DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1972, n. 1117
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1960, n. 1594 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1968, n. 1109, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduta la legge 7 febbraio 1958, n. 88; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'istituto anzidetto; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Lo statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato nel senso che l'art. 58 e la tabella A sono abrogati e sostituiti dai seguenti, mentre dopo l'art. 62 sono aggiunti nelle norme transitorie, i seguenti articoli 62-bis e 62-ter. Art. 58. I posti annessi alle qualifiche iniziali della carriera direttiva amministrativa, delle carriere di concetto di ragioneria e di segreteria, delle carriere esecutive d'ordine e tecnica e della carriera del personale ausiliario sono conferiti dal consiglio di amministrazione, in seguito a pubblico concorso, da espletarsi con l'osservanza delle norme e modalita' stabilite per il personale statale di carriera e qualifica corrispondenti. Le stesse norme sono osservate per quanto concerne le progressioni gerarchiche, la decorrenza, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo del personale appartenente alle predette carriere dell'istituto. Per la carriera amministrativa direttiva si consegue la promozione alla qualifica di direttore di divisione (parametro 387) dopo sei anni di lodevole servizio nella qualifica di direttore di sezione. Art. 62-bis (Norma transitoria). - Nella prima applicazione del presente decreto i posti di ruolo disponibili nelle qualifiche iniziali delle singole carriere stabilite con l'annessa nuova tabella A sono conferiti mediante concorsi per titoli ed esami da espletare tra il personale non di ruolo che, alla data di entrata in vigore del decreto medesimo si trovi da almeno sei mesi in servizio effettivo presso l'istituto ed abbia esercitato per tale periodo funzioni proprie della carriera cui appartengono i posti da conferire. Per l'ammissione ai predetti concorsi gli aspiranti devono essere in possesso del prescritto titolo di studio e degli altri requisiti richiesti per l'accesso alle rispettive carriere prescindendosi dal limite massimo di eta'. Per la carriera esecutiva tecnica il relativo bando di concorso potra' prevedere anche l'obbligo del possesso di apposito titolo di specializzazione. Per la carriera di concetto amministrativa i posti eventualmente disponibili dopo l'espletamento dell'apposito concorso di cui al precedente comma possono essere conferiti con la qualifica iniziale mediante concorso per titoli ed esami da espletare tra gli impiegati del ruolo ordinario della carriera esecutiva in servizio presso lo stesso istituto che siano in possesso di titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado ed abbiano per almeno tre anni prestato lodevole servizio con mansioni proprie della carriera medesima. Ai concorsi di cui al primo comma per il conferimento dei posti della carriera amministrativa esecutiva puo' partecipare anche personale della carriera ausiliaria in servizio presso lo stesso istituto in possesso del titolo di studio di istruzione secondaria di 1° grado ed abbia per almeno tre anni prestato lodevole servizio con mansioni proprie della carriera amministrativa esecutiva. In corrispondenza delle unita' di personale che comunque non consegua la sistemazione in ruolo ai sensi del presente articolo devono essere lasciati vacanti altrettanti posti nelle qualifiche iniziali dei ruoli cui si riferiscono le mansioni svolte dal personale medesimo. Art. 62-ter (Norma transitoria): Al personale in servizio presso l'istituto si applicano le norme di cui all'art. 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775. Parte di provvedimento in formato grafico
Dato a Roma, addi' 28 ottobre 1972 LEONE SCALFARO - MALAGODI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 marzo 1973
Atti di Governo, registro n. 257, foglio n. 2. - VALENTINI
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