DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. 1070
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 257, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facolta' di medicina e chirurgia e' modificato nel senso che le scuole in "Malattie cardiovascolari e reumatiche", "Chirurgia generale", "Malattie dell'apparato digerente e del sangue", mutano rispettivamente la denominazione in quella di scuole in "Malattie dell'apparato cardiovascolare", "Chirurgia", "Malattie dell'apparato digerente". L'art. 266, relativo alla scuola di specializzazione in "Malattie cardiovascolari e reumatiche" che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare" e' abrogato e sostituito dal seguente: Scuola di specializzazione in Malattie dell'apparato cardiovascolare Art. 266. - La scuola di specializzazione ha sede presso un istituto di medicina interna: a) La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specializzazione in malattie dello apparato cardiovascolare e' di tre anni. b) Il numero degli iscritti e' fissato in venti per ogni anno di corso. c) Gli insegnamenti della scuola sono cosi' ripartiti nei tre anni di corso: 1° Anno: 1) Anatomia normale dell'apparato cardiovascolare; 2) Fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio; 3) Fisiopatologia cardiovascolare e respiratoria (biennale) 1° anno; 4) Patologia cardiovascolare (biennale) 1° anno; 5) Semeiologia fisica (biennale) 1° anno; 6) Semeiologia strumentale (biennale) 1° anno; 7) Microbiologia (facoltativo); 8) Fisica medica (facoltativo). 2° Anno: 1) Fisiopatologia cardiovascolare e respiratorio (biennale) 2° anno; 2) Patologia cardiovascolare (biennale) 2° anno; 3) Semeiologia fisica (biennale) 2° anno; 4) Semeiologia strumentale (biennale) 2° anno; 5) Anatomia patologica dell'apparato cardiovascolare (biennale) 1° anno; 6) Radiologia; 7) Farmacologia; 8) Clinica e terapia (biennale) 1° anno; 9) Fisica medica (facoltativo). 3° Anno: 1) Anatomia patologica dell'apparato cardiovascolare (biennale) 2° anno; 2) Clinica e terapia (biennale) 2° anno; 3) Chirurgia dell'apparato cardiovascolare; 4) Problemi assicurativi e sociali (facoltativo); 5) Statistica (facoltativo). d) Oltre le lezioni dei corsi sopraindicati, potranno essere tenute, dietro designazione del direttore della scuola, delle conferenze e delle dimostrazioni a classi riunite. e) Al termine di ciascun anno di corso, l'allievo dovra' sostenere un esame teorico-pratico sulle materie che sono state oggetto di insegnamento durante il corso dell'anno. f) Al termine del triennio per il conseguimento del diploma di specialista, l'allievo dovra' sostenere dinanzi alla commissione la discussione di un caso clinico e la discussione di una tesi scritta sopra argomento riguardante malattie dell'apparato cardiovascolare. g) Durante i tre anni del corso, gli allievi dovranno frequentare assiduamente, a turno, le infermerie e gli ambulatori della clinica medica o di altro istituto di medicina interna. L'art. 269, relativo alla "Scuola di specializzazione in chirurgia generale o che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in chirurgia" e' abrogato e sostituito dal seguente: Scuola di specializzazione in chirurgia Art. 269. - a) La scuola di specializzazione in chirurgia conferisce il diploma di specialista in chirurgia. b) La durata del corso di studio per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia e' di cinque anni. c) Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 1) Anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale); 2) Anatomia ed istologia patologica (biennale); 3) Anestesia e rianimazione; 4) Chirurgia cardiovascolare; 5) Chirurgia d'urgenza; 6) Chirurgia ginecologica; 7) Chirurgia pediatrica; 8) Chirurgia riparativa e plastica; 9) Chirurgia sperimentale; 10) Chirurgia toracica; 11) Chirurgia urologica; 12) Clinica chirurgica generale (quinquennale); 13) Fisiopatologia chirurgica; 14) Neurochirurgia; 15) Patologia speciale chirurgica (triennale); 16) Radiologia; 17) Ricerche di laboratorio; 18) Semeiotica chirurgica; 19) Semeiotica strumentale ed endoscopica; 20) Trattamento pre e post-operatorio; 21) Traumatologia ed ortopedia. d) Le materie sopraelencate sono cosi' suddivise nei cinque anni di corso: 1° Anno: 1) Clinica chirurgica generale; 2) Patologia speciale chirurgica; 3) Semeiotica chirurgica; 4) Anatomia chirurgica e corso di operazioni; 5) Chirurgia sperimentale; 6) Anestesia e rianimazione; 7) Ricerche di laboratorio. 2° Anno: 1) Clinica chirurgica generale; 2) Patologia speciale chirurgica; 3) Semeiotica chirurgica; 4) Anatomia chirurgica; 5) Fisiopatologia chirurgica; 6) Trattamento pre e post-operatorio; 7) Anatomia ed istologia patologica. 3° Anno: 1) Clinica chirurgica generale; 2) Patologia speciale chirurgica; 3) Semeiotica strumentale ed endoscopica; 4) Anatomia chirurgica e corsi di operazioni; 5) Radiologia; 6) Anatomia ed istologia patologica. 4° Anno: 1) Clinica chirurgica generale; 2) Chirurgia ginecologica; 3) Chirurgia urologica; 4) Neurochirurgia; 5) Traumatologia ed ortopedia: 6) Chirurgia pediatrica. 5° Anno: 1) Clinica chirurgica generale; 2) Chirurgia toracica; 3) Chirurgia cardiovascolare; 4) Chirurgia riparativa e plastica; 5) Chirurgia d'urgenza; 6) Medicina legale. I corsi dovranno essere corredati da esercitazioni pratiche. e) Il numero degli iscritti e' fissato in quattro per ogni anno di corso per un totale di venti iscritti. f) La selezione dei candidati aspiranti all'ammissione alla scuola avverra' sulla base di titoli ed esami. g) Non sono consentite iscrizioni con abbreviazioni di corso. h) La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni e' obbligatoria per tutti gli iscritti. L'internato e' obbligatorio durante tutti i cinque anni del corso e si svolgera' presso la clinica chirurgica sotto forma di permanenza costante nella detta clinica durante le ore della sua attivita', con presenza giornaliera agli ambulatori ed ai reparti di degenza. Dall'obbligo di tale internato saranno esentati quegli allievi che, in qualita' di assistenti e di aiuti, prestino effettivamente servizio presso reparti di chirurgia generale delle universita' e di ospedali di 1° e 2° categoria. Gli allievi hanno doveri ed attribuzioni analoghi a quelli degli assistenti. La frequenza nelle sale operatorie iniziera' fin dal primo anno di corso, e dopo un periodo di tirocinio, dovra' trasformarsi in compartecipazione attiva agli interventi operatori. Per i corsi che non siano della clinica chirurgica generale, possono essere stabiliti, su parere del direttore della scuola, periodi di continuativa frequenza presso i relativi reparti specialistici, qualora esistano quali reparti indipendenti. i) Il direttore e gli insegnanti della scuola si accerteranno durante l'anno accademico dell'operosita' scolastica degli allievi, con frequenti interrogazioni e vigilando sulle esercitazioni pratiche e sui turni di servizio interno. l) L'allievo che non abbia ottemperato agli obblighi di frequenza non sara' ammesso a sostenere gli esami annuali. m) Alla fine del corso l'allievo, dovra' sostenere un esame generale di profitto, nonche' la discussione di una tesi scritta sopra un argomento di chirurgia. L'art. 270, relativo alla "Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia" e' abrogato e sostituito dal seguente: Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia Art. 270. - a) La scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia ha sede presso l'istituto di clinica ortopedica e conferisce il diploma di specializzazione in ortopedia e traumatologia. b) Il corso ha la durata di tre anni; c) Potranno essere ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. d) Il numero degli iscritti e' di venticinque per ogni anno di corso. e) La frequenza e' obbligatoria nell'istituto sede della scuola per un periodo di almeno 9 mesi per ogni anno accademico. E' in facolta' del direttore della scuola di concedere una deroga a tale norma solo agli iscritti alla scuola che facciano parte di cliniche ortopediche che non abbiano la scuola di specializzazione o che siano assistenti di ruolo in divisioni di ortopedia e traumatologia di ospedali di prima categoria. Per queste due categorie di iscritti il periodo di frequenza presso l'istituto sede della scuola puo' essere ridotto fino a non meno di un mese di ogni anno. f) Per nessun motivo sono ammesse abbreviazioni della durata degli studi. g) Gli insegnamenti si svolgeranno con indirizzo prevalentemente pratico dimostrativo, ma per ogni singola materia di insegnamento dovra' anche svolgersi un corso regolare di lezioni; il cui numero verra' fissato annualmente dal direttore della scuola in accordo con i docenti delle singole materie. h) Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1) Clinica ortopedica e traumatologica (triennale); 2) Patologia delle lesioni, deformita' e malattie degli organi di movimento (triennale); 3) Tecnica operatoria ortopedica e traumatologica cruente ed incruente (triennale); 4) Radiodiagnostica ortopedica e traumatologica ed elementi di radioterapia (biennale); 5) Anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore; 6) Nozioni di chirurgia generale; 7) Neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica; 8) Nozioni di pediatria; 9) Apparato terapia ortopedica; 10) Fisiochinesiterapia; 11) Infortunistica. i) Le materie di insegnamento sono cosi' suddivise: 1° Anno: 1) Clinica ortopedica e traumatologica (triennale); 2) Patologia delle lesioni, deformita' e malattie degli organi di movimento (triennale); 3) Tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica (triennale); 4) Radiodiagnostica ortopedica e traumatologica ed elementi di radioterapia (biennale); 5) Anatomia ed istologia dell'apparato locomotore; 6) Fisiologia dell'apparato locomotore; 7) Nozioni di chirurgia generale; 8) Nozioni di pediatria. 2° Anno: 1) Clinica ortopedica e traumatologica (triennale); 2) Patologia delle lesioni, deformita' e malattie degli organi di movimento (triennale); 3) Tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica; 4) Radiodiagnostica ortopedica e traumatologica ed elementi di radioterapia (biennale); 5) Neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica; 6) Anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore. 3° Anno: 1) Clinica ortopedica e traumatologica (triennale); 2) Patologia delle lesioni, deformita' e malattie degli organi di movimento (triennale); 3) Tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica (triennale); 4) Apparato terapia ortopedica; 5) Fisiochinesiterapia; 6) Infortunistica. l) Gli esami si svolgeranno per singole materie. Gli esami di clinica ortopedica e traumatologica, di tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica, di radiodiagnostica, saranno teorici e pratici. Per l'ammissione al corso successivo e' obbligatorio il superamento degli esami delle materie di ciascun corso. m) Per l'ammissione all'esame di diploma il candidato dovra' presentare una tesi a stampa o dattiloscritta su un argomento della specialita'. L'art. 278, relativo alla "Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente e del sangue" che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente" e' abrogato e sostituito dal seguente: Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente Art. 278. - a) La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specializzazione in malattie dell'apparato digerente e' di 3 anni. Il numero dei posti disponibili per gli allievi e' di dieci per ogni anno di corso. b) Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) Anatomia patologica; 2) Fisiopatologia; 3) Chimica clinica; 4) Semeiotica fisica e strumentale; 5) Clinica medica. 2° Anno: 1) Semeiotica fisica e strumentale; 2) Semeiotica radiologica; 3) Malattie del tubo digerente; 4) Clinica medica. 3° Anno: 1) Malattie del fegato e del pancreas; 2) Clinica medica. 4° Anno: Tirocinio pratico da svolgersi in una clinica medica o in reparti ospedalieri. A queste materie fondamentali obbligatorie potranno essere aggiunte materie complementari con corsi semestrali in numero non superiore a sei per la totalita' del corso. Si intende che per le materie biennali (Semeiotica) e triennali (Clinica medica), sara' dato un esame alla fine del biennio e triennio.
LEONE SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 marzo 1973
Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 50. - VALENTINI
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