprannumero, la selezione dei candidati sara' fatta mediante concorso per titoli ed esami espletati da una commissione presieduta dal direttore della scuola. Art. 279. - Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare gli insegnamenti secondo il programma del corso. Coloro che non ottemperano all'obbligo di frequenza ai corsi di insegnamento, al servizio di corsia di dialisi e di laboratorio, non potranno ottenere l'attestazione di frequenza necessaria per l'ammissione agli esami. Art. 280. - Gli insegnamenti impartiti saranno i seguenti, suddivisi nei tre anni di corso: 1° Anno: Struttura ed ultrastruttura normale del rene; Aspetti biochimici della funzione renale; Fisiologia renale; Semeiologia renale (fisica, radiologica, funzionale); Microbiologia ed immunologia applicata alla nefrologia; Struttura ed ultrastruttura patologica del rene. 2° Anno: Patologia del ricambio idro-salino; Insufficienza renale acuta e cronica; Nefropatie glomerulari; Nefropatie tubulari; Farmacologia di interesse nefrologico; Terapia dietetica e dialitica (1° anno). 3° Anno: Nefropatie interstiziali; Nefropatie vascolari; Nefropatie malformative e neoplastiche; Terapia dietetica e dialitica (2° anno); Terapia generale delle nefropatie (antibiotica, antireattiva, sintomatica). Art. 281. - Alla fine di ciascun anno accademico coloro i quali abbiano ottenuto la prescritta attestazione di frequenza, potranno sostenere gli esami di profitto, il cui superamento e' condizione necessaria per la iscrizione al corso successivo. Gli esami consistono in prove scritte e in prove orali su ciascuna delle materie di insegnamento che sono oggetto di esame in ogni anno di corso. Art. 282. - Al termine del 3 anno, per conseguire il diploma di specializzazione, gli specializzandi, oltre ad aver superato le prove di esame nelle singole materie, dovranno presentare una dissertazione scritta su un argomento di nefrologia che sara' stabilito in base ad accordi con il direttore della scuola. I candidati non riconosciuti idonei agli esami di ciascun corso e all'esame di diploma potranno sostenere le prove dopo un altro anno di frequenza. Art. 283. - Le norme per la direzione, per le tasse, ecc., sono quelle generali delle scuole di specializzazione e di perfezionamento riferite negli articoli da 122 a 137 dello statuto dell'universita'. Art. 284. - Agli iscritti che abbiano ottenuto l'approvazione nell'esame finale viene rilasciato il diploma di specializzazione in nefrologia medica valido a tutti gli effetti legali.
LEONE SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 marzo 1973
Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 47. - VALENTINI
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