DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1972, n. 1154
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 7 e 35, lettera a), della legge 5 giugno 1962, n. 616;
Visto l'art. 1, lettera b), dell'allegato A all'atto finale della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare firmata a Londra il 17 giugno 1960 e resa esecutiva con legge 26 maggio 1966, n. 538;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la difesa, per i trasporti e l'aviazione civile, per le poste e telecomunicazioni, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per la sanita'; Decreta:
Art. 1
E' approvato il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, allegato al presente decreto.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
LEONE ANDREOTTI - LUPIS - MEDICI - RUMOR - TANASSI - BOZZI - GIOIA - FERRI - GASPARI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 aprile 1973
Atti del Governo, registro n. 257, foglio n. 121 - VALENTINI
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 1
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare Art. 1. Denominazioni e definizioni Le denominazioni adoperate nel presente regolamento hanno il significato risultante dalle definizioni di cui all'allegata tabella A.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 2
Art. 2. Limiti di applicazione del regolamento 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle navi mercantili di cui all'art. 1 della legge e successive modificazioni, ad eccezione delle navi appartenenti alle amministrazioni militari, doganali o di polizia o da esse direttamente esercitate e delle navi adibite al trasporto di truppe, per quanto non disposto da regolamenti speciali. 2. Sono soggette senza limitazioni alle prescrizioni delle disposizioni di cui al comma precedente: a) le navi nuove; b) le navi da carico trasformate in navi da passeggeri posteriormente al 25 maggio 1966 ovvero al giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento, a seconda che ad esse si applichi o meno la convenzione.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 3
Art. 3. Navi esistenti Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle navi esistenti per quanto sia pratico e ragionevole a giudizio del ministero, sentito l'ente tecnico, con le modalita' dell'art. 29 e con i criteri di cui all'allegata tabella B e se esse sono in corso di costruzione, per quanto piu' e' possibile in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, a giudizio dell'ente tecnico. Devono comunque osservarsi le disposizioni per esse gia' vigenti.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 4
Art. 4. Criteri generali per le navi non soggette alla convenzione comprese le navi nucleari in navigazione nazionale ed i galleggianti. 1. Le norme sulla sicurezza della navigazione di cui al capitolo V della convenzione, integrate da quelle del capitolo VI del libro IV del presente regolamento, si applicano a tutte le navi mercantili di cui all'art. 1 della legge e successive modificazioni. 2. Alle navi non soggette alla convenzione (da passeggeri e da carico in navigazione nazionale; da carico di stazza lorda inferiore a 500 tonnellate in navigazione internazionale; da pesca; da diporto e ad uso privato) ed ai galleggianti si applicano, per le materie che esulano dalle prescrizioni del presente regolamento ad essi pertinenti, le norme della convenzione stessa, a giudizio del ministero, sentito l'ente tecnico per quanto ritenuto pratico e ragionevole, e considerati la specie della navigazione ed il servizio cui le navi ed i galleggianti medesimi sono destinati. 3. Le norme del capitolo VIII della convenzione si applicano integralmente a tutte le navi nucleari anche se in navigazione nazionale.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 5
Art. 5. Imbarcazioni e navi da diporto e navi ad uso privato 1. Le imbarcazioni e navi da diporto e le navi adibite ad uso privato non possono trasportare passeggeri a titolo gratuito, ma possono effettuare tale trasporto solo a titolo amichevole. 2. Il ministero puo' esentare le imbarcazioni e le navi da diporto e le navi adibite ad uso privato, tenuto conto del loro tipo e del relativo impiego, dall'applicazione di prescrizioni giudicate non pratiche o non ragionevoli e disporre o concedere, sentito il parere dell'ente tecnico, che siano adottate sistemazioni equivalenti a quelle prescritte. 3. Ai sensi del [sesto comma dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50~art1-com6), alle imbarcazioni da diporto si applicano esclusivamente le disposizioni del libro III, titolo IV, del presente regolamento salve le esenzioni di cui sia al precedente comma 2 sia all'art. 7, le esclusioni di cui all'art. 6 e le prescrizioni di cui sia al comma 2, lettera g), dell'art. 10 sia al titolo II del presente libro, concernenti le visite.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 6
Art. 6. Esclusioni 1. Salvo quanto prescritto dal successivo comma 2, le disposizioni del presente regolamento non si applicano: a) ai natanti ed alle imbarcazioni da diporto di cui al [primo](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50~art13-com1) e [secondo comma dell'art. 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50~art13-com2), ed a tutte le navi non provviste di motore o dotate di vela di superficie complessivamente non superiore, in opera, a 14 metri quadrati nonche', in generale, alle imbarcazioni a remi di lunghezza non superiore a 10 metri. b) alle imbarcazioni da diporto a motore, o a vela, da corsa o da regata, ammesse a partecipare a manifestazioni sportive delle Federazioni italiane della motonautica o della vela limitatamente al periodo di gare e di allenamenti riconosciuti da tali sodalizi ed autorizzati dalle competenti autorita' governative. 2. I natanti e le imbarcazioni di cui alla lettera a) del precedente comma 1 sono soggette alle determinazioni del capo del circondario marittimo per quanto attiene sia all'estensione della navigazione - la quale, limitatamente ai natanti di cui al [primo comma dell'art. 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50~art13-com1), se e autorizzata per distanza superiore ad un miglio dalla costa non puo' essere esercitata a distanza superiore a due miglia da porti o approdi sicuri - sia, sentito l'ente tecnico, al numero delle persone trasportabili nonche' ad altre eventuali condizioni di esercizio atte ad assicurare la salvaguardia della vita umana in mare.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 7
Art. 7. Navi con caratteristiche nuove 1. Il ministero puo' esentare ogni nave che presenti caratteristiche nuove, comprese le imbarcazioni da diporto, da qualsiasi disposizione del presente regolamento tranne le norme sulla sicurezza della navigazione di cui al libro IV che rischi di ostacolare seriamente le ricerche volte a migliorare tali caratteristiche e la pratica attuazione di esse. 2. Una nave che abbia ottenuto esenzioni a norma del precedente comma deve soddisfare alle prescrizioni che il ministero, avuto riguardo al servizio ai quale essa e' destinata, stimi sufficienti per assicurarne la sicurezza generale. Tali prescrizioni, quando si tratta di navi che effettuano viaggi internazionali, devono essere giudicate accettabili dai Governi degli Stati nei quali la nave si reca. 3. Fermo quanto disposto dai precedenti commi e salve le pertinenti norme del libro III titolo V, agli aliscafi ed aeroscafi si applicano le norme della convenzione con le eventuali modificazioni che il ministero ritenesse di adottare caso per caso.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 8
Art. 8. Riparazioni, modifiche e trasformazioni 1. Le navi sulle quali sono effettuate riparazioni, modifiche o trasformazioni e le sistemazioni che ne risultano devono continuare a soddisfare alle prescrizioni che erano ad esse applicabili prima delle riparazioni, modifiche o trasformazioni. 2. Una nave esistente non deve discostarsi dalle prescrizioni applicabili ad una nave nuova piu' di quanto non vi si discostava prima della riparazione, modifica o trasformazione. 3. Le riparazioni, modifiche e trasformazioni di maggiore importanza e le sistemazioni che ne risultano devono soddisfare alle prescrizioni applicabili ad una nave nuova nella misura in cui il ministero lo giudica possibile o ragionevole.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 9
Art. 9. Esenzioni 1. Il ministero, salve le speciali esenzioni previste dal presente regolamento, se ritiene che le condizioni del viaggio e quelle favorevoli della navigazione siano tali da rendere non ragionevole o non necessaria l'applicazione di prescrizioni del presente regolamento relative alla compartimentazione, alla stabilita', ai mezzi di esaurimento, alle installazioni e macchinari elettrici, alla protezione contro gli incendi ed ai mezzi di salvataggio, puo' esonerare dalle prescrizioni stesse singole navi o categorie di navi nazionali o di Stati cui non si applichi la convenzione, le quali, nel corso del viaggio, non si allontanino piu' di 20 miglia dalla costa. 2. In ogni caso le imbarcazioni e gli altri mezzi di salvataggio devono essere di pronta utilizzazione, in conformita' alle disposizioni del presente regolamento, e deve essere sempre disponibile una cintura di salvataggio per ogni persona a bordo. 3. Le navi nucleari non possono essere esonerate dalle prescrizioni di qualsiasi norma del presente regolamento.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 10
Art. 10. Norme varie 1. Speciali norme di sicurezza delle navi che trasportano idrocarburi, o altre sostanze pericolose o nocive all'ambiente, inerenti anche alla navigazione ed alle caratteristiche di costruzione (rotte obbligate, dimensioni delle singole cisterne delle navi cisterna; dimensioni totali delle navi, sistemi di lotta contro gli incendi o contro la fuoriuscita di gas tossici, depuratori di acque inquinate, ecc.) sono stabilite con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto coi Ministri per gli affari esteri e per la sanita', da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 2. Con decreti del Ministro per la marina mercantile, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono stabiliti: a) le caratteristiche di tutte le dotazioni dei mezzi di salvataggio ed altre particolari dotazioni dei mezzi stessi; per le razioni viveri, i recipienti dell'acqua, il corredo farmaceutico e gli apparecchi di dissalinazione dell'acqua di mare deve essere effettuato il concerto con il Ministero della sanita'; b) i particolari requisiti delle imbarcazioni di salvataggio a motore, delle zattere di salvataggio e degli apparecchi galleggianti, dei salvagente anulari, dei segnali di soccorso del ponte di comando; c) i criteri ed i relativi requisiti concernenti la sistemazione a bordo delle zattere di salvataggio, nonche' i requisiti dei dispositivi per la messa in mare delle zattere di salvataggio ammainabili; d) le modalita' delle revisioni periodiche delle zattere di salvataggio; e) le sistemazioni di sicurezza e le dotazioni dei rimorchiatori e delle navi di salvataggio; f) altre dotazioni e sistemazioni nautiche e dotazioni varie oltre quelle di cui al titolo VI del libro II; g) i criteri cui devono soddisfare i motori, i serbatoi e le tubolature del combustibile, le tubolature di scarico, l'impianto elettrico, la ventilazione, la cucina, l'impianto di riscaldamento, tutti i relativi accessori e dispositivi di sicurezza, al fine di evitare incendi, esplosioni o altri simili pericoli a bordo delle navi ed imbarcazioni da diporto; h) le norme di esercizio degli aliscafi e degli aeroscafi; i) le norme relative alle caratteristiche, manutenzione, esame e prove periodiche degli estintori e degli eventuali criteri di equivalenza per nuovi tipi di essi; l) le norme di separazione ed organizzazione del traffico, di cui all'art. 253. 3. Con decreti del Ministro per la marina mercantile devono essere emanate istruzioni in ordine ai seguenti argomenti concernenti le navi nucleari: a) contenuto del rapporto di sicurezza di cui all'art. 40; b) contenuto del manuale di esercizio di cui all'art. 41; c) misure da comprendere nel controllo speciale di cui all'art. 34; d) principi generali di sicurezza; e) requisiti di massima dell'impianto di energia nucleare; f) protezione ed involucro di contenimento dell'impianto reattore; g) schermo e protezione contro le radiazioni; h) rifiuti radioattivi; i) ricarica e manutenzione del reattore; l) personale di bordo.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 11
Art. 11. Tipi di navi 1. Le navi si distinguono nei seguenti tipi: a) piroscafo; b) motonave; c) nave nucleare; d) veliero; e) motoveliero; f) veliero con motore ausiliario; g) aliscafo; h) aeroscafo; i) imbarcazione a remi. 2. Il tipo di nave viene indicato nelle matricole o nei registri e nei documenti di bordo di cui all'[art. 169 del codice della navigazione](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art169).
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 12
Art. 12. Specie di navigazioni 1. Le specie di navigazioni cui possono essere abilitate le navi sono le seguenti: a) navigazione internazionale lunga (Nav. I. L.); b) navigazione internazionale breve (solo per navi da passeggeri; Nav. I. B.); c) navigazione internazionale costiera (Nav. I. C.); d) navigazione nazionale (Nav. N.); e) navigazione nazionale costiera (Nav. N. C.); f) navigazione nazionale litoranea (Nav. N. Li.); g) navigazione nazionale locale (Nav. N. Lo.). 2. Per le navi da pesca le specie di navigazioni cui esse possono essere abilitate sono quelle relative alle categorie di pesca indicate nell'art. 408, e successive modificazioni, del regolamento per l'esecuzione del [codice della navigazione](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327), nonche' ai tipi di pesca di cui all'art. I del regolamento per l'esecuzione della [legge 14 luglio 1965, n. 963](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965-07-14;963), approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1968-10-02;1639). 3. Per le navi ed imbarcazioni da diporto i limiti di navigazione cui esse possono essere abilitate sono quelli indicati nell'[art. 8 della legge 11 febbraio 1971, n. 50](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50~art8). 4. Fermo quanto disposto al libro III titolo IV, le navi ad uso privato e le altre navi di stazza lorda non superiore a 10 tonnellate, se a propulsione meccanica, ed a 25 tonnellate se a propulsione diversa da quella meccanica, non possono essere abilitate a navigazioni piu' estese di quella nazionale litoranea; e' consentita eccezionale autorizzazione a navigazione nazionale costiera da parte dell'autorita' marittima, sentito l'ente tecnico. 5. La specie di navigazione viene annotata nei documenti di bordo di cui all'[art. 169 del codice della navigazione](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art169).
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 13
Art. 13. Destinazione di una nave a determinati servizi 1. Una nave puo' essere destinata ad uno o piu' dei seguenti servizi: a) trasporto di passeggeri; b) trasporto di merci; c) servizi speciali (pesca, rimorchio, salvataggio, scuola, servizi scientifici o di ricerca, posa di cavi, diporto, uso privato ed altri servizi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica). 2. Una nave cisterna puo' trasportare altre merci oltre i liquidi cui e' particolarmente destinata, sempre che abbia le sistemazioni adatte. 3. Salvo quanto disposto ai successivi commi 5 e 6, l'autorita' marittima, sentito l'ente tecnico, puo' autorizzare il trasporto di passeggeri in numero non superiore a dodici su nave che non e' da passeggeri, purche' provvista di congrui mezzi di salvataggio ed adeguate sistemazioni per i passeggeri. 4. Le modalita' per il trasporto dei passeggeri su navi cisterna adibite al trasporto di idrocarburi o altre sostanze pericolose, quando cariche o non degassificate, sono stabilite dall'autorita' marittima. 5. Sulle navi da passeggeri e, limitatamente alla navigazione nazionale, su quelle da carico e su quelle destinate a servizi speciali, e' consentito l'imbarco di personale tecnico, di operai e di conducenti d'autoveicoli industriali gommati, a condizione che: a) sulle navi da passeggeri le persone non appartenenti all'equipaggio siano comprese nel numero massimo di passeggeri che le navi stesse sono abilitate a trasportare; b) sulle navi da carico e su quelle destinate a servizi speciali le persone non appartenenti all'equipaggio non superino il numero di trentaquattro; tale numero puo' essere aumentato su autorizzazione del Ministero, sentito l'ente tecnico, nel caso in cui la compartimentazione di galleggiabilita' e le altre attrezzature e dotazioni conferiscano alla nave un grado di sicurezza adeguato alla salvaguardia della vita umana in mare; c) non venga superato il numero di persone imbarcabili accertato ai fini della stabilita' dall'ente tecnico; d) per ogni persona per la quale viene consentito l'imbarco a norma del presente comma esistano mezzi di salvataggio collettivi e individuali nella stessa misura di quelli prescritti per l'equipaggio; e) nel caso di pernottamento a bordo delle persone per le quali e' consentito l'imbarco a norma del presente comma esistano sistemazioni d'alloggio di caratteristiche pari a quelle dei passeggeri o dell'equipaggio; f) i lavori da eseguire in navigazione non costituiscano fonte di pericolo per le persone e per la sicurezza della navigazione stessa o menomazione dell'efficienza dei servizi di bordo; g) il numero dei conducenti non sia superiore a due per ogni autoveicolo imbarcato. 6. Il Ministero puo' autorizzare il trasporto di passeggeri su navi di stazza lorda inferiore a 100 tonnellate che non sono da passeggeri tenuto conto di particolari esigenze locali, limitatamente alla navigazione nazionale litoranea, di massima nel periodo estivo, in ore diurne ed in buone condizioni di tempo e di mare. 7. Per ottenere l'autorizzazione di cui al precedente comma l'armatore deve presentare domanda al capo del compartimento marittimo d'iscrizione della nave, il quale provvede all'istruttoria sentendo l'ente tecnico ai fini delle condizioni da osservarsi per la sicurezza della vita umana in mare, relativamente al numero massimo di persone trasportabili, alla zona d'impiego, alle dotazioni e mezzi collettivi ed individuali di salvataggio.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 14
Art. 14. Viaggi oltre i limiti di abilitazione 1. In casi eccezionali il Ministro, sentito l'ente tecnico, puo' autorizzare l'effettuazione di un singolo viaggio internazionale oltre i limiti della specie di navigazione cui la nave e' abilitata, a condizione che alla nave stessa venga conferito un grado di sicurezza ritenuto adeguato al particolare viaggio da effettuare. 2. Alle stesse condizioni le capitanerie di porto, sentito l'ente tecnico, possono autorizzare l'effettuazione di viaggi nazionali oltre i limiti della specie di navigazione cui la nave e' abilitata.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 15
Art. 15. Tipo approvato Su tutte le navi gli apparecchi, i dispositivi ed i materiali di cui all'allegata tabella C devono essere di "tipo approvato" dal ministero, salve le eventuali esenzioni previste nel presente regolamento.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 16
Art. 16. Tipi di visite Ai fini degli accertamenti di sicurezza di cui agli articoli 4, 25 e 28 della legge, le visite alle quali devono essere sottoposte tutte le navi ed anche le imbarcazioni da diporto, escluse quelle alle quali, a norma dell'art. 6, comma I, lettera a), non si applica il presente regolamento, sono: visite iniziali, prima dell'entrata in servizio; visite periodiche, alla scadenza dei periodi di validita' dei certificati di sicurezza, di idoneita' e delle annotazioni di sicurezza; visite occasionali, quando se ne verifichi la necessita'.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 17
Art. 17. Esecuzione delle visite 1. Le visite di cui all'articolo precedente, ferme le prescrizioni dell'[art. 165 del codice della navigazione](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art165), sono disposte dal capo del circondario marittimo su richiesta dello armatore o di un suo rappresentante e per navi estere su richiesta della competente autorita' consolare. 2. Il capo del circondario marittimo, su richiesta degli interessati di cui al precedente comma, puo' consentire che una visita iniziata in un porto del proprio circondario, venga completata in un altro porto, purche' la visita stessa sia compiuta entro i due mesi precedenti la data di scadenza dei certificati o delle annotazioni di sicurezza di cui e' provvista la nave; copia del verbale riguardante gli accertamenti effettuati deve essere inviata all'autorita' marittima interessata al completamento della visita. 3. Nei porti esteri le visite di cui all'articolo precedente sono disposte dall'autorita' consolare su richiesta del comandante della nave.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 18
Art. 18. Organi di esecuzione delle visite e degli accertamenti 1. Agli accertamenti previsti dall'ultimo comma dell'art. 28 della legge, per le navi di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate ma uguale o superiore a 25 tonnellate, provvede il capo del circondario marittimo o un ufficiale da lui designato, di grado non inferiore a capitano, assistito da un ingegnere o perito nominato dall'ente tecnico e da un sottufficiale di porto o impiegato civile dell'ufficio di circondario marittimo, che svolge le funzioni di segretario. Ove ritenuto opportuno dal capo del circondario marittimo, anche il medico di porto puo' essere chiamato a dare la propria assistenza nell'espletamento dei predetti accertamenti. 2. Degli accertamenti effettuati viene redatto processo verbale. 3. Per le imbarcazioni da diporto e le navi di cui al libro III, titolo IV, le visite periodiche e quelle occasionali disposte dall'art. 26, comma 4, possono essere effettuate anche dalle associazioni nautiche indicate nel [secondo comma dell'art. 213 del codice della navigazione](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art213-com2), nei limiti indicati nell'articolo medesimo, purche' alle stesse presieda il capo del circondario marittimo o un ufficiale da lui designato.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 19
Art. 19. Visite nei porti esteri 1. Nei porti esteri le visite di cui al terzo comma dell'art. 6 della legge, nonche' gli eventuali accertamenti di cui al [secondo comma dell'art. 165 del codice della navigazione](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art165-com2), sono eseguiti a cura dell'autorita' consolare con l'assistenza del locale ufficio dell'ente tecnico o, in mancanza, di quello piu' vicino dell'ente stesso. 2. Nei casi di urgenza, ovvero quando ragioni di distanza o difficolta' di comunicazioni con l'ufficio piu' vicino dell'ente tecnico consigliano di provvedere altrimenti, l'autorita' consolare puo' farsi assistere da ingegneri navali o da capitani di lungo corso o da capitani di macchina di nazionalita' italiana o, in mancanza, da periti locali, a seconda della natura degli accertamenti da eseguire.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 20
Art. 20. Accertamenti per il rilascio e durata del certificato di navigabilita' 1. Gli accertamenti prescritti dal secondo comma dell'art. 5 della legge per il rilascio del certificato di navigabilita' devono essere fatti dall'ente tecnico, secondo le norme dei propri regolamenti, in occasione della visita iniziale di cui all'articolo 22. 2. Il certificato di navigabilita' ha validita' quadriennale e possibilita' di proroga di un anno, a termini del secondo comma dell'art. 5 della legge, con obbligo di visite periodiche da effettuarsi ad intervalli di due anni da parte dell'ente tecnico, il quale ha la facolta' di differirne l'esecuzione non oltre 4 mesi. 3. Gli accertamenti di cui al precedente comma sono prescritti anche per le navi di cui alla [lettera a) dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legislativo:1947-01-22;340~art2-leta), ratificato con [legge 17 aprile 1956, n. 561](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-04-17;561), destinate al trasporto di passeggeri in acque tranquille i cui limiti sono stabiliti dal capo del circondario marittimo. 4. Il certificato di navigabilita' e' rilasciato dalla capitaneria di porto, su modello approvato dal Ministero, e ne deve essere trasmessa copia all'ente tecnico.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 21
Art. 21. Visite iniziali 1. Le visite iniziali sono intese ad accertare che la nave soddisfa alte prescrizioni della legge e del presente regolamento in relazione al tipo della nave stessa, alla specie di navigazione ed al servizio cui essa dev'essere destinata. 2. Le visite sono effettuate prima che la nave entri in servizio e comprendono un'ispezione completa della struttura, delle macchine, del materiale di armamento, un'ispezione a secco della carena e un'ispezione interna ed esterna delle caldaie. 3. Le visite devono essere effettuate in modo da attestare che le sistemazioni, il materiale, i dimensionamenti della struttura, le caldaie e gli altri recipienti a pressione e loro ausiliari, le macchine principali ed ausiliari, le installazioni elettriche, le installazioni radio, tutte le altre parti dell'armamento, gli apparecchi ricetrasmettitori fissi e portatili per mezzi collettivi di salvataggio, i dispositivi antincendio, la scaletta per i piloti, i mezzi di segnalazione, la lavorazione di tutte le parti della nave e del relativo armamento, siano integralmente conformi alle prescrizioni del presente regolamento ed alle altre norme in materia di sicurezza della navigazione e della vita umana in mare. 4. Nella visita iniziale deve anche essere controllato che siano state eseguite le prove idrauliche concernenti: a) le caldaie principali ed ausiliarie; b) le relative connessioni e tubolature di vapore; c) le bombole e i serbatoi d'aria compressa; d) le relative connessioni e tubolature d'aria compressa; e) i depositi e le casse di combustibile liquido per uso dello apparato motore; f) le cisterne, le casse, i doppi fondi strutturali dello scafo. 5. Le prove idrauliche possono essere sostituite con altre ritenute idonee dall'ente tecnico.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 22
Art. 22. Visita iniziale per la navigabilita' 1. La visita iniziale deve essere effettuata sulla base dei regolamenti dell'ente tecnico, tenuto conto del tipo di nave e del servizio al quale e' destinata. 2. L'ente tecnico puo' non effettuare il collaudo: a) per le navi di nuova costruzione, in acciaio, dei materiali costituenti lo scafo purche' per essi sia prodotto certificato di collaudo di fabbrica che indichi la qualita' e le caratteristiche dei materiali stessi e l'idoneita' di essi in relazione ai mezzi di collegamento adottati; b) per tutte le navi nuove o esistenti, dell'apparato principale di propulsione, di potenza fino a 300 cavalli, e relativa linea d'asse (o linee d'assi) purche' per essi sia prodotto certificato di collaudo di fabbrica. 3. Non sono richiesti certificati di collaudo: a) per le navi esistenti, dei materiali costituenti lo scafo, purche' si tratti di navi con almeno quattro anni di effettivo esercizio; dell'apparato motore e dell'asse portaelica (o assi portaeliche), se in servizio da almeno quattro anni; b) per tutte le navi, nuove o esistenti, dei macchinari ausiliari, i quali devono comunque essere assoggettati a prova di funzionamento, a giudizio dell'ente tecnico.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 23
Art. 23. Visite iniziali per costruzioni in serie di navi di stazza lorda non superiore a 10 tonnellate, imbarcazioni da diporto e relativi apparati motori Per la costruzione in serie di navi di stazza lorda non superiore a 10 tonnellate, di imbarcazioni da diporto e dei relativi apparati motori, la visita iniziale si effettua al solo prototipo mentre le corrispondenti unita' di serie sono soggette ad una ricognizione intesa ad accertare la loro rispondenza alle caratteristiche del prototipo.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 24
Art. 24. Visite periodiche Le visite periodiche sono effettuate per accertare che persistano a bordo le condizioni esistenti all'atto della visita iniziale.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 25
Art. 25. Visite periodiche ai galleggianti 1. In occasione delle visite periodiche possono essere omesse, per i galleggianti adibiti a servizi nei porti o nelle immediate vicinanze, le visite a secco della carena e quelle ai macchinari, che dovranno pero' essere eseguite almeno ogni quattro anni. 2. Allorche' trattasi di carene particolarmente protette, gli intervalli fra le visite a secco della carena possono essere prolungati dall'autorita' marittima, su parere dell'ente tecnico. Cio' dovra' risultare nella annotazione di sicurezza prevista dalla tabella D. 3. Se un galleggiante deve affrontare navigazione in mare aperto, e sono passati due anni dall'ultima visita senza che sia stata effettuata quella a secco della carena, quest'ultima visita dev'essere preventivamente eseguita. Il ministero, sentito l'ente tecnico, puo' autorizzare la predetta navigazione a determinate condizioni al fine di consentire il trasferimento del galleggiante in un porto attrezzato per l'esecuzione della visita a secco.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 26
Art. 26. Visite occasionali 1. Una visita occasionale, generale o parziale secondo i casi, dev'essere effettuata ogni volta che si verifichi un sinistro o si manifesti un difetto che comprometta la sicurezza della nave o l'efficienza o l'integrita' dei mezzi di salvataggio o di altri apparati, ed ogni qualvolta la nave subisca riparazioni o innovazioni importanti. La visita dev'essere eseguita in modo da garantire che le riparazioni o innovazioni sono state effettivamente compiute, che i materiali impiegati per le riparazioni o innovazioni e la loro esecuzione sono soddisfacenti sotto ogni punto di vista e che la nave risponde a tutte le prescrizioni vigenti. 2. Le imbarcazioni da diporto e le navi di cui al libro III, titolo IV, sono soggette a visite occasionali quando cio' sia ritenuto opportuno dalla autorita' marittima o quando per gravi avarie subite dalla nave o per notevoli mutamenti apportati allo scafo o all'apparato motore della medesima vengono meno i requisiti in base ai quali sono state effettuate le annotazioni di sicurezza di cui alla tabella D. 3. Dopo un periodo di disarmo di durata superiore a tre mesi deve essere eseguita una visita occasionale mirante ad accertare il mantenimento delle condizioni di sicurezza e navigabilita' attestate dal certificato in vigore. 4. Dopo un periodo di disarmo di qualunque durata, ma nei limiti di validita' delle annotazioni di sicurezza, sono esentate dalla visita occasionale: a) le navi da pesca di stazza lorda uguale o inferiore a 200 tonnellate; b) le navi da diporto di stazza lorda uguale o inferiore a 100 tonnellate; c) le navi ad uso privato; d) i galleggianti di stazza lorda uguale o inferiore a 400 tonnellate.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 27
Art. 27. Equivalenza 1. La domanda diretta ad ottenere il riconoscimento di equivalenza di cui all'art. 12 della legge deve essere corredata da una relazione tecnica. 2. Il Ministero puo' incaricare l'ente tecnico o altri enti particolarmente qualificati degli accertamenti necessari per il rilascio di tale riconoscimento, salva in ogni caso la competenza del ministero delle poste e delle telecomunicazioni per gli impianti i dispositivi e gli apparecchi radioelettrici.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 28
Art. 28. Accertamenti per le annotazioni di sicurezza Per le annotazioni di sicurezza delle navi, imbarcazioni e galleggianti di cui alla lettera m) dell'allegata tabella D deve essere sentito l'ente tecnico quando si tratti di accertamenti relativi al macchinario principale e ausiliario, alle caldaie ed agli altri recipienti a pressione, ai macchinari azionati da energia elettrica, all'impianto elettrico, ed in ogni altra circostanza in cui sia ritenuto necessario dall'autorita' marittima di procedere a particolari accertamenti tecnici.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 29
Art. 29. Accertamenti sulle navi esistenti L'applicazione dei criteri di tolleranza stabiliti nella tabella B ed il giudizio sulla praticita' e ragionevolezza dell'applicazione del presente regolamento alle navi esistenti sono demandati ai capi di compartimento marittimo che vi provvederanno: a) sulla base di rapporti e pareri dell'ente tecnico per quanto riguarda la materia indicata nella tabella B seconda parte e lettera f) della prima parte; b) sulla base dei rapporti e dei pareri delle commissioni di visita previste dalla legge e dal presente regolamento per la rimanente materia. Tali commissioni, fermo il disposto dello art. 27 della legge, possono acquisire, ai fini dei propri accertamenti, documenti rilasciati dall'ente tecnico concernenti l'oggetto degli accertamenti stessi.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 30
Art. 30. Casi di emergenza; preparazione degli equipaggi; organizzazione ed efficienza dei servizi di bordo 1. Per le navi di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate, l'autorita' marittima deve procedere alla visita dei servizi di bordo al fine di accertarne l'organizzazione e l'efficienza per i casi di emergenza e per controllare il corrispondente grado di preparazione dell'equipaggio. 2. La visita deve essere eseguita in occasione di ogni nuovo armamento e poi, periodicamente, ogni anno, compatibilmente con l'impiego commerciale della nave. L'intervallo fra due visite non deve superare i 14 mesi, salvo casi eccezionali a giudizio dell'autorita' marittima. 3. La visita deve pure essere eseguita ogni qualvolta l'autorita' marittima abbia motivo di dubitare che il grado di preparazione dell'equipaggio e l'efficienza dei servizi di bordo per l'emergenza siano andati soggetti a menomazione. 4. L'autorita' marittima che provvede alle visite ne fa annotazione nel ruolo di equipaggio o nella licenza e ne da' comunicazione al ministero indicandone l'esito, i rilievi formulati ed i provvedimenti adottati.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 31
Art. 31. Deficienze ed inconvenienti temporaneamente tollerabili Qualora, durante le visite, si rilevino deficienze o inconvenienti che possono essere temporaneamente tollerati, il capo del circondario marittimo dispone a proprio giudizio e la commissione di visita propone nel verbale di visita il termine entro il quale si deve procedere alla eliminazione delle deficienze o inconvenienti medesimi. In tal caso l'autorita' marittima puo' rilasciare o rinnovare o convalidare i certificati e le annotazioni di sicurezza con validita' limitata, notificando all'armatore ed al comandante della nave il predetto termine.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 32
Art. 32. Mantenimento delle condizioni dopo le visite 1. Dopo che una delle visite di cui all'art. 16 e' stata compiuta, nessun cambiamento puo' essere apportato alle sistemazioni strutturali, al macchinario, all'armamento e in generale a tutto cio' che ha formato oggetto della visita stessa, a meno che la nave venga sottoposta a visita occasionale. 2. L'autorita' marittima, sentito, ove lo ritenga opportuno, l'ente tecnico, puo' ammettere quei cambiamenti che, a suo giudizio, siano di lieve entita'. 3. Il comando di bordo ha l'obbligo di sostituire immediatamente, di propria iniziativa, le dotazioni che presentino deterioramenti o deficienze tali da comprometterne l'efficienza.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 33
Art. 33. Controlli L'autorita' marittima, nell'esercizio dei suoi poteri di controllo di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge, puo' farsi assistere dall'ente tecnico ovvero puo' disporre, ove lo ritenga opportuno, speciali accertamenti prima di adottare le misure stabilite nel comma citato.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 34
Art. 34. Controllo speciale a navi nucleari 1. Le navi di bandiera estera a propulsione nucleare per accedere nei porti nazionali, devono essere preventivamente autorizzate dal ministero. 2. Prima di entrare nei porti le navi a propulsione nucleare devono essere sottoposte, dalle competenti autorita' governative, a controllo speciale allo scopo di verificare che vi sia a bordo un certificato valido di sicurezza per navi a propulsione nucleare e l'assenza di un livello irragionevole di radiazioni o di altri pericoli di origine nucleare, in mare o in porto, per tutte le persone imbarcate, le popolazioni, le vie navigabili, gli alimenti e le acque. 3. Il controllo speciale, per i porti nazionali, deve essere effettuato da una commissione composta da: a) un ufficiale della capitaneria di porto; b) un rappresentante del Ministero dell'interno, direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi; c) un rappresentante del Ministero della sanita'; d) un esperto del comitato nazionale per l'energia nucleare; e) un rappresentante dell'ente tecnico. 4. La commissione deve accertare il sussistere delle condizioni di sicurezza per tutta la durata della sosta della nave nell'area portuale.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 35
Art. 35. Piani da presentare alla commissione di visita 1. Almeno sette giorni prima della visita iniziale della nave gli interessati devono mettere a disposizione della commissione di visita, con il visto di approvazione dell'ente tecnico. I seguenti piani o computi, salvo quelli che non siano ritenuti necessari dall'ente tecnico in relazione alla grandezza o al tipo della nave o al servizio cui essa e' destinata, riguardanti: a) la compartimentazione di galleggiabilita', per le navi che vi sono soggette; b) l'impianto centralizzato di manovra delle porte stagne, se esiste; c) la compartimentazione tagliafuoco, per le navi che vi sono soggette; d) tutte le sistemazioni antincendio mobili e fisse, compresi gli impianti fissi per la segnalazione e l'estinzione degli incendi, per le navi che devono esserne dotate; e) i mezzi di sfuggita; f) la sistemazione dei mezzi di salvataggio; g) la sistemazione degli organi di governo; h) la sistemazione delle bussole; i) la sistemazione dei fanali; l) le trasmissioni degli ordini; m) i computi relativi alla stabilita' a nave integra e in condizioni di allagamento, per le navi che sono soggette a norme su tali condizioni. 2. Deve essere messo a disposizione della commissione ogni eventuale altro piano prescritto dal Ministero o richiesto dall'ente tecnico.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 36
Art. 36. Certificati I documenti comprovanti l'adempimento delle prescrizioni relativi alla sicurezza della vita umana in mare consistono nei certificati indicati nell'allegata tabella D.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 37
Art. 37. Oggetto del certificato di sicurezza per navi da passeggeri Il certificato di sicurezza per navi da passeggeri deve comprovare che la nave soddisfa alle prescrizioni del presente regolamento ed alle altre norme per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare che riguardano: a) lo scafo, il macchinario principale ed ausiliario, le caldaie e gli altri recipienti a pressione, l'impianto elettrico; b) il materiale d'armamento; c) la galleggiabilita' e la relativa compartimentazione; d) la stabilita'; e) i mezzi di esaurimento; f) gli organi di governo; g) i mezzi di marcia indietro; h) i mezzi di trasmissione d'ordine; i) le sistemazioni ed i mezzi di protezione contro gli incendi ed i relativi piani; l) i mezzi di sfuggita; m) i mezzi di salvataggio; n) la scaletta per il pilota; o) i mezzi di segnalazione (fanali, segnali, bandiere ed altri strumenti di segnalazione ottica o sonora); p) gli impianti radiotelegrafici e radiotelefonici; q) le sistemazioni e dotazioni varie.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 38
Art. 38. Oggetto dei certificati di sicurezza per navi da carico 1. Il certificato di sicurezza di costruzione per nave da carico deve comprovare che la nave soddisfa alle prescrizioni del presente regolamento, ed alle altre norme per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare che riguardano: a) lo scafo, il macchinario principale ed ausiliario, le caldaie e gli altri recipienti a pressione, l'impianto elettrico; b) il materiale d'armamento; c) la stabilita'; d) I mezzi di esaurimento; e) gli organi di governo; f) i mezzi di marcia indietro; g) i mezzi di trasmissione di ordini; h) le sistemazioni di protezione passiva contro gli incendi; i) i mezzi di sfuggita. 2. All'esecuzione delle visite concernenti il certificato di sicurezza di costruzione per nave da carico ed al rilascio del certificato medesimo provvede l'ente tecnico secondo i propri regolamenti. 3. Il certificato di sicurezza per le dotazioni di nave da carico deve comprovare che la nave soddisfa alle prescrizioni del presente regolamento ed alle altre norme per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare che riguardano: a) i mezzi per la protezione attiva contro gli incendi ed i relativi piani; b) i mezzi di salvataggio; c) la scaletta per il pilota; d) I mezzi di segnalazione (fanali, segnali, bandiere ed altri strumenti di segnalazione ottica o sonora); e) le sistemazioni e dotazioni varie.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 39
Art. 39. Oggetto dei certificati di sicurezza per navi a propulsione nucleare 1. Il certificato di sicurezza per nave passeggeri a propulsione nucleare deve comprovare che la nave soddisfa, oltre che alle prescrizioni indicate nell'art. 37, alle altre prescrizioni stabilite per le navi di questo tipo. 2. Il certificato di sicurezza per nave da carico a propulsione nucleare deve comprovare che la nave soddisfa, oltre che alle prescrizioni indicate nell'art. 38 alle altre prescrizioni stabilite per le navi di questo tipo. 3. I certificati di sicurezza per navi da passeggeri e da carico a propulsione nucleare sono rilasciati dall'autorita' marittima in base alle disposizioni contenute nel capo IV della legge. La commissione di visita di cui all'art. 25 della legge dev'essere integrata con un ispettore del corpo nazionale dei vigili del fuoco e con un esperto del comitato nazionale per l'energia nucleare.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 40
Art. 40. Rapporto di sicurezza per le navi nucleari 1. La nave nucleare dev'essere in possesso di un "Rapporto di sicurezza" che permetta la valutazione della sicurezza dell'impianto nucleare e della nave al fine di assicurare l'assenza di un livello irragionevole di radiazioni o di altri pericoli di origine nucleare, in mare o in porto, per tutte le persone imbarcate, le popolazioni, le vie navigabili, gli alimenti e le acque. 2. Tale rapporto deve essere sottoposto all'approvazione del ministero, e deve essere sempre tenuto aggiornato. Deve altresi' essere reso disponibile con sufficiente anticipo per i Governi dei Paesi in cui la nave nucleare intende recarsi in modo che essi possano valutare la sicurezza della nave.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 41
Art. 41. Manuale di esercizio per le navi nucleari Deve essere preparato un completo e dettagliato manuale, ad uso del personale addetto, contenente informazioni e direttive per la condotta della installazione nucleare con speciale riguardo alle norme da osservare ai fini della sicurezza. Tale manuale deve essere sottoposto all'approvazione del ministero e deve sempre essere tenuto aggiornato. Alcune copie del manuale devono essere tenute a bordo della nave a disposizione del personale interessato.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 42
Art. 42. Oggetto dei certificati di sicurezza radiotelegrafica e radiotelefonica 1. Il certificato di sicurezza radiotelegrafica per nave da carico deve comprovare che l'impianto radiotelegrafico della nave, gli impianti radiotelegrafici delle imbarcazioni di salvataggio a motore e gli apparecchi radio portatili per imbarcazioni o zattere di salvataggio soddisfano alle prescrizioni stabilite nel presente regolamento. 2. Il certificato di sicurezza radiotelefonica per nave da carico deve comprovare che l'impianto radiotelefonico della nave, gli impianti radiotelegrafici delle imbarcazioni di salvataggio a motore e gli apparecchi radio portatili per imbarcazioni o zattere di salvataggio soddisfano alle prescrizioni stabilite nel presente regolamento.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 43
Art. 43. Oggetto del certificato di esenzione Il certificato di esenzione deve elencare le singole esenzioni accordate.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 44
Art. 44. Oggetto del certificato di idoneita' Il certificato di idoneita' deve comprovare che la nave soddisfa alle prescrizioni applicabili dell'art. 37 e dell'art. 38, primo e terzo comma.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 45
Art. 45. Allegato al certificato di sicurezza per nave da passeggeri 1. Le navi da passeggeri che nel corso di un particolare viaggio internazionale hanno a bordo un numero di persone inferiore al numero totale stabilito nel "certificato di sicurezza per nave da passeggeri" possono essere autorizzate, secondo le disposizioni del presente regolamento, ad avere un numero di imbarcazioni o di altri mezzi di salvataggio inferiore a quello stabilito nel certificato. Tale autorizzazione deve risultare da un "allegato al certificato di sicurezza per nave da passeggeri". 2. L'"allegato" viene rilasciato dalle stesse autorita' che rilasciano i certificati di sicurezza e deve specificare che, nelle suddette circostanze, non vi e' alcuna violazione delle disposizioni del presente regolamento. Esso puo' sostituire il certificato di sicurezza solo per quanto riguarda le imbarcazioni o gli altri mezzi di salvataggio ed e' valido limitatamente al singolo viaggio per il quale e' stato rilasciato.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 46
Art. 46. Oggetto delle annotazioni di sicurezza Le annotazioni di sicurezza di cui all'art. 4 della legge devono essere effettuate sul ruolo d'equipaggio o sulla licenza in modo da comprovare a quali prescrizioni del presente regolamento e' soggetta la nave e con quali eventuali limitazioni.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 47
Art. 47. Durata dei certificati e delle annotazioni di sicurezza 1. I certificati di sicurezza per navi da passeggeri a propulsione nucleare e per navi da carico a propulsione nucleare hanno validita' non superiore a dodici mesi. 2. I certificati di sicurezza di costruzione per navi da carico hanno validita' di quattro anni, con obbligo di visite periodiche, da effettuarsi ad intervalli di due anni, e con possibilita' di proroga, da parte dell'ente tecnico, rispettivamente di un anno e di quattro mesi. 3. Le annotazioni di sicurezza hanno validita' non superiore a due anni, tranne che per le navi ed imbarcazioni da diporto per le quali, a termine dell'art. 12, ultimo comma, della [legge 11 febbraio 1971 n. 50](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50), hanno validita' non superiore a cinque anni. 4. Gli altri certificati indicati nell'allegato tabella D hanno la validita' stabilita dall'art. 6, penultimo ed ultimo comma, della legge. 5. Se una visita ha luogo entro i due mesi che precedono la scadenza del periodo di validita' di un certificato di sicurezza radiotelegrafica o di un certificato di sicurezza radiotelefonica rilasciato ad una nave da carico di stazza lorda uguale o superiore a 300 tonnellate ma inferiore a 500 tonnellate, tale certificato puo' essere ritirato e puo' essere rilasciato un nuovo certificato con validita' fino a 12 mesi dopo la scadenza del suddetto periodo.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 48
Art. 48. Rinnovo dei certificati e delle annotazioni di sicurezza Il rinnovo dei certificati e delle annotazioni di sicurezza ha luogo con le stesse modalita' stabilite per il rilascio.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 49
Art. 49. Decadenza dei certificati e delle annotazioni di sicurezza 1. I certificati e le annotazioni di sicurezza decadono alla scadenza del periodo di validita' o di proroga se non vengono rinnovati in seguito a visita periodica e nei casi di cui al primo comma dell'art. 9 della legge riguardanti le avarie o i mutamenti apportati alle navi. 2. La denuncia di avarie o di mutamenti apportati alle navi prescritte nel secondo comma dell'art. 9 della legge deve contenere ogni necessario elemento tecnico e, unitamente ad un estratto del giornale nautico, del giornale di macchina e del giornale radiotelegrafico, secondo i casi, deve essere presentata subito dopo l'arrivo della nave al primo porto di approdo se si tratta di avvenimento occorso in navigazione, o immediatamente se l'avvenimento si e' verificato in porto. 3. L'autorita' marittima o consolare che riceve la denuncia deve subito disporre i provvedimenti che a suo giudizio sono ritenuti opportuni per accertare, se necessario a mezzo di periti, l'entita' dei fatti denunciati. 4. Qualora dagli accertamenti risulti che le avarie sono state gravi od i mutamenti notevoli, per cui sono venuti meno i requisiti in base ai quali sono rilasciati i documenti di sicurezza, l'autorita' marittima o consolare ritira i certificati o annulla le annotazioni di sicurezza, sospendendo le spedizioni fino al rilascio di nuovi certificati o all'effettuazione di nuove annotazioni di sicurezza. 5. Per le avarie di lieve entita' l'autorita' marittima o consolare, prima di procedere al rilascio delle spedizioni, si assicura che le avarie stesse siano state riparate; ove cio' non sia praticamente possibile e sempre che non ne derivi pregiudizio per la sicurezza del viaggio, puo' essere consentito al comandante di provvedere alla riparazione di tali avarie lievi nel prossimo porto di approdo.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 50
Art. 50. Trasferimento di navi sprovviste dei prescritti certificati L'autorita' marittima o consolare che a norma dell'art. 10 della legge autorizza il trasferimento di una nave senza i prescritti documenti relativi alla sicurezza della navigazione deve informarne quella del porto dove la nave e' diretta e l'armatore della nave stessa.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 51
Art. 51. Modelli dei certificati I certificati di sicurezza sono conformi ai modelli approvati dal ministero.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 52
Art. 52. Affissione a bordo dei certificati Gli originali o le copie conformi dei certificati di sicurezza devono essere affissi in un punto della nave ben visibile e di facile accesso.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 53
Art. 53. Annotazioni del rilascio, del rinnovo e della proroga dei certificati Il rilascio, il rinnovo e l'eventuale proroga dei certificati di sicurezza devono essere annotati nel ruolo di equipaggio o nella licenza a cura dell'autorita' marittima e, all'estero, dell'autorita' consolare.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 54
Art. 54. Documenti in possesso di navi provenienti da bandiera estera Nel caso di iscrizione nelle matricole o nei registri nazionali di una nave proveniente da bandiera estera, i documenti rilasciati dal governo di uno Stato con il quale esistono accordi in materia di sicurezza della navigazione conservano la loro validita' fino al periodo della loro scadenza, a meno che, entro il periodo di validita' di tali documenti, vengano disposte dall'autorita' marittima o dall'ente tecnico particolari prescrizioni o vengano apportate alla nave modifiche interessanti le condizioni di sicurezza.
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 55
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