DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. 1115

Type DPR
Publication 1972-10-31
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' da approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore, della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 59. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Nefrologia di interesse chirurgico;

Terapia fisica e riabilitazione;

Chirurgia vascolare;

Patologia ultrastrutturale.

Art. 174. - All'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facolta' di medicina e chirurgia e' aggiunta la scuola in "Endocrinologia".

Dopo l'art. 223 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in endocrinologia.

Scuola di specializzazione in endocrinologia

Art. 224. - La scuola ha sede presso l'istituto di clinica medica I. Cattedra di endocrinologia e medicina costituzionale.

La scuola ha la durata di tre anni.

Il numero complessivo di iscritti e' limitato a otto per i tre anni di corso in rapporto al numero di letti.

Gli aspiranti saranno ammessi alla scuola in base alla classificazione di un esame preliminare che comprende una prova scritta e una orale che si svolgera' entro il mese di dicembre.

Art. 225. - Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare gli insegnamenti stabiliti secondo il programma del corso, nonche' la divisione di endocrinologia annessa alla cattedra di endocrinologia e medicina costituzionale.

Coloro che non ottempereranno all'obbligo di frequenza ai corsi di insegnamento e al servizio di corsia e di laboratorio non potranno ottenere l'attestazione di frequenza, necessaria per l'ammissione agli esami.

Art. 226. - Alla fine di ciascun anno accademico coloro che abbiano ottenuto la prescritta attestazione di frequenza potranno sostenere gli esami di profitto, il cui superamento e' condizione necessaria per l'iscrizione al corso successivo.

Al termine del terzo anno, per conseguire il diploma di specializzazione in endocrinologia, gli iscritti, oltre ad aver superato le prove dei singoli esami, dovranno presentare una dissertazione scritta su un argomento di ordine endocrinologico (clinico e sperimentale), che sara' stabilito in base agli accordi con il direttore della scuola.

I candidati non riconosciuti idonei agli esami di ciascun corso e all'esame di diploma potranno sostenere le prove dopo un altro anno di frequenza.

Art. 227. - Le materie saranno le seguenti:

1° Anno:

1) Anatomia ed endocrinologia degli organi endocrini;

2) Fisiologia endocrina;

3) Biochimica endocrina;

4) Anatomia patologica delle malattie endocrine (1° corso);

5) Semeiotica e diagnostica endocrine (1° corso);

6) Tecniche di laboratorio endocrinologiche (facoltativo).

2° Anno:

1) Anatomia patologica delle malattie endocrine (2° corso);

2) Semeiotica e diagnostica endocrine (2° corso);

3) Patologia speciale medica e clinica delle malattie endocrine e delle auxopatie (1° corso);

4) Erodopatologia endocrina;

5) Neuroendocrinologia (facoltativo).

3° Anno:

1) Patologia speciale medica e clinica delle malattie endocrine e delle auxopatie (2° corso);

2) Terapia delle malattie endocrine;

3) Endocrinologia ostetrico ginecologica (facoltativo).

Degli insegnamenti facoltativi almeno uno - a scelta del candidato - sara' materia di esame.

Il programma di ciascun anno di corso sara' svolto in almeno sessanta lezioni globali e sara' integrato da seminari, conferenze, esercitazioni.

Abbreviazioni di corso potranno eventualmente essere concesse a coloro che siano in possesso del diploma di specializzazione in medicina interna.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto,

il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 marzo 1973

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' da approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore, della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 59. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti: Nefrologia di interesse chirurgico; Terapia fisica e riabilitazione; Chirurgia vascolare; Patologia ultrastrutturale. Art. 174. - All'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facolta' di medicina e chirurgia e' aggiunta la scuola in "Endocrinologia". Dopo l'art. 223 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in endocrinologia. Scuola di specializzazione in endocrinologia Art. 224. - La scuola ha sede presso l'istituto di clinica medica I. Cattedra di endocrinologia e medicina costituzionale. La scuola ha la durata di tre anni. Il numero complessivo di iscritti e' limitato a otto per i tre anni di corso in rapporto al numero di letti. Gli aspiranti saranno ammessi alla scuola in base alla classificazione di un esame preliminare che comprende una prova scritta e una orale che si svolgera' entro il mese di dicembre. Art. 225. - Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare gli insegnamenti stabiliti secondo il programma del corso, nonche' la divisione di endocrinologia annessa alla cattedra di endocrinologia e medicina costituzionale. Coloro che non ottempereranno all'obbligo di frequenza ai corsi di insegnamento e al servizio di corsia e di laboratorio non potranno ottenere l'attestazione di frequenza, necessaria per l'ammissione agli esami. Art. 226. - Alla fine di ciascun anno accademico coloro che abbiano ottenuto la prescritta attestazione di frequenza potranno sostenere gli esami di profitto, il cui superamento e' condizione necessaria per l'iscrizione al corso successivo. Al termine del terzo anno, per conseguire il diploma di specializzazione in endocrinologia, gli iscritti, oltre ad aver superato le prove dei singoli esami, dovranno presentare una dissertazione scritta su un argomento di ordine endocrinologico (clinico e sperimentale), che sara' stabilito in base agli accordi con il direttore della scuola. I candidati non riconosciuti idonei agli esami di ciascun corso e all'esame di diploma potranno sostenere le prove dopo un altro anno di frequenza. Art. 227. - Le materie saranno le seguenti: 1° Anno: 1) Anatomia ed endocrinologia degli organi endocrini; 2) Fisiologia endocrina; 3) Biochimica endocrina; 4) Anatomia patologica delle malattie endocrine (1° corso); 5) Semeiotica e diagnostica endocrine (1° corso); 6) Tecniche di laboratorio endocrinologiche (facoltativo). 2° Anno: 1) Anatomia patologica delle malattie endocrine (2° corso); 2) Semeiotica e diagnostica endocrine (2° corso); 3) Patologia speciale medica e clinica delle malattie endocrine e delle auxopatie (1° corso); 4) Erodopatologia endocrina; 5) Neuroendocrinologia (facoltativo). 3° Anno: 1) Patologia speciale medica e clinica delle malattie endocrine e delle auxopatie (2° corso); 2) Terapia delle malattie endocrine; 3) Endocrinologia ostetrico ginecologica (facoltativo). Degli insegnamenti facoltativi almeno uno - a scelta del candidato - sara' materia di esame. Il programma di ciascun anno di corso sara' svolto in almeno sessanta lezioni globali e sara' integrato da seminari, conferenze, esercitazioni. Abbreviazioni di corso potranno eventualmente essere concesse a coloro che siano in possesso del diploma di specializzazione in medicina interna.

LEONE SCALFARO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 marzo 1973

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