DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1972, n. 1119

Type DPR
Publication 1972-11-20
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

Veduto il regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009;

Veduto il regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392;

Veduto il regio decreto 1 ottobre 1931, n. 1312;

Veduto il regio decreto 27 ottobre 1932, n. 1437;

Veduto il regio decreto 30 aprile 1931, n. 854;

Veduto il regio decreto-legge 18 maggio 1924, n. 848, modificato con legge 1 dicembre 1971, n. 1081;

Veduto il regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 559;

Veduto il regio decreto 31 marzo 1927, n. 622;

Veduto il regio decreto 27 maggio 1929, n. 1248;

Veduta la legge 27 giugno 1961, n. 549;

Veduta la legge 31 ottobre 1966, n. 942;

Riconosciuta la necessita' di emanare norme modificative ed interpretative delle disposizioni regolamentari vigenti in materia di conferimento di posti gratuiti di studio nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato, negli istituti pubblici di educazione femminile e in altri collegi e convitti;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

I posti gratuiti e semigratuiti di studio a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la frequenza di scuole elementari e di scuole secondarie di primo e secondo grado - ivi comprese le scuole di istruzione artistica - sono cosi' distinti: 1. - Posti gratuiti e semigratuiti ordinari, da conferirsi presso i convitti nazionali e gli Istituti pubblici di educazione femminile rispettivamente ad alunni maschi e femmine, capaci e meritevoli, appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, che siano cittadini italiani e che raggiungano l'eta' non inferiore ai sette anni e non superiore ai quindici anni alla data del 30 settembre dell'anno in cui ha luogo il concorso; 2. - Posti gratuiti riservati, da conferirsi presso i sottoelencati istituti ad alunni di ambo i sessi che, oltre ad essere in possesso dei requisiti sopra indicati, appartengano a speciali categorie di cittadini: a) presso i convitti nazionali e gli Istituti pubblici di educazione femminile, centotrenta posti riservati ad alunni di ambo i sessi della Venezia Giulia o appartenenti a famiglie profughe dai territori passati sotto la sovranita' o amministrazione della Jugoslavia; b) presso il convitto "F. Filzi" di Gorizia, ottanta posti; presso il convitto "N. Sauro" di Trieste, cinquanta posti, riservati ad alunni della Venezia Giulia o appartenenti a famiglie profughe dai territori passati sotto la sovranita' o amministrazione della Jugoslavia; c) presso il convitto "D. Alighieri" di Gorizia, ottanta posti riservati ad alunni del Friuli-Venezia Giulia; d) presso il convitto "5. Pellico" di Ala, trenta posti riservati ad alunni del Trentino-Alto Adige; e) presso il conservatorio o S. Elisabetta" di Barga, venti posti, riservati ad alunne del comune di Barga e quindi a quelle dei comuni di Coreglia Antelminelli, Bagni di Lucca e degli altri comuni della Garfagnana; f) presso il conservatorio "Divina Provvidenza" di Roma, nove posti riservati ad alunne orfane di impiegati civili dello Stato; g) presso il convitto "Marcella e Oscar Sinigaglia" di Roma, venticinque posti riservati ad alunne profughe giuliane e dalmate; h) presso i convitti nazionali di Assisi e di Anagni, trenta posti riservati ad alunni di ambo i sessi orfani di maestri elementari.

Art. 2

Fermo restando il contingente di posti gratuiti riservati agli appartenenti a speciali categorie di cittadini, per il mantenimento dei quali sono previsti, in virtu' di speciali disposizioni di legge, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, i necessari stanziamenti, il numero dei posti gratuiti e semigratuiti ordinari, da conferire presso i convitti nazionali e gli istituti pubblici di educazione femminile, e' determinato, ciascun anno, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sulla base di un rapporto tra gli stanziamenti iscritti nell'apposito capitolo della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per ciascun esercizio, e l'importo delle rette e semirette che si prevede di dovere applicare nell'esercizio stesso.

Art. 3

L'importo complessivo delle rette e semirette per il mantenimento degli alunni beneficiari di posto gratuito e semigratuito e' calcolato sulla base degli elementi che costituiscono gli oneri per il mantenimento dell'alunno stesso e che sono indicati nell'art. 4. L'importo della retta e della semiretta, che viene corrisposto in misura uguale a tutti gli istituti che accolgono alunni e alunne beneficiari di posto gratuito e semigratuito, e' graduato secondo il tipo di scuola frequentata. Il Ministro per la pubblica istruzione, tenuto conto della media dei costi che concorrono alla definizione del posto gratuito e del posto semigratuito, fissa, ogni anno, la misura della retta e della semiretta da corrispondere per il mantenimento degli alunni della scuola elementare e media e quelle da corrispondere per gli alunni di scuola secondaria di secondo grado.

Art. 4

Sono a carico della retta per il mantenimento del posto gratuito, le spese generali, quelle per il vitto e l'alloggio, per le malattie, delle quali la cura sia possibile nell'infermeria del convitto, per l'uso dei mobili e delle masserizie, la spesa per il bucato e per la rammendatura alla biancheria personale e al vestiario, per il barbiere, per i bagni e quelle per i divertimenti goduti in comune. Sono inoltre a carico della retta per posto gratuito, le spese di vestiario, per calzature e per la biancheria, le spese per la pulizia ed igiene personale e per l'acquisto di libri scolastici ed oggetti di cancelleria. Sono a carico della semiretta per il mantenimento del posto semigratuito, le spese generali, quelle per il vitto, limitatamente al pranzo e alla merenda pomeridiana, e le spese per l'acquisto dei libri scolastici ed oggetti di cancelleria. Il pagamento della retta e della semiretta e' disposto, sulla base di dichiarazioni del capo di istituto, attestante che l'alunno ha titolo per la continuita' del beneficio, dalle direzioni provinciali del Tesoro, rispettivamente, in quattro rate trimestrali anticipate, da effettuarsi il 1 ottobre, il 1 gennaio, il 1 aprile e il 1 luglio, per i posti gratuiti e in tre rate trimestrali, da effettuarsi il 1 ottobre, il 1 gennaio e il 1 aprile, per i posti semigratuiti.

Art. 5

I posti gratuiti e semigratuiti di studio di cui all'articolo 1, sono conferiti mediante concorso per titoli. I candidati che siano gia' convittori o semiconvittori negli Istituti indicati nell'art. 1 sono dispensati dal requisito dell'eta' ivi prescritta. Sono messi a concorso i posti gratuiti e semigratuiti che, per ciascun anno, sono istituiti a norma e con le modalita' indicate nell'art. 2 e quelli, che si renderanno vacanti alla data del 30 settembre di ciascun anno, per completamento degli studi intrapresi dai beneficiari o per rinuncia da parte degli interessati. Il Ministro per la pubblica istruzione, nel mese di aprile di ciascun anno, in relazione ai posti resisi disponibili a norma del precedente comma, bandisce, con propri decreti, un concorso per il conferimento di posti gratuiti ordinari maschili, uno per posti gratuiti ordinari femminili, uno per posti semigratuiti ordinari maschili, uno per posti semigratuiti ordinari femminili e uno per posti riservati maschili e femminili. I bandi di concorso sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel "Bollettino Ufficiale" del Ministero della pubblica istruzione. Nei bandi di concorso sono indicati i posti che possono essere conferiti agli aspiranti che frequentino le scuole elementari o la scuola media e quelli che possono essere conferiti agli aspiranti che hanno completato gli studi della scuola media o che frequentino corsi di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 6

L'assegnazione del posto gratuito o semigratuito ad un vincitore che ha titolo per frequentare le scuole elementari o la scuola media, importa il godimento dello stesso fino al termine degli studi della scuola media. L'assegnazione del posto gratuito o semigratuito ad un vincitore che ha completato gli studi della scuola media e che intende proseguire gli studi o che ha titolo per frequentare i corsi di istruzione secondaria di secondo grado, importa il godimento dello stesso fino al termine degli studi di istruzione secondaria intrapresi.

Art. 7

La domanda di ammissione al concorso per il conferimento di posti gratuiti o semigratuiti, indirizzata al Ministero della pubblica istruzione, deve indicare la categoria o le categorie dei posti messi a concorso per le quali l'ammissione e' richiesta. Nella domanda, da compilarsi dal genitore esercente la patria potesta' o dal tutore, devono essere indicati la data e il luogo di nascita dell'aspirante al beneficio e il titolo di studio di cui e' in possesso. Deve essere, inoltre, indicato il possesso, da parte dell'aspirante stesso, della cittadinanza italiana. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: a) certificato medico, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, attestante che l'aspirante e' di sana costituzione fisica ed esente da malattie che possono impedirne la permanenza in collegio; b) pagella scolastica o copia autentica di essa, relativa all'ultimo anno di studi frequentati, oppure certificato della scuola attestante la conseguita promozione con indicazione dei voti riportati nelle singole materie. Gli aspiranti, in possesso di licenza di scuola media. Devono presentare il diploma di licenza o copia autentica di esso, oppure un certificato della scuola attestante la conseguita licenza con il relativo giudizio; c) stato di famiglia recante a tergo la dichiarazione dell'ufficio distrettuale delle imposte che attesti i redditi imponibili; d) dichiarazione del genitore esercente la patria potesta' o del tutore, attestante la professione dei genitori e di ciascun componente la famiglia stessa. La domanda e i documenti sono esenti dalla tassa di bollo. Alla domanda possono, inoltre, essere uniti tutti gli altri documenti o certificati che l'aspirante ritenga di produrre nel proprio interesse. Gli aspiranti che intendano partecipare ai concorsi riservati devono esibire gli attestati o certificati che saranno richiesti nel bando di concorso.

Art. 8

Per partecipare al concorso per il conferimento di posti gratuiti o semigratuiti ordinari occorre che l'aspirante abbia conseguito, nella sessione estiva dell'anno in cui viene bandito il concorso, la promozione alla classe successiva o l'ammissione ad un corso di studi superiori con una media di almeno 7/10 in profitto, se trattasi di aspirante frequentante la scuola elementare, e di almeno 6,50 decimi in profitto, se trattasi di aspirante frequentante la scuola media o corsi di istruzione secondaria di secondo grado. Il voto di religione, di educazione fisica e delle materie facoltative non sono computati ai fini della media. Per gli aspiranti che frequentino l'istituto magistrale, il voto di educazione fisica e' computato ai fini della media. Per partecipare al concorso per il conferimento di posti gratuiti riservati occorre che l'aspirante abbia conseguito, nella sessione estiva dell'anno in cui viene bandito il concorso, la promozione alla classe successiva o l'ammissione ad un corso superiore di studi. Sono esclusi dai concorsi ordinari e riservati gli aspiranti appartenenti a famiglie il cui reddito imponibile risulti superiore a quello fissato dal bando di concorso.

Art. 9

I concorsi per il conferimento di posti gratuiti e semigratuiti sono giudicati da commissioni, nominate dal Ministro per la pubblica istruzione, composte di un funzionario dell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a direttore di divisione, che la presiede, di un preside o professore degli istituti di istruzione secondaria e di un funzionario dei convitti nazionali.

Art. 10

Le commissioni formano uniche graduatorie dei vincitori della categoria dei posti messi a concorso ed in numero non superiore a quello dei posti stessi. Dopo la graduatoria dei vincitori, le commissioni compilano la graduatoria dei concorrenti idonei. Il candidato che possegga i titoli per esservi ammesso puo' essere compreso, come vincitore, in piu' di una categoria.

Art. 11

Nella formazione delle graduatorie di cui al precedente articolo, le commissioni tengono conto, in primo luogo, del merito scolastico del concorrente, delle condizioni economiche della famiglia, del numero dei componenti il nucleo familiare e della localita' di residenza. A parita' di condizione, si da la preferenza: a) agli orfani di entrambi i genitori e categorie assimilate; b) agli orfani di un solo genitore e categorie assimilate; c) ai figli di genitori inabili al lavoro per eta' o per malferma salute o per cause di lavoro o di servizio. Si osservano, inoltre, le disposizioni vigenti in materia di preferenze, a parita' di merito.

Art. 12

Le graduatorie sono approvate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e rese esecutive mediante pubblicazione sul "Bollettino Ufficiale" del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 13

La destinazione dei vincitori negli istituti nei quali si trovano i posti messi a concorso e' fatta, per le singole categorie dei posti, dal Ministero della pubblica istruzione. Decade da ogni diritto il vincitore o la vincitrice che non accetti il beneficio o la sede destinata o che lasci trascorrere il termine fissato per la risposta o per l'effettiva presa di possesso del posto. Il Ministero della pubblica istruzione puo' mantenere, per la durata massima di un anno, il beneficio del posto gratuito al vincitore e alla vincitrice che hanno accettato il beneficio stesso ma che, per motivi di salute o per motivi di famiglia, da accertarsi caso per caso, non siano in condizioni di prendere effettivo possesso del posto. Durante il periodo di assenza dei beneficiari la retta. Non viene corrisposta all'istituto.

Art. 14

In caso di rinuncia o decadenza dei vincitori, i corrispondenti posti sono conferiti, per ordine di graduatoria ai concorrenti idonei.

Art. 15

Il beneficiario di posto gratuito rimane in convitto per la durata dell'anno scolastico e non puo' essere esonerato dal pernottamento in convitto tranne che ricorrano speciali condizioni di salute o di famiglia, debitamente accertate, nel qual caso il provveditore agli studi puo' accordare l'esonero dal pernottamento, per il periodo strettamente necessario, su proposta del capo di istituto interessato, con provvedimento motivato da comunicarsi anche alla competente direzione provinciale del Tesoro. Per il periodo in cui il beneficiario e' esonerato dal pernottamento in convitto, la direzione provinciale del Tesoro provvede alla riduzione della retta portandola alla misura prevista per i semiconvittori. Nei giorni festivi e durante piu' vacanze consecutive, il capo di istituto puo' accordare agli alunni beneficiari di posto gratuito di recarsi presso le loro famiglie. Il beneficiario di posto semigratuito rimane in convitto per il periodo dell'anno scolastico, prende parte alla vita convittuale e non pernotta in convitto.

Art. 16

Il beneficiario di posto gratuito e semigratuito che, per motivi di salute, da accertarsi dal medico dell'istituto, e' costretto a lasciare il convitto, conserva il diritto al mantenimento del posto gratuito o semigratuito per la durata massima di due anni. Il beneficiario del posto gratuito e semigratuito che. per motivi di famiglia, da accertarsi, caso per caso, a cura del Ministero della pubblica istruzione, e' costretto a lasciare il convitto, conserva il diritto al mantenimento del posto gratuito o semigratuito per la durata massima di un anno. Durante il periodo di assenza del beneficiario dall'istituto, per i motivi indicati nei precedenti comma, il pagamento della retta viene sospeso.

Art. 17

Il beneficio del posto gratuito e semigratuito e' sospeso per un anno quando l'alunno non consegua la promozione alla classe superiore o l'ammissione al corso superiore di studi secondari. Durante la sospensione la retta non viene corrisposta all'istituto e l'alunno deve ripetere, a proprie spese, la classe. Il Ministero della pubblica istruzione puo', in via eccezionale, mantenere il beneficio all'alunno che, per gravi ragioni di malattia, debitamente comprovate, non abbia potuto usufruire dello scrutinio o di tutte le sessioni di esame. Il beneficio del posto gratuito e semigratuito cessa, prima della scadenza, nei seguenti casi: a) quando l'alunno sia stato espulso dall'istituto di educazione con provvedimento divenuto definitivo; b) quando l'alunno incorra in una delle punizioni di cui alle lettere H) ed I) dell'art. 19 del regolamento 4 maggio 1925, n. 653, sugli alunni, esami e tasse degli istituti medi di istruzione, con provvedimento divenuto definitivo; c) quando l'alunno abbia frequentato per due anni la stessa classe con esito negativo.

Art. 18

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.