DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1972, n. 1148
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per la sanita'; Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sulla collaborazione nel campo della veterinaria, con relativo accordo, conclusa a Mosca il 3 marzo 1971, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'art. 7 della convenzione stessa.
LEONE ANDREOTTI - MEDICI - GASPARI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 aprile 1973
Atti di Governo, registro n. 257, foglio n. 52. - VALENTINI
Convenzione-art. 1
Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sulla collaborazione nel campo della veterinaria. Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, con il desiderio di sviluppare la collaborazione nel campo della veterinaria ai fini di diminuire il pericolo rappresentato dalle malattie infettive degli animali per l'economia nazionale e per la salute della popolazione di ambedue i paesi, come pure nell'interesse di favorire lo sviluppo ulteriore del commercio tra i due paesi hanno convenuto quanto segue: Art. 1. 1. Le Parti contraenti svolgeranno la collaborazione nell'elaborare e realizzare gli interventi veterinario-sanitari all'esportazione, importazione e transito di animali, e prodotti di origine animale anche allo stato grezzo nonche' di alimenti per gli animali allo scopo di prevenire la possibilita' di trasmettere le malattie infettive dal territorio di una Parte contraente nel territorio dell'altra Parte contraente. 2. L'esportazione, importazione e transito di animali, di prodotti di origine animale anche allo stato grezzo nonche' di alimenti per gli animali dal territorio di una Parte contraente nel o attraverso il territorio dell'altra Parte contraente saranno effettuati dopo aver ottenuto l'autorizzazione degli organi competenti delle Parti contraenti.
Convenzione-art. 2
Art. 2. 1. Gli Organi veterinari centrali delle Parti contraenti determinano nell'accordo le condizioni veterinarie concernenti le esportazioni, importazioni e transito di animali, prodotti di origine animale anche allo stato grezzo nonche' di alimenti per gli animali dal territorio di una Parte contraente nel o attraverso il territorio dell'altra Parte contraente. 2. Nel caso in cui sia necessario portare delle modifiche o delle integrazioni al suddetto accordo saranno gli Organi centrali veterinari delle Parti contraenti che dovranno risolvere le questioni con accordi sussidiari. 3. Su proposta di ciascuna delle Parti contraenti, in relazione ai propri impegni internazionali, le Parti procederanno a consultazioni intese a concordare eventuali adeguate misure, senza che tuttavia vengano compromessi gli obbiettivi fondamentali della presente convenzione.
Convenzione-art. 3
Art. 3. I Servizi veterinari centrali delle Parti contraenti si scambieranno sistematicamente bollettini veterinari contenenti dati statistici sulle malattie infettive degli animali, nonche' effettueranno lo scambio di pubblicazioni e di informazioni sulla veterinaria che interessano ambedue le Parti.
Convenzione-art. 4
Art. 4. Le Parti contraenti promuoveranno: a) la collaborazione tra gli uffici e gli istituti veterinari di ambedue i paesi; b) lo scambio di specialisti veterinari ai fini di far loro conoscere la situazione veterinario-sanitaria dello allevamento e le esperienze del lavoro nel campo della scienza e della pratica veterinaria di ogni paese.
Convenzione-art. 5
Art. 5. Il contatto tra i Servizi veterinari delle Parti contraenti per le questioni derivanti dalla presente convenzione sara' realizzato direttamente attraverso gli organi competenti delle due Parti contraenti. In caso di necessita' i Servizi veterinari centrali organizzeranno incontri comuni per risolvere le questioni pratiche legate all'attuazione della presente convenzione.
Convenzione-art. 6
Art. 6. Il programma di visite e di incontri dei funzionari e degli specialisti veterinari sara' in ogni caso concordato da parte degli organi competenti delle due Parti contraenti.
Convenzione-art. 7
Art. 7. 1. La presente convenzione e' sottoposta all'approvazione in conformita' delle norme della Costituzione di ciascuna delle Parti contraenti ed entrera' in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data dello scambio dei documenti di approvazione. 2. La presente convenzione rimane in vigore fino allo scadere di sei mesi dal giorno in cui una delle Parti contraenti comunichera' per iscritto all'altra Parte il suo desiderio di porre termine alla validita' della convenzione. FATTO in Mosca il 3 marzo 1971 in due esemplari, ciascuno dei quali in lingua italiana e russa, i due testi facenti egualmente fede. Per il Governo della Repubblica italiana Girolamo LA PENNA Per il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche P. I. MOROZOV
Accordo-art. 1
Accordo tra il Ministero della sanita' della Repubblica italiana e il Ministero dell'agricoltura dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche concernente le condizioni veterinario-sanitarie da applicare all'esportazione, all'importazione ed al transito degli animali e dei prodotti di origine animale anche allo stato grezzo. Il Ministero della sanita' della Repubblica italiana ed il Ministero dell'agricoltura dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche in conformita' dell'articolo 2 della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'URSS sulla collaborazione nel campo della veterinaria firmata in data odierna, si sono accordati su quanto segue: Art. 1. 1. Le disposizioni del presente Accordo si applicano nei riguardi di: - ruminanti e suini domestici; - conigli, lepri, cani, gatti e selvaggina da penna; - volatili domestici; - carni, frattaglie e grassi commestibili delle seguenti specie di animali: bovini, suini, ovini, caprini. Le carni, le frattaglie e i grassi commestibili possono essere refrigerati, congelati o conservati per mezzo di metodi autorizzati nel paese importatore; - preparazioni a base di carne e di frattaglie delle seguenti specie di animali: bovini, suini, ovini e caprini; - carne di lepri, conigli, volatili, refrigerata, congelata o conservata con dei metodi autorizzati nel paese importatore; - latte e prodotti lattieri; - uova e prodotti di uova; - pesci e prodotti ittici; - mangimi di origine animale (farina di carne e ossa o di sangue). 2. L'importazione ed il transito degli animali vivi, dei prodotti di origine animale anche allo stato grezzo, dei mangimi di origine animale non contemplati nel presente accordo che possono essere veicolo di contagio delle malattie degli animali o dell'uomo restano regolati dalla legislazione del Paese importatore o dell'uno dei due Paesi in cui si effettua il transito.
Accordo-art. 2
Art. 2. Il traffico degli animali, dei prodotti di origine animale anche allo stato grezzo, di mangimi di origine animale e degli altri prodotti previsti dal presente accordo viene effettuato soltanto per i posti di frontiera, porti ed aeroporti sottoposti al controllo veterinario di stato.
Accordo-art. 3
Art. 3. 1. I certificati veterinari per gli animali, i prodotti di origine animale anche allo stato grezzo, i mangimi di origine, animale e gli altri prodotti previsti dal presente accordo devono essere rilasciati da medici veterinari di stato o da medici veterinari incaricati dagli organi competenti del paese-esportatore. I certificati veterinari di origine e di sanita' degli animali devono attestare che: a) gli animali provengono dal territorio del paese esportatore; b) gli animali sono stati allevati nel territorio del paese-esportatore; c) il giorno stesso del carico sono stati esaminati dal medico veterinario, riconosciuti sani e non hanno presentato sintomi apparenti clinici di malattia. Il numero del certificato veterinario, il timbro e la firma del medico veterinario devono essere posti su ciascuna pagina del certificato veterinario. 2. I certificati veterinari vengono redatti in italiano ed in russo secondo il modello indicato negli annessi 1-17. 3. Il certificato veterinario puo' essere collettivo ad eccezione dei cavalli non destinati al macello, e viene rilasciato soltanto per gli animali della stessa specie, spediti allo stesso destinatario con lo stesso mezzo di trasporto. 4. La validita' del certificato veterinario e' fissata in 10 giorni dalla data del rilascio. Se questo termine scade durante il trasporto degli animali attraverso il territorio di un paese terzo, la validita' del certificato veterinario e' prorogata per il periodo di tempo entro il quale gli animali arriveranno al posto di frontiera del paese di destinazione.
Accordo-art. 4
Art. 4. 1. I cavalli, quale che sia la loro destinazione, devono essere accompagnati da certificati veterinari secondo il modello indicato negli annessi 1 e 2. 2. I cavalli da macello vengono bollati con un marchio a fuoco fatto su uno degli zoccoli degli arti anteriori e recante le lettere indicanti il nome del paese di origine dell'animale: "I" per la Repubblica italiana e "URSS" per l'Unione Sovietica. Inoltre sul collo di ogni animale deve essere segnato mediante taglio a forbice del pelo un numero d'ordine. Il numero indicato sul collo viene trascritto nel certificato veterinario il che esclude la necessita' di elencare i segni caratteristici dell'animale. 3. L'importazione dei solipedi di razza destinati alla riproduzione viene effettuata in conformita' alle norme zootecniche e veterinarie vigenti nel paese importatore.
Accordo-art. 5
Art. 5. 1. I bovini ovini, caprini e suini destinati all'allevamento e alla produzione devono essere accompagnati da certificati veterinari secondo il modello indicato negli annessi 3, 4 e 5. Nei certificati devono essere trascritte le caratteristiche della marcatura degli animali costituita dal tatuaggio all'orecchio o della marca all'orecchio portante il numero. 2. Le condizioni per considerare gli animali indenni da tubercolosi, da brucellosi e da mastite nonche' considerare gli allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi e da brucellosi, sono indicate nell'annesso A. I preparati usati per le ricerche nei riguardi della tubercolosi, della brucellosi e della mastite saranno conformi agli standard del paese esportatore. Le ricerche del latte nei riguardi della mastite vengono effettuate conformemente alle indicazioni di cui all'annesso A. 3. Le Parti si scambieranno informazioni sui metodi di preparazione degli allergeni e degli antigeni, sulle metodiche di esecuzione delle prove sierologiche e allergiche, sulla interpretazione dei risultati delle prove, nonche' sui metodi di diagnosi delle mastiti bovine. Le Parti si scambieranno altresi' campioni dei preparati per l'esecuzione delle prove diagnostiche suindicate.
Accordo-art. 6
Art. 6. 1. I bovini, ovini, caprini e suini destinati alla macellazione vengono accompagnati da certificati veterinari secondo il modello indicato negli annessi 6, 4-bis e 7. 2. Nei certificati veterinari viene trascritta la stessa marcatura che e' stata indicata all'art. 5.
Accordo-art. 7
Art. 7. 1. I volatili domestici e le uova da cova saranno forniti conformemente alle condizioni veterinario-sanitarie sulle quali i Servizi veterinari centrali delle Parti s'intenderanno preventivamente in ogni singolo caso. 2. Per i volatili e le uova viene rilasciato un certificato veterinario secondo il modello che sara' concordato tra i Servizi veterinari centrali delle Parti tenendo conto della situazione veterinario-sanitaria del paese.
Accordo-art. 8
Art. 8. 1. I conigli e le lepri vengono accompagnati da un certificato veterinario che attesta che essi sono sani. Il certificato veterinario viene rilasciato secondo il modello indicato nell'annesso 8. Ciascuna lepre deve essere marcata per tatuaggio all'orecchio con le lettere che indicano il nome del paese di origine dell'animale: "I" - per la Repubblica italiana e "URSS" - per l'Unione Sovietica. 2. La selvaggina da penna viene accompagnata da un certificato veterinario secondo il modello indicato nell'annesso 8-bis rilasciato non piu' di tre giorni prima del carico.
Accordo-art. 9
Art. 9. 1. Le carni, le frattaglie e i grassi commestibili (refrigerati o congelati) ottenuti dalla macellazione dei bovini, ovini, caprini e suini devono essere preparati negli stabilimenti per la lavorazione delle carni autorizzati dal Servizio veterinario centrale del paese-esportatore a fornire la produzione per l'esportazione e sottoposti a controllo veterinario permanente. 2. Tutti gli stabilimenti per la lavorazione delle carni che forniscono le carni, le frattaglie, i grassi commestibili per l'esportazione devono avere un numero veterinario distintivo e devono essere iscritti in un registro ufficiale. Essi devono rispondere alle esigenze esposte nell'annesso B. 3. Gli elenchi degli stabilimenti per la lavorazione delle carni autorizzati per l'esportazione dai Servizi veterinari centrali delle Parti saranno trasmessi reciprocamente tra i Servizi veterinari centrali. 4. I prodotti sopra menzionati devono essere sottoposti ad una ispezione e bollatura da effettuarsi da medici veterinari di Stato o da medici veterinari incaricati dagli organi competenti del paese esportatore e devono rispondere alle condizioni veterinario-sanitarie esposte nell'annesso C. 5. Le carni, le frattaglie e i grassi commestibili (refrigerati, congelati) devono essere accompagnati da certificati veterinari secondo il modello indicato nell'annesso 9. 6. Non sono ammesse all'esportazione: a) le carcasse con l'escissione delle sierose e con i linfonodi asportati; b) le carcasse dei verri e dei criptorchidi; c) le carcasse nelle quali sono state riscontrate delle lesioni anatomo-patologiche tipiche della tubercolosi o la presenza dei cisticerchi; d) le carcasse con tracce di traumi, malformazioni congenite o lesioni che per la loro natura rendono le carni inadatte al consumo e nocive per l'uomo. 7. Gli animali da cui provengono le carni, i sottoprodotti ed i grassi commestibili non devono essere sottoposti al trattamento con sostanze che influiscono negativamente sulla qualita' delle carni e in particolare con sostanze tireostatiche, antibiotiche, estrogene e tranquillanti. Le carni non devono contenere alcuna sostanza l'utilizzazione della quale e' proibita nel paese importatore. 8. Le carni refrigerate e congelate dei bovini, ovini, caprini e suini destinate all'esportazione devono corrispondere alle seguenti condizioni: a) carni bovine: - carcasse divise per mezzene o quarti, con osso; - quarti anteriori o posteriori disossati e divisi in non piu' di tre pezzi che permettano di ricostituire i quarti; - cosce con osso o disossate presentate in non piu' di quattro pezzi che permettano di ricostituire tutta la coscia; - gambe e avambraccia con osso o disossate; - filetto; - regioni lombare e sacrale con osso o disossate; - code; b) carni suine: - carcasse, intere o divise in mezzene o quarti, con osso o disossate, con o senza lardo; - spalle, prosciutto, spina dorsale, parte dorso-lombare con osso o disossati; - filetto; - lardo, petto con osso o disossato; - teste, guance e piedi; c) carni di vitello, di ovini o caprini: - carcasse scuoiate intere o divise in mezzene, con osso; d) frattaglie: - cervelli, lingue, cuori e reni di bovini e suini; - stomachi di bovini suini (soltanto congelati). 9. Il trasporto, gli imballaggi e le condizioni di temperatura di trasporto dei prodotti suindicati devono corrispondere alle condizioni esposte nell'annesso D. Nota: Si intende per carcassa il corpo intero dell'animale abbattuto dopo il dissanguamento, eviscerazione e ablazione delle estremita' (al livello del carpo e del tarso), della testa, della coda, della mammella e dopo lo scuoiamento (per i bovini, ovini e caprini).
Accordo-art. 1
Art. 10. 1. I volatili domestici uccisi e i conigli uccisi refrigerati congelati, devono essere lavorati in appositi stabilimenti sottoposti a controllo veterinario permanente. 2. Questi prodotti devono essere accompagnati da certificati veterinari secondo il modello indicato nell'annesso 10. 3. Vengono ammessi all'esportazione: - volatili uccisi che rispondono alle seguenti condizioni; - carcasse intere spennate e svuotate, senza testa, con o senza collo, con piedi e frattaglie commestibili, con ali intere o tagliate; - le frattaglie commestibili (cuore, fegato) e il collo, puliti e avvolti in involucro idoneo e posti nello interno della carcassa; - conigli uccisi che corrispondono alle seguenti condizioni; - carcasse intere scuoiate e svuotate. 4. I prodotti sopra menzionati devono essere imballati in scatole di cartone o in casse rivestite all'interno con pergamena o con pellicola plastica. 5. Ciascuna carcassa viene imballata individualmente in apposito involucro riconosciuto idoneo dal paese importatore. Gli organi dei volatili vengono imballati allo stesso modo. 6. Ciascun imballaggio deve portare in un modo ben visibile, oltre al bollo veterinario, le seguenti indicazioni: denominazione dello stabilimento, denominazione della specie animale, peso netto e data dell'imballaggio. 7. Le lepri e la selvaggina da penna, eviscerati, refrigerati o congelati, devono essere accompagnati da certificati veterinari secondo il modello indicato all'annesso 11.
Accordo-art. 11
Art. 11. 1. Le budella, le vesciche, i grassi fusi commestibili che non siano refrigerati o congelati, le conserve di carne e preparazioni a base di carne e di frattaglie, nonche' gli estratti di carne devono essere accompagnati da certificati veterinari secondo il modello indicato nello annesso 12. 2. I prodotti menzionati ad eccezione delle budella e vesciche salate devono essere lavorati negli stabilimenti per la lavorazione delle carni autorizzati per la produzione dei prodotti all'esportazione, le condizioni veterinario-sanitarie per il funzionamento di questi stabilimenti per la lavorazione delle carni sono esposte nello annesso B.
Accordo-art. 12
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