DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1972, n. 1154

Type DPR
Publication 1972-11-14
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 7 e 35, lettera a), della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 1, lettera b), dell'allegato A all'atto finale della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare firmata a Londra il 17 giugno 1960 e resa esecutiva con legge 26 maggio 1966, n. 538;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la difesa, per i trasporti e l'aviazione civile, per le poste e telecomunicazioni, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per la sanita'; Decreta:

Art. 1

E' approvato il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, allegato al presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

LEONE ANDREOTTI - LUPIS - MEDICI - RUMOR - TANASSI - BOZZI - GIOIA - FERRI - GASPARI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 aprile 1973

Atti del Governo, registro n. 257, foglio n. 121 - VALENTINI

Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 1

Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare Art. 1. Denominazioni e definizioni Le denominazioni adoperate nel presente regolamento hanno il significato risultante dalle definizioni di cui all'allegata tabella A.

Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 2

Art. 2. Limiti di applicazione del regolamento 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle navi mercantili di cui all'art. 1 della legge e successive modificazioni, ad eccezione delle navi appartenenti alle amministrazioni militari, doganali o di polizia o da esse direttamente esercitate e delle navi adibite al trasporto di truppe, per quanto non disposto da regolamenti speciali. 2. Sono soggette senza limitazioni alle prescrizioni delle disposizioni di cui al comma precedente: a) le navi nuove; b) le navi da carico trasformate in navi da passeggeri posteriormente al 25 maggio 1966 ovvero al giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento, a seconda che ad esse si applichi o meno la convenzione.

Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 3

Art. 3. Navi esistenti Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle navi esistenti per quanto sia pratico e ragionevole a giudizio del ministero, sentito l'ente tecnico, con le modalita' dell'art. 29 e con i criteri di cui all'allegata tabella B e se esse sono in corso di costruzione, per quanto piu' e' possibile in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, a giudizio dell'ente tecnico. Devono comunque osservarsi le disposizioni per esse gia' vigenti.

Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 4

Art. 4. Criteri generali per le navi non soggette alla convenzione comprese le navi nucleari in navigazione nazionale ed i galleggianti. 1. Le norme sulla sicurezza della navigazione di cui al capitolo V della convenzione, integrate da quelle del capitolo VI del libro IV del presente regolamento, si applicano a tutte le navi mercantili di cui all'art. 1 della legge e successive modificazioni. 2. Alle navi non soggette alla convenzione (da passeggeri e da carico in navigazione nazionale; da carico di stazza lorda inferiore a 500 tonnellate in navigazione internazionale; da pesca; da diporto e ad uso privato) ed ai galleggianti si applicano, per le materie che esulano dalle prescrizioni del presente regolamento ad essi pertinenti, le norme della convenzione stessa, a giudizio del ministero, sentito l'ente tecnico per quanto ritenuto pratico e ragionevole, e considerati la specie della navigazione ed il servizio cui le navi ed i galleggianti medesimi sono destinati. 3. Le norme del capitolo VIII della convenzione si applicano integralmente a tutte le navi nucleari anche se in navigazione nazionale.

Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 5

Art. 5. Imbarcazioni e navi da diporto e navi ad uso privato 1. Le imbarcazioni e navi da diporto e le navi adibite ad uso privato non possono trasportare passeggeri a titolo gratuito, ma possono effettuare tale trasporto solo a titolo amichevole. 2. Il ministero puo' esentare le imbarcazioni e le navi da diporto e le navi adibite ad uso privato, tenuto conto del loro tipo e del relativo impiego, dall'applicazione di prescrizioni giudicate non pratiche o non ragionevoli e disporre o concedere, sentito il parere dell'ente tecnico, che siano adottate sistemazioni equivalenti a quelle prescritte. 3. Ai sensi del [sesto comma dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50~art1-com6), alle imbarcazioni da diporto si applicano esclusivamente le disposizioni del libro III, titolo IV, del presente regolamento salve le esenzioni di cui sia al precedente comma 2 sia all'art. 7, le esclusioni di cui all'art. 6 e le prescrizioni di cui sia al comma 2, lettera g), dell'art. 10 sia al titolo II del presente libro, concernenti le visite.

Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 6

Art. 6. Esclusioni 1. Salvo quanto prescritto dal successivo comma 2, le disposizioni del presente regolamento non si applicano: a) ai natanti ed alle imbarcazioni da diporto di cui al [primo](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50~art13-com1) e [secondo comma dell'art. 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50~art13-com2), ed a tutte le navi non provviste di motore o dotate di vela di superficie complessivamente non superiore, in opera, a 14 metri quadrati nonche', in generale, alle imbarcazioni a remi di lunghezza non superiore a 10 metri. b) alle imbarcazioni da diporto a motore, o a vela, da corsa o da regata, ammesse a partecipare a manifestazioni sportive delle Federazioni italiane della motonautica o della vela limitatamente al periodo di gare e di allenamenti riconosciuti da tali sodalizi ed autorizzati dalle competenti autorita' governative. 2. I natanti e le imbarcazioni di cui alla lettera a) del precedente comma 1 sono soggette alle determinazioni del capo del circondario marittimo per quanto attiene sia all'estensione della navigazione - la quale, limitatamente ai natanti di cui al [primo comma dell'art. 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50~art13-com1), se e autorizzata per distanza superiore ad un miglio dalla costa non puo' essere esercitata a distanza superiore a due miglia da porti o approdi sicuri - sia, sentito l'ente tecnico, al numero delle persone trasportabili nonche' ad altre eventuali condizioni di esercizio atte ad assicurare la salvaguardia della vita umana in mare.

Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 7

Art. 7. Navi con caratteristiche nuove 1. Il ministero puo' esentare ogni nave che presenti caratteristiche nuove, comprese le imbarcazioni da diporto, da qualsiasi disposizione del presente regolamento tranne le norme sulla sicurezza della navigazione di cui al libro IV che rischi di ostacolare seriamente le ricerche volte a migliorare tali caratteristiche e la pratica attuazione di esse. 2. Una nave che abbia ottenuto esenzioni a norma del precedente comma deve soddisfare alle prescrizioni che il ministero, avuto riguardo al servizio ai quale essa e' destinata, stimi sufficienti per assicurarne la sicurezza generale. Tali prescrizioni, quando si tratta di navi che effettuano viaggi internazionali, devono essere giudicate accettabili dai Governi degli Stati nei quali la nave si reca. 3. Fermo quanto disposto dai precedenti commi e salve le pertinenti norme del libro III titolo V, agli aliscafi ed aeroscafi si applicano le norme della convenzione con le eventuali modificazioni che il ministero ritenesse di adottare caso per caso.

Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 8

Art. 8. Riparazioni, modifiche e trasformazioni 1. Le navi sulle quali sono effettuate riparazioni, modifiche o trasformazioni e le sistemazioni che ne risultano devono continuare a soddisfare alle prescrizioni che erano ad esse applicabili prima delle riparazioni, modifiche o trasformazioni. 2. Una nave esistente non deve discostarsi dalle prescrizioni applicabili ad una nave nuova piu' di quanto non vi si discostava prima della riparazione, modifica o trasformazione. 3. Le riparazioni, modifiche e trasformazioni di maggiore importanza e le sistemazioni che ne risultano devono soddisfare alle prescrizioni applicabili ad una nave nuova nella misura in cui il ministero lo giudica possibile o ragionevole.

Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 9

Art. 9. Esenzioni 1. Il ministero, salve le speciali esenzioni previste dal presente regolamento, se ritiene che le condizioni del viaggio e quelle favorevoli della navigazione siano tali da rendere non ragionevole o non necessaria l'applicazione di prescrizioni del presente regolamento relative alla compartimentazione, alla stabilita', ai mezzi di esaurimento, alle installazioni e macchinari elettrici, alla protezione contro gli incendi ed ai mezzi di salvataggio, puo' esonerare dalle prescrizioni stesse singole navi o categorie di navi nazionali o di Stati cui non si applichi la convenzione, le quali, nel corso del viaggio, non si allontanino piu' di 20 miglia dalla costa. 2. In ogni caso le imbarcazioni e gli altri mezzi di salvataggio devono essere di pronta utilizzazione, in conformita' alle disposizioni del presente regolamento, e deve essere sempre disponibile una cintura di salvataggio per ogni persona a bordo. 3. Le navi nucleari non possono essere esonerate dalle prescrizioni di qualsiasi norma del presente regolamento.

Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 10

Art. 10. Norme varie 1. Speciali norme di sicurezza delle navi che trasportano idrocarburi, o altre sostanze pericolose o nocive all'ambiente, inerenti anche alla navigazione ed alle caratteristiche di costruzione (rotte obbligate, dimensioni delle singole cisterne delle navi cisterna; dimensioni totali delle navi, sistemi di lotta contro gli incendi o contro la fuoriuscita di gas tossici, depuratori di acque inquinate, ecc.) sono stabilite con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto coi Ministri per gli affari esteri e per la sanita', da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 2. Con decreti del Ministro per la marina mercantile, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono stabiliti: a) le caratteristiche di tutte le dotazioni dei mezzi di salvataggio ed altre particolari dotazioni dei mezzi stessi; per le razioni viveri, i recipienti dell'acqua, il corredo farmaceutico e gli apparecchi di dissalinazione dell'acqua di mare deve essere effettuato il concerto con il Ministero della sanita'; b) i particolari requisiti delle imbarcazioni di salvataggio a motore, delle zattere di salvataggio e degli apparecchi galleggianti, dei salvagente anulari, dei segnali di soccorso del ponte di comando; c) i criteri ed i relativi requisiti concernenti la sistemazione a bordo delle zattere di salvataggio, nonche' i requisiti dei dispositivi per la messa in mare delle zattere di salvataggio ammainabili; d) le modalita' delle revisioni periodiche delle zattere di salvataggio; e) le sistemazioni di sicurezza e le dotazioni dei rimorchiatori e delle navi di salvataggio; f) altre dotazioni e sistemazioni nautiche e dotazioni varie oltre quelle di cui al titolo VI del libro II; g) i criteri cui devono soddisfare i motori, i serbatoi e le tubolature del combustibile, le tubolature di scarico, l'impianto elettrico, la ventilazione, la cucina, l'impianto di riscaldamento, tutti i relativi accessori e dispositivi di sicurezza, al fine di evitare incendi, esplosioni o altri simili pericoli a bordo delle navi ed imbarcazioni da diporto; h) le norme di esercizio degli aliscafi e degli aeroscafi; i) le norme relative alle caratteristiche, manutenzione, esame e prove periodiche degli estintori e degli eventuali criteri di equivalenza per nuovi tipi di essi; l) le norme di separazione ed organizzazione del traffico, di cui all'art. 253. 3. Con decreti del Ministro per la marina mercantile devono essere emanate istruzioni in ordine ai seguenti argomenti concernenti le navi nucleari: a) contenuto del rapporto di sicurezza di cui all'art. 40; b) contenuto del manuale di esercizio di cui all'art. 41; c) misure da comprendere nel controllo speciale di cui all'art. 34; d) principi generali di sicurezza; e) requisiti di massima dell'impianto di energia nucleare; f) protezione ed involucro di contenimento dell'impianto reattore; g) schermo e protezione contro le radiazioni; h) rifiuti radioattivi; i) ricarica e manutenzione del reattore; l) personale di bordo.

Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 11

Art. 11. Tipi di navi 1. Le navi si distinguono nei seguenti tipi: a) piroscafo; b) motonave; c) nave nucleare; d) veliero; e) motoveliero; f) veliero con motore ausiliario; g) aliscafo; h) aeroscafo; i) imbarcazione a remi. 2. Il tipo di nave viene indicato nelle matricole o nei registri e nei documenti di bordo di cui all'[art. 169 del codice della navigazione](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art169).

Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 12

Art. 12. Specie di navigazioni 1. Le specie di navigazioni cui possono essere abilitate le navi sono le seguenti: a) navigazione internazionale lunga (Nav. I. L.); b) navigazione internazionale breve (solo per navi da passeggeri; Nav. I. B.); c) navigazione internazionale costiera (Nav. I. C.); d) navigazione nazionale (Nav. N.); e) navigazione nazionale costiera (Nav. N. C.); f) navigazione nazionale litoranea (Nav. N. Li.); g) navigazione nazionale locale (Nav. N. Lo.). 2. Per le navi da pesca le specie di navigazioni cui esse possono essere abilitate sono quelle relative alle categorie di pesca indicate nell'art. 408, e successive modificazioni, del regolamento per l'esecuzione del [codice della navigazione](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327), nonche' ai tipi di pesca di cui all'art. I del regolamento per l'esecuzione della [legge 14 luglio 1965, n. 963](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965-07-14;963), approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1968-10-02;1639). 3. Per le navi ed imbarcazioni da diporto i limiti di navigazione cui esse possono essere abilitate sono quelli indicati nell'[art. 8 della legge 11 febbraio 1971, n. 50](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50~art8). 4. Fermo quanto disposto al libro III titolo IV, le navi ad uso privato e le altre navi di stazza lorda non superiore a 10 tonnellate, se a propulsione meccanica, ed a 25 tonnellate se a propulsione diversa da quella meccanica, non possono essere abilitate a navigazioni piu' estese di quella nazionale litoranea; e' consentita eccezionale autorizzazione a navigazione nazionale costiera da parte dell'autorita' marittima, sentito l'ente tecnico. 5. La specie di navigazione viene annotata nei documenti di bordo di cui all'[art. 169 del codice della navigazione](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art169).

Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare-art. 13

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