DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. 1075
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n) 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 177 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono inseriti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di perfezionamento in scienze linguistiche presso la facolta' di lettere e filosofia.
Scuola di perfezionamento in scienze linguistiche
Art. 178. - Alla facolta' di lettere e filosofia e' annessa una scuola di perfezionamento in scienze linguistiche, che ha lo scopo di promuovere a livello post universitario studi di linguistica generale, storica e comparata.
Art. 179. - La scuola ha la durata di due anni, ha sede nell'istituto di glottologia e ne e' direttore uno dei titolari della cattedra di glottologia nominato dal rettore su proposta del consiglio della scuola. Il direttore dura in carica quattro anni ed e' rieleggibile. Il consiglio della scuola e' composto dai docenti che vi insegnano ed e' presieduto dal direttore.
Art. 180. - Alla scuola sono ammessi laureati in lettere e in filosofia o in lingue e letterature straniere moderne. Il numero massimo di allievi che annualmente possono essere accolti al primo corso, e' fissato dal consiglio della scuola, in rapporto alle possibilita' didattiche dell'istituto e dei docenti.
L'immatricolazione e' subordinata alla presentazione del curriculum degli studi, della tesi di laurea e di eventuali pubblicazioni e titoli in base ai quali il consiglio della scuola formula una graduatoria di merito. Per l'ammissione puo' essere richiesto un colloquio.
Non sono consentite abbreviazioni di corso.
Art. 181. - Gli insegnamenti della scuola sono i seguenti:
Linguistica generale;
Linguistica indoeuropea;
Linguistica indiana;
linguistica iranica;
Linguistica tocaria;
Linguistica balto-slava;
Linguistica armena;
Linguistica germanica;
Linguistica celtica;
Linguistica greca;
Linguistica egeo-anatolica;
Linguistica ittita;
Linguistica italica;
Linguistica latina;
Linguistica latino tarda;
Linguistica romanza;
Dialettologia italiana;
Linguistica semitica;
Linguistica ugro-finnica;
Fonetica generale e sperimentale;
Storia della glottologia;
Linguistica matematica e computazionale.
I corsi possono essere integrati da esercitazioni e da conferenze di eminenti studiosi italiani e stranieri.
Art. 182. - Gli allievi devono frequentare annualmente almeno due corsi a scelta tra quelli attivati nell'anno in corso. Qualora, in ciascun anno, l'iscritto non abbia frequentato assiduamente i corsi, puo' essere ammesso a ripetere l'anno stesso una sola volta, prima di essere dimesso definitivamente.
Art. 183. - Il corso si conclude con la presentazione di un lavoro scientifico, che e' sottoposto all'esame di cinque professori di riconosciuta competenza nel campo delle scienze linguistiche, anche non appartenenti all'Universita' di Pisa, designati, per ciascun allievo dal consiglio direttivo.
A coloro che ottengono dai predetti cinque commissari la dichiarazione di dignita' di pubblicazione del lavoro compilato, viene rilasciato il diploma di perfezionamento in scienze linguistiche. Il lavoro stesso e' poi pubblicato, a cura della scuola.
Art. 184. - Spetta al direttore della scuola il compito di stabilire lo svolgimento degli insegnamenti e l'accertamento della frequenza.
Gli insegnamenti vengono affidati dalla facolta' su proposta del direttore, sentito il consiglio della scuola.
Art. 185. - L'iscrizione alla scuola e' gratuita.
La tassa di diploma e' fissata nella misura di L. 6.000 a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1972
LEONE
SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 9 marzo 1973 Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 57. - VALENTINI
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n) 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 177 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono inseriti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di perfezionamento in scienze linguistiche presso la facolta' di lettere e filosofia. Scuola di perfezionamento in scienze linguistiche Art. 178. - Alla facolta' di lettere e filosofia e' annessa una scuola di perfezionamento in scienze linguistiche, che ha lo scopo di promuovere a livello post universitario studi di linguistica generale, storica e comparata. Art. 179. - La scuola ha la durata di due anni, ha sede nell'istituto di glottologia e ne e' direttore uno dei titolari della cattedra di glottologia nominato dal rettore su proposta del consiglio della scuola. Il direttore dura in carica quattro anni ed e' rieleggibile. Il consiglio della scuola e' composto dai docenti che vi insegnano ed e' presieduto dal direttore. Art. 180. - Alla scuola sono ammessi laureati in lettere e in filosofia o in lingue e letterature straniere moderne. Il numero massimo di allievi che annualmente possono essere accolti al primo corso, e' fissato dal consiglio della scuola, in rapporto alle possibilita' didattiche dell'istituto e dei docenti. L'immatricolazione e' subordinata alla presentazione del curriculum degli studi, della tesi di laurea e di eventuali pubblicazioni e titoli in base ai quali il consiglio della scuola formula una graduatoria di merito. Per l'ammissione puo' essere richiesto un colloquio. Non sono consentite abbreviazioni di corso. Art. 181. - Gli insegnamenti della scuola sono i seguenti: Linguistica generale; Linguistica indoeuropea; Linguistica indiana; linguistica iranica; Linguistica tocaria; Linguistica balto-slava; Linguistica armena; Linguistica germanica; Linguistica celtica; Linguistica greca; Linguistica egeo-anatolica; Linguistica ittita; Linguistica italica; Linguistica latina; Linguistica latino tarda; Linguistica romanza; Dialettologia italiana; Linguistica semitica; Linguistica ugro-finnica; Fonetica generale e sperimentale; Storia della glottologia; Linguistica matematica e computazionale. I corsi possono essere integrati da esercitazioni e da conferenze di eminenti studiosi italiani e stranieri. Art. 182. - Gli allievi devono frequentare annualmente almeno due corsi a scelta tra quelli attivati nell'anno in corso. Qualora, in ciascun anno, l'iscritto non abbia frequentato assiduamente i corsi, puo' essere ammesso a ripetere l'anno stesso una sola volta, prima di essere dimesso definitivamente. Art. 183. - Il corso si conclude con la presentazione di un lavoro scientifico, che e' sottoposto all'esame di cinque professori di riconosciuta competenza nel campo delle scienze linguistiche, anche non appartenenti all'Universita' di Pisa, designati, per ciascun allievo dal consiglio direttivo. A coloro che ottengono dai predetti cinque commissari la dichiarazione di dignita' di pubblicazione del lavoro compilato, viene rilasciato il diploma di perfezionamento in scienze linguistiche. Il lavoro stesso e' poi pubblicato, a cura della scuola. Art. 184. - Spetta al direttore della scuola il compito di stabilire lo svolgimento degli insegnamenti e l'accertamento della frequenza. Gli insegnamenti vengono affidati dalla facolta' su proposta del direttore, sentito il consiglio della scuola. Art. 185. - L'iscrizione alla scuola e' gratuita. La tassa di diploma e' fissata nella misura di L. 6.000 a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.
LEONE SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 marzo 1973
Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 57. - VALENTINI
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