DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1972, n. 1150
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visti gli articoli 71 e 76, ultimi comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 185, del 13 febbraio 1964, riguardanti la determinazione delle modalita' per l'iscrizione negli elenchi nominativi degli "esperti qualificati" e dei "medici autorizzati", nonche' per l'accertamento della loro capacita' tecnica e professionale e della loro idoneita' fisica;
Vista la legge n. 1860, del 31 dicembre 1962, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare;
Vista la legge n. 1203, del 14 ottobre 1957, concernente la ratifica del trattato istitutivo della Comunita' europea dell'energia atomica;
Sentita la commissione delle Comunita' europee ai sensi dell'art. 33, secondo comma, del predetto trattato istitutivo;
Sentito il Consiglio interministeriale di consultazione e coordinamento;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanita' e d'intesa con il Ministro per la marina mercantile; Decreta:
CAPO I NORME GENERALI E COMUNI PER L'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI NOMINATIVI DEGLI ESPERTI QUALIFICATI E DEI MEDICI AUTORIZZATI.
Art. 1
Elenchi nominativi
Ai fini dell'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati, incaricati, rispettivamente, della sorveglianza fisica e della sorveglianza medica della protezione, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di protezione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, si applicano le norme del presente decreto.
Art. 2
Requisiti per l'iscrizione
Agli elenchi nominativi di cui al precedente articolo possono essere iscritti, a domanda, formulata su carta legale competente, diretta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, coloro che: a) siano cittadini italiani o di Stati membri della Comunita' economica europea, ovvero cittadini di altri Stati nei cui confronti vige un regime di reciprocita'; b) abbiano compiuto i 21 anni di eta', se aspiranti all'iscrizione nell'elenco degli esperti qualificati; c) godano dei diritti civili, nonche' dei diritti politici; d) siano in possesso dei titoli di studio e del tirocinio previsti dai successivi articoli 9, 10 e 11, se aspiranti alla iscrizione nell'elenco degli esperti qualificati, ovvero dei titoli di studio e delle attestazioni previste dal successivo art. 18, se aspiranti all'iscrizione nello elenco dei medici autorizzati; e) siano riconosciuti idonei fisicamente all'espletamento dei compiti di sorveglianza fisica o di sorveglianza medica della protezione; f) abbiano superato con esito positivo, salvo quanto stabilito dai successivi articoli 22 e 23, una prova di idoneita' rivolta ad accertare il possesso, da parte del richiedente, dei requisiti di preparazione ritenuti indispensabili in relazione ai compiti affidati all'esperto qualificato ovvero al medico autorizzato.
Art. 3
Documentazione per l'iscrizione
Alla domanda, di cui al precedente art. 2, deve essere allegato: il certificato di diploma o di laurea, rilasciato dagli istituti o dalle universita' presso cui il richiedente abbia completato gli studi, dal quale risultino i voti riportati nelle singole materie; certificati universitari o attestazioni rilasciati da amministrazioni pubbliche, da enti, da studi professionali, da ditte o da privati, per la documentazione dimostrativa degli altri requisiti richiesti. L'accertamento degli altri requisiti previsti nello stesso art. 2, alle lettere a), b), c) e d), si effettua nei modi e nelle forme stabilite dalla legge n. 15, del 4 gennaio 1968.
Art. 4
Accertamento dell'idoneita' fisica
L'idoneita' fisica, di cui al punto e) del precedente art. 2, deve risultare attestata, mediante certificato, rilasciato dal medico provinciale, sentito il collegio costituito dai laureati in medicina membri della commissione provinciale, istituita dall'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica n. 185, del 13 febbraio 1964.
Art. 5
Attestazione dell'idoneita' fisica
La certificazione di cui all'articolo precedente, deve essere richiesta dagli interessati, su carta legale competente, al medico provinciale.
Art. 6
Accertamento della capacita' tecnica e professionale
Il contenuto e le modalita' della prova, di cui al punto f) del precedente art. 2, sono definite nei successivi articoli 12, 13, 14 e 15 per l'iscrizione negli elenchi degli esperti qualificati, nonche' nell'art. 19 per l'iscrizione degli elenchi dei medici autorizzati. In base all'esito della prova d'idoneita' il richiedente viene considerato "idoneo" o "non idoneo". Limitatamente agli esperti qualificati, l'idoneita' puo' essere riconosciuta per un grado di abilitazione inferiore a quello richiesto.
Art. 7
Luogo e sede dello svolgimento della prova di idoneita'
La prova di idoneita' ha luogo di norma in Roma, nel giorno e nella sede che saranno comunicati agli interessati almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova stessa. La frequenza delle sessioni della prova d'idoneita' di cui al comma precedente, cosi' come l'eventuale sede diversa da Roma, sono stabilite dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite, nell'ambito delle rispettive competenze, le commissioni per l'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati, previste dai successivi articoli 16 e 20.
Art. 8
Deliberazioni delle commissioni
Le deliberazioni delle commissioni per l'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati, di cui ai successivi articoli 16 e 20, sulla regolarita' dei documenti, sulla attendibilita' delle dichiarazioni in essi contenute, sull'ammissione o l'esclusione dei candidati dalla prova d'idoneita', nonche' sul merito della prova di idoneita' medesima, sono definitive.
CAPO II NORME PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEGLI ESPERTI QUALIFICATI
Art. 9
Titoli di studio
Per l'accesso ai vari gradi di abilitazione, considerati per gli esperti qualificati dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, sono richiesti i seguenti titoli di studio: a) per l'abilitazione di I e II grado, la laurea in fisica, in fisica e matematica, in chimica, in chimica industriale, in ingegneria, o in medicina e chirurgia con la specializzazione in radiologia o in medicina nucleare; ovvero, il diploma di abilitazione a perito industriale, specializzazione elettronica, energia nucleare, chimica nucleare, elettrotecnica, radiotecnica, chimica, fisica o meccanica; b) per l'abilitazione di III grado, la laurea in fisica, in fisica e matematica, in chimica, in chimica industriale o in ingegneria.
Art. 10
Abilitazione con esercizio limitato
Gli esperti qualificati abilitati al I e II grado in possesso della laurea in medicina e chirurgia, con la specializzazione in radiologia o in medicina nucleare, possono effettuare il controllo fisico della protezione soltanto nell'ambito delle attivita' sanitarie.
Art. 11
Tirocinio per l'accesso all'abilitazione di III grado
Per l'accesso al III grado di abilitazione e' richiesto: a) l'esercizio, per un periodo di almeno un anno, di attivita' nel campo della sorveglianza fisica nei confronti di sorgenti o presso impianti per i quali e' richiesta l'abilitazione di III grado; ovvero, b) il possesso di diplomi conseguiti mediante frequenza di corsi universitari per laureati, di specializzazione o di perfezionamento in materia di protezione contro le radiazioni ionizzanti.
Art. 12
Contenuto della prova di idoneita' per il I grado di abilitazione
Il richiedente l'iscrizione al I grado di abitazione deve dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza in materia di: dosimetria dei raggi X, con specifico riguardo ai principi, metodi e strumenti di misura; radioprotezione nel campo dei raggi X; caratteristiche di funzionamento, in rapporto al rischio da radiazioni ionizzanti, delle apparecchiature emittenti raggi X e funzionanti con tensione massima, applicata al tubo, fino a 400 kV; disposizioni legislative e regolamentari sulla tutela contro il rischio da radiazioni ionizzanti. Il richiedente deve, altresi', dimostrare di conoscere gli elementi essenziali concernenti gli effetti nocivi sull'uomo delle radiazioni ionizzanti.
Art. 13
Contenuto della prova d'idoneita' per il II grado di abilitazione
Il richiedente l'iscrizione al II grado di abilitazione deve dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza, oltre che delle materie ed argomenti indicati al precedente art. 12 per l'accesso al I grado di abilitazione, anche in materia di: dosimetria dei raggi X di qualsiasi energia, dei raggi gamma e delle particelle elementari cariche, con specifico riguardo ai principi, metodi e strumenti di misura; radioprotezione nel campo dei raggi X, dei raggi gamma e delle particelle elementari cariche; trattamento ed eliminazione dei rifiuti radioattivi; trasporto di materiali radioattivi; manipolazione di sostanze radioattive; caratteristiche di funzionamento, in rapporto al rischio da radiazioni ionizzanti, delle apparecchiature emittenti raggi X, delle macchine acceleratrici di particelle, delle apparecchiature contenenti sorgenti radioattive.
Art. 14
Contenuto della prova di idoneita' per il III grado di abilitazione
Il richiedente l'iscrizione al III grado di abilitazione deve dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza, oltre che delle materie e argomenti indicati nei precedenti articoli 12 e 13 per l'accesso ai primi due gradi di abilitazione, anche in materia di: dosimetria dei neutroni, con specifico riguardo ai principi, metodi e strumenti di misura; radioprotezione nel campo dell'irradiazione neutronica; caratteristiche di installazione e di funzionamento, in rapporto al rischio da radiazioni ionizzanti, degli impianti di qualunque tipo emittenti neutroni, degli impianti nucleari di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, nonche' di qualsiasi altro impianto o apparecchiatura emittente neutroni.
Art. 15
Modalita' dello svolgimento della prova di idoneita'
La prova di idoneita' per l'accertamento del possesso da parte del richiedente dei necessari requisiti di preparazione, e' costituita da un colloquio sui principi teorici delle materie indicate negli articoli precedenti, nonche' su argomenti concernenti l'applicazione pratica dei principi e delle tecniche di radioprotezione e di dosimetria. La prova di cui al comma precedente puo' essere completata, a giudizio della commissione, con l'effettuazione, da parte del richiedente, di esercitazioni pratiche, sulle quali deve essere predisposta una relazione.
Art. 16
Commissione per l'iscrizione nell'elenco nominativo degli esperti qualificati
Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e' istituita la commissione per l'iscrizione nello elenco nominativo degli esperti qualificati. Essa e' presieduta dal capo dell'ispettorato medico centrale del lavoro ed e' composta da esperti in materia di sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti, di cui: uno, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tra i funzionari tecnici della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro; due, designati dal Ministero della sanita', tra i funzionari tecnici delle carriere direttive del Ministero stesso ovvero dell'Istituto superiore della sanita'; uno, designato dal Ministero della pubblica istruzione, tra i professori di ruolo o incaricati alle cattedre di radiologia, radiobiologia o medicina nucleare; uno, designato dal Ministero della marina mercantile, tra i funzionari tecnici della carriera direttiva; due, designati dal comitato nazionale per l'energia nucleare, di cui uno puo' essere medico esperto in materia di sorveglianza medica della protezione. In corrispondenza di ogni rappresentante effettivo, e' designato un membro supplente. Le funzioni di segreteria della commissione sono disimpegnate da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I componenti della commissione e il segretario sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati. Le deliberazioni della commissione sono adottate a maggioranza. In caso di rarita' di voti, prevale il voto del Presidente.
Art. 17
Compiti della commissione
Alla commissione di cui all'articolo precedente spettano le deliberazioni comunque relative all'iscrizione nell'elenco nominativo degli esperti qualificati. Inoltre, la commissione decide sulla validita' e idoneita' della documentazione esibita dagli interessati ai fini dell'iscrizione e sulle richieste di riconoscimento dei titoli, in applicazione delle disposizioni transitorie contenute nell'art. 22 del presente decreto. Essa sottopone alla prova di idoneita' di cui agli articoli precedenti, i richiedenti che vi siano stati ammessi. La commissione esprime, altresi', su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pareri sulle questioni concernenti la sospensione o la cancellazione dagli elenchi degli esperti qualificati.
CAPO III NORME PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI MEDICI AUTORIZZATI
Art. 18
Titoli di studio e di attivita' professionali
Per l'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici autorizzati, e' richiesto il possesso della laurea in medicina e chirurgia con almeno tre anni di esercizio professionale e del diploma di specializzazione in medicina del lavoro o in radiologia medica o in medicina nucleare. A giudizio della commissione di cui al successivo articolo 20, possono essere riconosciuti sostitutivi del diploma di specializzazione previsto nel precedente comma, le attestazioni o i titoli che comprovino una particolare esperienza nel campo della medicina del lavoro da parte dei richiedenti l'iscrizione.
Art. 19
Modalita' dello svolgimento della prova di idoneita'
La prova di idoneita' per l'accertamento del possesso da parte del richiedente dei necessari requisiti di preparazione, e' costituita da un colloquio sui principi teorici delle materie relative alle attribuzioni e compiti dei medici autorizzati. In particolare, il richiedente deve dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza dei problemi generali di prevenzione, di diagnostica precoce e di terapia, relativi alle malattie da lavoro, nonche' dei problemi particolari riguardanti la patologia, la clinica, l'igiene del lavoro, la radiotossicologia e la medicina legale delle lesioni da radiazioni ionizzanti; dei problemi particolari di igiene delle popolazioni nei confronti dei rischi da radiazioni ionizzanti; delle disposizioni legislative e regolamentari concernenti la tutela contro i rischi da radiazioni ionizzanti. Il richiedente deve dimostrare altresi' di conoscere gli elementi essenziali della dosimetria delle radiazioni ionizzanti e della sorveglianza fisica della protezione.
Art. 20
Commissione per l'iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati
Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e' istituita la commissione per l'iscrizione nello elenco nominativo dei medici autorizzati. Essa e' presieduta dal capo dell'ispettorato medico centrale del lavoro ed e' composta da esperti in materia di sorveglianza medica della protezione sanitaria dalle radiazioni ionizzanti, nonche' di un esperto in materia di sorveglianza fisica della protezione, di cui: uno, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tra i funzionari tecnici della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro; due, designati dal Ministero della sanita', tra i funzionari tecnici delle carriere direttive dello stesso Ministero ovvero dell'istituto superiore della sanita'; uno, designato dal Ministero della pubblica istruzione tra i professori di ruolo o incaricati di medicina del lavoro, di radiologia, radiobiologia o medicina nucleare; uno, designato dal Ministero della marina mercantile tra i funzionari tecnici della carriera direttiva; due, designati dal comitato nazionale per l'energia nucleare, di cui uno esperto in materia di sorveglianza medica della protezione e uno esperto in materia di sorveglianza fisica della protezione. In corrispondenza di ogni rappresentante effettivo, e' designato un membro supplente. Le funzioni di segreteria della commissione sono disimpegnate da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I componenti della commissione e il segretario sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Le deliberazioni della commissione sono adottate a maggioranza. In caso di parita' di voti, prevale il voto del Presidente.
Art. 21
Compiti della commissione
Alla commissione di cui all'articolo precedente spettano le deliberazioni comunque relative all'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici autorizzati, inoltre, la commissione decide sulla validita' e idoneita' della documentazione esibita dagli interessati ai fini dell'iscrizione e sulle richieste di riconoscimento dei titoli avanzate in applicazione delle disposizioni transitorie contenute nell'art. 23 del presente decreto. Essa sottopone alla prova di idoneita' di cui al precedente art. 19 i richiedenti che vi siano stati ammessi. La commissione esprime, altresi', su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pareri sulle questioni concernenti la sospensione o la cancellazione dagli elenchi dei medici autorizzati.
CAPO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 22
Iscrizione nell'elenco degli esperti qualificati
Fino ad un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, in deroga a quanto previsto all'art. 2, lettera f), a giudizio della commissione di cui all'art. 16, possono essere esonerati dall'obbligo di sostenere la prova di idoneita', coloro che, in possesso di quegli altri requisiti prescritti dallo stesso art. 2, dimostrino, con adeguata ed analitica documentazione, di avere svolto proficuamente e, per un periodo di tempo di almeno quattro anni, attivita' corrispondenti a quelle attribuite dalla legge agli esperti qualificati, sempre che trattasi di attivita' pertinenti al grado di abilitazione per il quale viene inoltrata la richiesta di iscrizione.
Art. 23
Iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati
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