DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1972, n. 1151

Type DPR
Publication 1972-12-18
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista l'istanza del presidente-gestore dell'istituto per le arti ausiliarie sanitarie, sito in Milano, via Bartolini n. 19, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad istituire presso l'istituto una scuola per il rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico; Visto il regolamento della scuola, il programma di insegnamento, i relativi orari e le modalita' d'esame; Visto l'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Sulla proposta del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: L'Istituto per le arti ausiliarie sanitarie, sito in Milano, via Bartolini n. 19, e' autorizzato ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ad istituire presso l'istituto stesso una scuola per il rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico, secondo il regolamento scolastico ed i programmi di insegnamento annessi al presente decreto e firmati, d'ordine nostro, dal Ministro proponente.

LEONE GASPARI - SCALFARO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 aprile 1973

Atti di Governo, registro n. 257, foglio n. 113. - VALENTINI

Regolamento licenza di abilitazione arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico-art. 1

Regolamento della scuola per il rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di "odontotecnico". Art. 1. La scuola per odontotecnici, istituita presso l'istituto per le arti ausiliarie sanitarie di Milano, via Bartolini n. 19, ha lo scopo di impartire l'insegnamento teorico e pratico della odontotecnica, diretto ad una compiuta e razionale preparazione per l'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di odontotecnica, in conformita' al profilo professionale predisposto e pubblicato dal Ministero della pubblica istruzione. Tali insegnamenti vengono impartiti attraverso un corso a formazione integrale. Le licenze rilasciate dalla scuola sono valide ai sensi e per gli effetti degli articoli 99 e 140 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Regolamento licenza di abilitazione arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico-art. 2

Art. 2. La scuola ha sede in Milano, in locali idonei di proprieta' del gestore.

Regolamento licenza di abilitazione arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico-art. 3

Art. 3. La scuola e' dotata di autonomia amministrativa.

Regolamento licenza di abilitazione arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico-art. 4

Art. 4. Il gestore dell'istituto delibera sulle nomine del personale della scuola, sulle retribuzioni ad esse spettanti secondo la vigente legislazione scolastica, sull'ordinamento della scuola e sui programmi dettagliati nonche' su tutte le questioni di ordinaria amministrazione.

Regolamento licenza di abilitazione arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico-art. 5

Art. 5. Il gestore provvede a fornire alla scuola: locali sufficienti ed idonei allo svolgimento delle lezioni teoriche e delle esercitazioni pratiche presso la sua sede; materiali, strumenti e mezzi per le esperienze durante le lezioni e per le esercitazioni nei laboratori; personale dirigente, insegnante, di segreteria e di servizio; quanto altro possa occorrere al regolare ed efficace funzionamento della scuola.

Regolamento licenza di abilitazione arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico-art. 6

Art. 6. L'importo delle tasse di iscrizione, di frequenza, di laboratorio, di licenza, sara' stabilito anno per anno dal gestore.

Regolamento licenza di abilitazione arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico-art. 7

Art. 7. A capo della scuola per odontotecnici e' il preside che risponde dell'andamento didattico e disciplinare della scuola stessa. Il preside convoca, quando lo ritenga opportuno, gli insegnanti per impartire direttive e trattare questioni inerenti allo insegnamento ed alla disciplina; redige annualmente la relazione finale sull'andamento della scuola e ne curera' l'inoltro al Ministero della sanita'. Egli inoltre propone al gestore tutti i provvedimenti che interessino il funzionamento della scuola con particolare riferimento alle esigenze di carattere tecnico, adotta i provvedimenti piu' urgenti.

Regolamento licenza di abilitazione arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico-art. 8

Art. 8. La nomina del personale insegnante e tecnico della scuola e' disposta su proposta del preside dell'istituto.

Regolamento licenza di abilitazione arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico-art. 9

Art. 9. Al primo anno del corso a formazione integrale possono essere ammessi, su domanda, gli allievi di eta' non inferiore agli anni 14 muniti della licenza di scuola media inferiore, di scuola di avviamento o di titolo equipollente. Gli aspiranti al corso, che abbiano compiuto gli studi allo estero, dovranno presentare titoli equipollenti a quelli sopra indicati. Essi dovranno inoltre superare un esame preliminare tendente ad accertare che essi abbiano sufficiente conoscenza della lingua italiana. In ogni caso l'ammissione al corso e' subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicotecnico nonche' alla disponibilita' dei posti, il cui numero viene fissato di anno in anno nel piano di attivita' dell'istituto stesso e comunque non superiore a 35 per classe.

Regolamento licenza di abilitazione arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico-art. 10

Art. 10. Le domande di iscrizione, in carta legale e indirizzate al preside dell'istituto, dovranno essere presentate entro il 30 settembre di ogni anno. In esse l'aspirante dovra' dichiarare, sotto la sua personale responsabilita': la sua residenza e il suo eventuale recapito agli effetti scolastici; la data ed il luogo di nascita; Il possesso del requisito di buona condotta; la sua cittadinanza; di essere di sana e robusta costituzione fisica; di essere in possesso del titolo di studio richiesto. Alla domanda dovra' essere allegata la ricevuta del versamento delle tasse di iscrizione e dei contributi vari. Superati positivamente gli accertamenti di carattere sanitario e psicoattitudinale, l'aspirante al corso dovra' presentare, sotto pena di decadenza dell'ammissione stessa, ed entro i limiti di tempo fissati dall'istituto, i seguenti documenti in carta legale: a) certificato di nascita o dichiarazione sostitutiva; b) certificato di cittadinanza; c) certificato degli studi compiuti; d) fotografia in duplice copia. Il certificato di cui alla lettera b) deve essere di data non anteriore a tre mesi a quella della scadenza del termine per la iscrizione.

Regolamento licenza di abilitazione arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico-art. 11

Art. 11. Il preside ha facolta', in qualsiasi momento, di far sottoporre l'allievo a visita medica, e, ove risultasse affetto da infermita', di proporre l'allontanamento temporaneo o definitivo dalla scuola. La decisione del preside e' inappellabile.

Regolamento licenza di abilitazione arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico-art. 12

Art. 12. Sulle domande di ammissione decide insindacabilmente il preside dell'istituto.

Regolamento licenza di abilitazione arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico-art. 13

Art. 13. La iscrizione ai corsi successivi a quello di ammissione, riservata ai promossi e ai ripetenti con le limitazioni di cui al successivo art. 19, avverra' su domanda dell'allievo. Alla domanda stessa, che dovra' essere compilata in carta legale, dovra' essere allegata la ricevuta dell'effettuato versamento delle tasse di frequenza e di laboratorio.

Regolamento licenza di abilitazione arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico-art. 14

Art. 14. E' facolta' del gestore erogare premi e concedere esenzioni totali o parziali del pagamento dei contributi di laboratorio ad allievi che dimostrino particolari attitudini ed abilita' in questa disciplina, che siano particolarmente diligenti e che appartengano a famiglia bisognosa.

Regolamento licenza di abilitazione arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico-art. 15

Art. 15. Gli allievi hanno l'obbligo della frequenza alle lezioni teoriche ed alle esercitazioni pratiche. L'allievo che risulta essere stato assente a piu' di un terzo delle lezioni teoriche e delle esercitazioni pratiche complessivamente considerate, non potra' essere ammesso allo scrutinio finale, fermo restando in ogni caso le altre limitazioni previste dalle disposizioni vigenti in proposito per gli istituti professionali di Stato.

Regolamento licenza di abilitazione arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico-art. 16

Art. 16. L'anno di attivita' ha inizio il 1 ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo. Dell'inizio delle lezioni verra' dato preventivo pubblico avviso con manifesto affisso all'albo dell'istituto, ed eventualmente con altri mezzi di pubblicita' ove cio' sia ritenuto opportuno dal preside dell'istituto medesimo; le lezioni stesse si svolgeranno di norma nel periodo dal 1 ottobre al 15 giugno dell'anno successivo secondo il calendario scolastico fissato per l'istituto salvo variazioni e disposizioni che di anno in anno indichera' il Ministero della pubblica istruzione.

Regolamento licenza di abilitazione arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico-art. 17

Art. 17. La durata normale del corso a formazione integrale sara' di quattro anni. Potra' essere seguito da un quinto anno per il completamento della maturita' per l'ammissione agli istituti e facolta' universitarie. All'insegnamento teorico ed alle esercitazioni pratiche saranno destinate, secondo gli orari stabiliti dalla scuola, le seguenti ore settimanali, per ciascun anno: a) corso a formazione integrale: 38.

Regolamento licenza di abilitazione arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico-art. 18

Art. 18. Le materie di insegnamento sono le seguenti: a) religione; b) cultura generale ed educazione civica; c) matematica; d) fisica; e) chimica; f) conversazione tecnica in lingua estera; g) anatomia, fisiologia e patologia dell'apparato masticatorio; h) igiene e legislazione sanitaria; i) biomeccanica masticatoria e protesi applicata; l) tecnologia e laboratorio tecnologico per odontotecnici; m) modellazione e disegno professionale; n) elementi di pratica commerciale; o) esercitazioni pratiche; p) educazione fisica. Le materie di cui sopra saranno svolte secondo i programmi particolari che saranno predisposti dalla scuola, conformemente alle disposizioni del Ministero della pubblica istruzione.

Regolamento licenza di abilitazione arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico-art. 19

Art. 19. Al termine delle lezioni sara' tenuto, dal consiglio degli insegnanti, lo scrutinio finale. Gli allievi del 1°, 2° e 3° anno di ciascun corso che non abbiano riportato in nessuna materia una votazione inferiore ai sei decimi, verranno promossi alla classe successiva. Coloro che avessero riportato in qualche materia una votazione inferiore ai sei decimi saranno ammessi a riparare, nelle materie stesse, nella sessione autunnale. In caso di numerose e gravi insufficienze, l'allievo verra' respinto in sede di scrutinio: egli potra' frequentare la stessa classe per non piu' di due anni. Saranno ammessi agli esami finali, per il rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria in odontotecnica solo gli allievi che abbiano frequentato il quarto anno del corso e che abbiano ottenuto, nello scrutinio finale, la media di almeno cinque decimi nelle materie di ogni insegnamento e di almeno sei decimi nella condotta.

Regolamento licenza di abilitazione arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico-art. 20

Art. 20. Gli esami finali avranno luogo in una unica sessione, normalmente nel mese di giugno, seguendo il calendario che sara' predisposto dal Ministero della pubblica istruzione per gli esami negli Istituti professionali di Stato. Essi vertono su tutte le materie di insegnamento e comprendono prove scritte, orali e pratiche. Per l'approvazione l'allievo deve riportare la votazione di almeno sei decimi in ciascuna prova.

Regolamento licenza di abilitazione arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico-art. 21

Art. 21. La commissione esaminatrice sara' cosi' costituita: 1) il preside dell'istituto: presidente; 2) il direttore della scuola per odontotecnici: membro effettivo; 3) un rappresentante del Ministero della sanita': membro effettivo; 4) un insegnante per ciascuna materia culturale, tecnica, pratica compresa nell'esame finale: membro effettivo; 5) un rappresentante del Ministero della pubblica Istruzione nella veste di commissario governativo con i poteri demandatigli dalle disposizioni emanate dal Ministero della pubblica istruzione stessa, nominato dal Ministero della pubblica istruzione o dal provveditorato agli studi di Milano.

Regolamento licenza di abilitazione arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico-art. 22

Art. 22. La commissione, il giorno della prova pratica, compila i temi in numero pari a quello dei candidati previsti per la prova stessa. La commissione provvede ad assicurare la sorveglianza a mezzo dei propri componenti, perche' gli esaminandi non comunichino tra loro e non facciano uso di libri o manoscritti non consentiti. Di tutte le operazioni di esame verra' redatto apposito verbale in duplice copia, firmato dal presidente e dai commissari d'esame.

Regolamento licenza di abilitazione arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico-art. 23

Art. 23. In seguito al risultato favorevole degli esami, l'istituto rilasci la licenza di cui agli [articoli 99](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art99) e [140 del testo unico sulle leggi sanitarie](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art140). Per il rilascio delle licenze da servire a tutti gli effetti di legge per l'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico, l'interessato deve versare la tassa di licenza stabilita dalle norme vigenti in materia e deve esibire la bolletta dimostrante l'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa, di cui all'[art. 9 della legge 23 giugno 1927, n. 1264](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1264~art9), nella misura stabilita dal [decreto presidenziale 20 marzo 1953, n. 112](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1953-03-20;112), che approva il testo unico delle tasse in materia di concessioni governative e precisamente come stabilito dal titolo XVI, tabella numero progressivo 210 ([pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 maggio 1953](http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1953-05-21&numeroGazzetta=67)). L'elenco nominativo di coloro che hanno superato l'esame finale e hanno ottenuto la licenza e' trasmesso all'ufficio sanitario provinciale insieme con un esemplare dei verbali di esame, per essere inviato al Ministero della sanita'. Copia dell'elenco e del verbale sara' inviata, per conoscenza, al Ministero della pubblica istruzione, tramite il provveditorato agli studi.

Regolamento licenza di abilitazione arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico-art. 24

Art. 24. Gli allievi che vengano meno ai doveri che hanno verso lo istituto, dimostrando negligenza abituale, scarso profitto nell'insegnamento, assentandosi senza giustificato motivo dalle lezioni o dalle esercitazioni pratiche, ed offendendo in qualsiasi modo la disciplina, l'ordine, il decoro, la morale, dentro e fuori l'istituto, sono soggetti alle punizioni previste dalla legislazione scolastica attuale, in genere, ed in particolare per gli istituti professionali di Stato.

Regolamento licenza di abilitazione arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico-art. 25

Art. 25. E' in facolta' del gestore dell'istituto di istituire, a puro titolo culturale, corsi di specializzazione, ove se ne presentasse la necessita' o la opportunita'. E' pure in facolta' dello stesso gestore di istituire successivamente altri corsi e scuole per il rilascio di licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria per altre specializzazioni sanitarie. Il gestore: Pozzi Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la sanita' GASPARI

Regolamento licenza di abilitazione arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico-Programmi

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