DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1972, n. 1118
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Bologna in data 26 ottobre 1972 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la facolta' di scienze politiche dell'Universita' di Bologna.
Art. 2
E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Economia e politica industriale" in aggiunta a quelli indicati per la facolta' di scienze politiche dell'Universita' di Bologna nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare agli enti sovventori dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.
Art. 4
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
LEONE SCALFARO - MALAGODI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 marzo 1973
Atti di Governo, registro n. 257, foglio n. 3. - VALENTINI
Convenzione l'istituzione di un posto di professore di ruolo facolta' di scienze politiche-art. 1
Repertorio n. 2395 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di economia e politica industriale della facolta' di scienze politiche. REPUBBLICA ITALIANA L'anno 1972 (millenovecentosettantadue), oggi 26 (ventisei) del mese di ottobre, alle ore 9,30; 26 ottobre 1972 in comune e citta' di Bologna, in una sala del rettorato dell'Universita' degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33; davanti a me, avv. Giovanni Ricci, nato a Bologna il 12 luglio 1910, ed ivi domiciliato per la carica in via Zamboni n. 33, direttore amministrativo di 1a classe, abilitato a rogare gli atti ed i contratti in forma pubblica amministrativa per conto dell'universita' predetta, in virtu' e ai sensi dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, e delegato con decreto rettorale n. 1014 in data 26 ottobre 1972; alla presenza dei testimoni noti ed idonei, a termini di legge, signori: dott. Orazio Chiodini, nato a Bologna il 26 luglio 1914, vice direttore generale della Banca del Monte di Bologna e Ravenna; dott. Adriano Fiore, nato a Bologna il 1° novembre 1931, ed ivi residente, funzionario; si sono personalmente costituiti i signori: Carnacini prof. Tito, nato a Bologna il 29 giugno 1909, per la carica domiciliato a Bologna, via Zamboni, 33, docente universitario, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua veste e qualita' di rettore - presidente del consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Bologna - e percio' di legale rappresentante della medesima, al presente atto espressamente autorizzato con delibera dello stesso consiglio di amministrazione in data 16 ottobre 1972 che, in copia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera A); Fortunati prof. Paolo, nato a Talmassons (Udine) il 26 aprile 1906, e residente a Bologna, docente universitario, il quale interviene ed agisce nel presente atto esclusivamente nella sua veste e qualita' di consigliere d'amministrazione rappresentante del Consorzio interprovinciale universitario, come risulta dalla delibera del consiglio di amministrazione del consorzio stesso in data 13 ottobre 1972 che, in copia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera 8); comm. Gianni Roberto Campi, nato a Mirandola (Modena) il 29 agosto 1931, vice-presidente della Banca del Monte di Bologna e Ravenna che interviene ed agisce nel presente atto esclusivamente nella sua veste e qualita' di vice-presidente della Banca del Monte di Bologna e Ravenna, con sede in Bologna, via Indipendenza n. 11, al presente atto espressamente autorizzato con delibera del consiglio di amministrazione della Banca stessa in data 21 settembre 1972 che, in estratto per copia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera C); Lollini ing. Alessandro, nato a Bologna il 29 maggio 1927, imprenditore, che interviene ed agisce nel presente atto esclusivamente nella sua veste e qualita' di presidente dell'API - Bologna - Associazione piccole e medie industrie, con sede in Bologna, via Manzoni n. 2, al presente atto espressamente autorizzato con delibera del consiglio di amministrazione dell'associazione stessa in data 10 ottobre 1972, che, in estratto per copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera D); tutti di piena capacita' giuridica e della cui identita' personale io, ufficiale rogante, sono certo e faccio fede; Premesso che lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna comprende tra gli insegnamenti per il conseguimento della laurea in scienze politiche anche quello di economia e politica industriale; che le attivita' di ricerca in tale materia sono state perseguite da lungo tempo nell'ambito della facolta' suddetta, in relazione alle attivita' didattiche e sperimentali dell'istituto di scienze economiche; che l'istituzione di un posto di ruolo di economia e politica industriale puo' dare pertanto continuita' all'attivita' di ricerca gia' intrapresa nell'ambito di questa disciplina e indirizzata soprattutto all'approfondimento dei problemi economici dell'industria, italiana; che la suddetta materia riveste notevole importanza sia per il curriculum degli studi dei rami politico-economico e politico-amministrativo della facolta', sia per il notevole numero di studenti, appartenenti anche ad altre facolta', che ha frequentato negli scorsi anni l'insegnamento stesso; che il consiglio della facolta' di scienze politiche, il senato accademico e il consiglio di amministrazione dell'universita', con deliberazioni rispettivamente in data 16 settembre 1972, 18 ottobre 1972 e 16 ottobre 1972, allegate in copia conforme al presente atto sotto la lettera E), F), A) gia' citata - ebbero ad esprimere, ciascuno per quanto di sua competenza, parere favorevole all'istituzione del posto di ruolo di economia e politica industriale; che il consiglio di amministrazione del Consorzio interprovinciale universitario di Bologna, con deliberazione in data 13 ottobre 1972, gia' allegata al presente atto sotto la lettera B), ha approvato la stipulazione del presente atto, impegnando il consorzio stesso ad assumere il richiesto onere finanziario per il funzionamento del posto di ruolo in parola per l'intera durata dell'ente, e cioe' per 13 anni sino al 1985; che i consigli di amministrazione della Banca del Monte di Bologna e Ravenna e dell'APl Bologna - Associazione piccole e medie industrie, con deliberazioni rispettivamente in data 21 settembre 1972, e 10 ottobre 1972, gia' allegate al presente atto rispettivamente sotto le lettere C) e D), hanno pure approvato la stipulazione del presente atto, ciascuna nell'ambito della propria competenza, e solidalmente fra loro, impegnando i rispettivi enti ad assumere il richiesto onere finanziario per il funzionamento del posto di ruolo in parola per i sette anni successivi al 1985; che infine il Consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Bologna, con deliberazione in data 16 ottobre 1972, gia' allegata al presente atto sotto la lettera A), ha approvato la stipulazione del presente atto con gli enti di cui sopra; mentre confermano le premesse di cui sopra, che formano parte integrante del presente atto, le parti come sopra rappresentate e costituite convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. Presso la facolta' di scienze politiche dell'Universita' degli studi di Bologna e' istituito, con il decreto del Capo dello Stato che approva e rende esecutiva la presente convenzione, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di ruolo di professore riservato all'insegnamento di economia e politica industriale, in aggiunta ai posti gia' assegnati dalla facolta' stessa.
Convenzione l'istituzione di un posto di professore di ruolo facolta' di scienze politiche-art. 2
Art. 2. Il Consorzio interprovinciale universitario si impegna ed obbliga a versare annualmente all'Universita' degli studi di Bologna, per il finanziamento e il mantenimento del posto di ruolo di cui all'art. 1, ogni anno sino al 1925 e cioe' per 13 (tredici) anni, le seguenti somme: a) lire 5.000.000 (cinque milioni) pari al costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo; b) lire 1.000.000 (un milione) pari al 20% del contributo di cui alla lettera a) del presente articolo, per la copertura degli oneri inerenti al trattamento di quiescenza e previdenza che possono eventualmente spettare al titolare del posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 9, nonche' per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.
Convenzione l'istituzione di un posto di professore di ruolo facolta' di scienze politiche-art. 3
Art. 3. L'Associazione piccole industrie di Bologna, ogni anno dal 1986 e cioe' per i 7 (sette) anni successivi al 1985, si impegna ed obbliga a versare annualmente all'Universita' degli studi di Bologna, per il finanziamento ed il mantenimento del posto di ruolo di cui all'art. 1, le seguenti somme: a) lire 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) pari alla meta' dell'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo; b) lire 500.000 (cinquecentomila), pari al 20% del contributo di cui alla lettera A) del presente articolo, per la copertura degli oneri inerenti al trattamento di quiescenza e previdenza che possono eventualmente spettare al titolare del posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 9, nonche' per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.
Convenzione l'istituzione di un posto di professore di ruolo facolta' di scienze politiche-art. 4
Art. 4. La Banca del Monte di Bologna e Ravenna, ogni anno dal 1986, e cioe' per i 7 (sette) anni successivi al 1985 e sino al 1992, s'impegna ed obbliga di versare annualmente all'Universita' degli studi di Bologna per il finanziamento e il mantenimento del posto di ruolo di cui all'art. 1, le seguenti somme: a) L. 2.500.000 (duemilioni e cinquecentomila) pari alla meta' dell'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo; b) L. 500.000 (cinquecentomila) pari al 20% del contributo di cui alla lettera a) del presente articolo, per la copertura degli oneri inerenti al trattamento di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 9 nonche' per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria. La Banca del Monte di Bologna e Ravenna assume la predetta obbligazione in solido con l'API - Bologna (Associazione piccole e medie industrie) e garantisce altresi' l'impegno assunto dall'APl medesima.
Convenzione l'istituzione di un posto di professore di ruolo facolta' di scienze politiche-art. 5
Art. 5. Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti, per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) dei precedenti articoli 2, 3 e 4, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, gli enti finanziatori, ciascuno per la durata degli impegni ed obblighi come sopra da ciascuno assunti, e cioe' il consorzio per 13 anni in parola sino al 1985, e l'API - Bologna l'Associazione piccole e medie industrie e la Banca del Monte di Bologna e Ravenna in solido fra loro e la Banca del Monte anche a garanzia delle obbligazioni come sopra assunte dall'APl per i sette anni successivi e cioe' dal 1986 al 1992, si impegnano ed obbligano ad elevare il relativo contributo sino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente, ed in proporzione ad elevare anche il contributo di cui alla lettera b) degli stessi articoli 2, 3 e 4. Qualora siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore dei professori universitari, gli enti finanziatori predetti si impegnano ed obbligano altresi' ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza la aliquota del 20% indicata nella stessa lettera b) degli articoli 2, 3 e 4. L'aumento dei contributi suindicati ha effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.
Convenzione l'istituzione di un posto di professore di ruolo facolta' di scienze politiche-art. 6
Art. 6. I contributi di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5 debbono essere versati in unica soluzione dagli enti finanziatori all'Universita' degli studi di Bologna, la prima volta entro un mese dalla data di nomina del titolare del posto e le successive entro il mese di novembre di ciascun anno.
Convenzione l'istituzione di un posto di professore di ruolo facolta' di scienze politiche-art. 7
Art. 7. L'Universita' degli studi di Bologna, in esecuzione dei sopracitati accordi, si impegna ed obbliga a versare annualmente allo Stato l'importo lordo degli emolumenti effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di economia e politica industriale. L'Universita' degli studi di Bologna si impegna ed obbliga altresi', con esonero da ogni altro obbligo o responsabilita', a versare annualmente allo Stato la somma prevista dalla lettera b) dei precedenti articoli 2, 3 e 4 per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 5, secondo comma.
Convenzione l'istituzione di un posto di professore di ruolo facolta' di scienze politiche-art. 8
Art. 8. La presente convenzione ha la durata di anni 20 (venti), decorrenti dalla data di nomina presso l'Universita' degli studi di Bologna del primo titolare del posto di ruolo di professore di economia e politica industriale e si intende tacitamente rinnovata di venti in venti anni, qualora non venga disdettata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione l'istituzione di un posto di professore di ruolo facolta' di scienze politiche-art. 9
Art. 9. La presente convenzione si intende automaticamente decaduta: a) qualora venga disdettata ai sensi dell'art. 8; b) qualora vengano a cessare in tutto o in parte, per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento i contributi in essa previsti; c) qualora non vengano aumentati i predetti contributi ai sensi del precedente art. 5. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di ruolo di professore di cui alla presente convenzione si intende senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilita' che potranno derivare agli enti finanziatori, per il mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.
Convenzione l'istituzione di un posto di professore di ruolo facolta' di scienze politiche-art. 10
Art. 10. La presente convenzione e' esente da tasse di registro, ai sensi dell'[art. 94 della legge 30 dicembre 1923, n. 3269](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1923-12-30;3269~art94), perche' fatta nell'interesse della Universita' degli studi di Bologna, equiparata allo Stato a tutti gli effetti tributari, a norma dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45). Richiesto, io ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia a termine di legge e da me letto, presenti i testi, ai signori comparenti che l'hanno dichiarato conforme alle volonta' loro e dei rispettivi enti rappresentati e lo sottoscrivono nelle forme di legge assieme ai testimoni medesimi ed a me, funzionario delegato a rogare atti e contratti in forma pubblica amministrativa per conto dell'Universita' degli studi di Bologna. Il presente atto consta di 4 fogli di carta da bollo scritti su pagine 13 (tredici). Tito CARNACINI Paolo FORTUNATI Gianni Roberto CAMPI Alessandro LOLLINI Orazio CHIODINI, teste Adriano FIORE, teste Giovanni Ricci, ufficiale rogante Registrato a Bologna il 26 ottobre 1972 al n. 2714 Atti pubblici. - Gratis. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione SCALFARO
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