DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. 1082

Type DPR
Publication 1972-10-31
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 330 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di perfezionamento nelle ricerche storico-giuridiche presso la facolta' di giurisprudenza. Scuola di perfezionamento nelle ricerche storico-giuridiche Art. 331. - La scuola di perfezionamento nelle ricerche storico-giuridiche ha lo scopo di promuovere l'approfondimento dello studio del metodo storico, quale mezzo di valutazione esegetica degli ordinamenti e delle norme loro congruenti, per la migliore formazione dello spirito critico del giurista; di giovare efficacemente alla inclinazione storica dei giovani, che mirano ad una positiva ricerca del diritto nelle realta' sociali del tempo in cui si e' svolto, ed offrire un valido strumento di scienza a chi voglia avviarsi alla carriera archivistica. Art. 332. - La scuola e' diretta e rappresentata da un docente ordinario o fuori ruolo di storia del diritto italiano della facolta' di giurisprudenza eletto per un triennio a maggioranza assoluta di voti da parte del consiglio della scuola, che provvede anche alla elezione di un vice direttore scelto tra i suoi membri. Entrambi sono rieleggibili. Art. 333. - La scuola conferisce il diploma di specializzazione in ricerche storico-giuridiche. Art. 334. - Sono ammessi alla scuola i laureati in giurisprudenza, in lettere, in filosofia, in scienze politiche, in economia e commercio che all'atto della iscrizione abbiano previamente superato i tre seguenti esami della facolta' di giurisprudenza: 1) Storia del diritto romano; 2) Istituzioni di diritto romano; 3) Storia del diritto italiano. Nella eventualita' che gli iscritti non abbiano sostenuto i tre predetti esami, od alcuno di essi, la loro iscrizione e' condizionata al superamento di prove integranti, con puro valore interno relativo alle suddette discipline in tempi e modi fissati dal consiglio della scuola d'accordo con gli interessati. Art. 335. - Gli iscritti alla scuola sono tenuti a pagare le tasse, soprattasse e contributi secondo quanto stabilito per gli studenti della facolta' di giurisprudenza e la tassa di diploma nella misura di lire seimila ai sensi dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551. Sono tenuti, altresi', a pagare un contributo speciale nella misura che sara' determinata annualmente dal consiglio d'amministrazione, su proposta del direttore della scuola. Art. 336. - Il corso della scuola ha la durata di due anni. Il numero, degli iscritti e' di cinquanta per ogni anno. Art. 337. - Sono insegnamenti fondamentali della scuola: 1) Archivistica; 2) Paleografia giuridica e diplomatica; 3) Euristica delle fonti giuridiche e critica del testo; 4) Latino medioevale; 5) Storia degli ordinamenti medioevali e moderni; 6) Storia del diritto penale medioevale e moderno; 7) Storia del diritto canonico; 8) Storia del diritto privato medioevale e moderno; 9) Storia del diritto marittimo medioevale e moderno; 10) Storia dell'economia medioevale e moderna; 11) Esegesi delle fonti del diritto italiano medioevale e moderno (biennale). Sono insegnamenti facoltativi della scuola: 1) Greco bizantino; 2) Storia medioevale; 3) Storia moderna; 4) Storia del diritto bizantino con particolare riguardo all'Italia; 5) Storia del diritto mussulmano con particolare riguardo all'Italia. Art. 338. - Per conseguire il diploma gli iscritti debbono: A) aver seguito i corsi la cui frequenza e' obbligatoria e superato gli esami assegnati a ciascun anno secondo il seguente piano di studi: 1° Anno: 1) Archivistica; 2) Paleografia giuridica e diplomatica; 3) Euristica delle fonti giuridiche e critica del testo; 4) Latino medioevale; 5) Storia degli ordinamenti italiani medioevali e moderni; 6) Storia del diritto privato medioevale e moderno; 7) Esegesi delle fonti del diritto italiano medioevale e moderno (I). 2° Anno: 1) Storia del diritto canonico; 2) Storia del diritto penale medioevale e moderno; 3) Storia dell'economia medioevale e moderna; 4) Storia del diritto marittimo medioevale e moderno; 5) Esegesi delle fonti del diritto italiano medioevale e moderno (II). Gli iscritti, inoltre, debbono aver frequentato i corsi e superato gli esami di due materie facoltative a loro scelta, sostenendone le prove in anno e sessione a loro gradimento. B) aver apprestato l'edizione critica di un testo giuridico o economico, medioevale o moderno, oppure di una serie di documenti della medesima natura su descritta, corredandola di una introduzione scientifica metodologicamente valida a darne il dovuto risalto storico. La discussione del lavoro scritto e' sottoposta alla previa autorizzazione del direttore della scuola; assunta relazione scritta di due relatori che hanno seguito lo sviluppo del lavoro stesso e ne accertano responsabilmente il valore scientifico. La definitiva pubblicazione del lavoro sara' effettuata nell'apposita collana della scuola. Art. 339. - Gli iscritti alla scuola, che abbiano superato da non oltre un quadriennio nella facolta' di loro provenienza esami di materie del corso della scuola, possono rivolgere domanda al direttore della scuola per conseguire l'esonero completo o parziale degli esami sulle materie stesse, purche' ne diano documentata prova ed abbiano conseguito una votazione superiore ai 24/30. Gli iscritti alla scuola, che abbiano conseguito tale esonero potranno, su loro domanda, che verra' esaminata dal consiglio della scuola, essere ammessi a frequentare taluni corsi di lezioni del secondo anno. Art. 340. - Particolari corsi di lezioni o singole lezioni su specifiche materie del tutto attinenti al tipo della scuola e al concreto indirizzo degli studi potranno essere affidati a studiosi specialisti. Tali corsi di lezione non costituiscono materia di esame, ma potranno avviare veri e propri seminari con discussione degli argomenti trattati da parte degli iscritti alla scuola, che avranno l'obbligo di intervenirvi. La formazione di tali speciali corsi potra' essere organizzata anche su richiesta degli iscritti alla scuola al direttore, che ne fara' oggetto di deliberazione al consiglio della scuola. Art. 341. - Il consiglio della scuola si compone dei professori incaricati degli insegnamenti fondamentali ed e' presieduto dal direttore, che lo convoca. La convocazione del consiglio della scuola puo' essere richiesta dalla meta' piu' uno dei professori che ne fanno parte. Gli incarichi d'insegnamento vengono conferiti dal rettore su designazione del direttore della scuola, sentito il parere del consiglio della scuola. Art. 342. - Il direttore della scuola ha compiti di indirizzo, di coordinamento ed organizzazione dei programmi riflettenti le attivita' didattica e scientifica della scuola, sentito il parere del consiglio della scuola. Art. 343. - Le commissioni per gli esami di profitto vengono nominate dal direttore della scuola con un numero minimo di tre membri di materie fra loro affini. Le commissioni per gli esami di diploma, nominate dal direttore della scuola, sono composte di sei membri oltre il direttore della scuola. Art. 344. - Le pubblicazioni che saranno giudicate dalla commissione di diploma degne della speciale valutazione della "menzione onorevole" potranno, essere premiate, ove sia possibile disporne, di un particolare premio. Le modalita' per il conferimento di tale premio saranno fissate e rese note prima dell'inizio di ciascun anno accademico dal direttore della scuola, dopo averne trattato con il consiglio della scuola. Art. 345. - Al termine di ogni biennio il direttore della scuola, raccolti i ragguagli dei singoli professori sull'attivita' didattica e sulla partecipazione degli iscritti alla vita della scuola, trasmettera' al rettore e al preside della facolta' di giurisprudenza una relazione che assommera' i risultati raggiunti e le nuove iniziative programmate. Disposizione transitoria Nella fase istitutiva, organizzativa e consolidatrice della scuola, la direzione della medesima, per mandato della facolta' di giurisprudenza, e' affidata per il primo triennio al docente ordinario della I cattedra di storia del diritto italiano della facolta' stessa, che ne ha assunto l'iniziativa. Il direttore, in tale triennio, procedera' direttamente a designare al rettore i nomi dei professori incaricati dell'insegnamento delle discipline in corso per il loro legale conferimento.

LEONE SCALFARO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 marzo 1973

Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 58. - VALENTINI

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