DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. 1093
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 139, relativo alle abbreviazioni di corso per le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia e' abrogato e sostituito dal seguente:
Art. 139. - Sono consentite abbreviazioni di corso per quelle scuole che le ammettono nel proprio statuto.
L'abbreviazione puo' essere di un anno per le scuole della durata di tre anni, fino a due per le scuole di durata superiore.
L'abbreviazione di corso e' deliberata caso per caso dal consiglio di facolta' su proposta motivata del direttore della scuola e con eventuale graduatoria.
Il numero delle abbreviazioni di corso concesse non potra' superare il 20% dei posti disponibili per l'ammissione al 1° anno, salvo la disponibilita' dei posti agli anni successivi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1972
LEONE
SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 15 marzo 1973 Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 91. - VALENTINI
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 139, relativo alle abbreviazioni di corso per le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia e' abrogato e sostituito dal seguente: Art. 139. - Sono consentite abbreviazioni di corso per quelle scuole che le ammettono nel proprio statuto. L'abbreviazione puo' essere di un anno per le scuole della durata di tre anni, fino a due per le scuole di durata superiore. L'abbreviazione di corso e' deliberata caso per caso dal consiglio di facolta' su proposta motivata del direttore della scuola e con eventuale graduatoria. Il numero delle abbreviazioni di corso concesse non potra' superare il 20% dei posti disponibili per l'ammissione al 1° anno, salvo la disponibilita' dei posti agli anni successivi.
LEONE SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 marzo 1973
Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 91. - VALENTINI
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.