DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1972, n. 1178
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modifiche;
Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, numero 465;
Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Torino il 25 agosto 1971, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di "gerontologia e geriatria" della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Torino.
Art. 2
E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli gia' assegnati alla facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Torino.
Art. 3
I contributi annui a carico dell'istituto nazionale di riposo e cura per anziani di Ancona (I.N.R.C.A.) vengono determinati in L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente articolo 2 e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.
Art. 4
L'Universita' di Torino si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.
Art. 5
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sara' senz'altro soppresso e il titolare cessera' immediatamente dal servizio.
LEONE SCALFARO - MALAGODI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 luglio 1973
Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 149. - VALENTINI
Convenzione per l'istituzione di posto di assistente di ruolo facolta' di medicina e chirurgia-art. 1
Repertorio n. 721 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO REPUBBLICA ITALIANA Convenzione tra l'Universita' degli studi di Torino e l'Istituto nazionale di riposo e cura per anziani di Ancona (I.N.R.C.A.), per l'istituzione di un posto di assistente di ruolo riservato alla cattedra di gerontologia e geriatria dell'Universita' degli studi di Torino, facolta' di medicina e chirurgia. L'anno millenovecentosettantuno, addi' venticinque del mese di agosto (25 agosto 1971) in una sala del palazzo universitario in Torino, via Giuseppe Verdi n. 8, avanti a me dott. Ugo Castelfranco, direttore amministrativo di 2ª classe dell'Universita' di Torino funzionario delegato con decreto rettorale in data 28 febbraio 1970 a redigere e ricevere gli atti ed i contratti per conto dell'amministrazione universitaria in conformita' del disposto dell'art. 19 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto-legge 6 agosto 1924, n. 674, sono personalmente comparsi i signori: Allara prof. Mario, nato a Torino l'8 agosto 1902 e residente in Torino, via Cosseria n. 11, nella sua qualita' di rettore e legale rappresentante dell'Universita' degli studi di Torino, a quest'atto autorizzato dal consiglio di amministrazione dell'Universita' in data 30 novembre 1970 (che si allega sub-A), assistito con me medesimo dal dott. Silvano Corazzi, nato a Coriano il 24 luglio 1927, residente in Ancona, via Martiri della Resistenza, 50, che interviene al presente atto esclusivamente nella sua qualita' di consigliere delegato alla firma di questo atto dell'istituto nazionale di riposo e cura per anziani di Ancona (I.N.R.C.A.) a quest'atto autorizzato dalla deliberazione del consiglio di amministrazione del 6 settembre 1969 (che si allega sub-B) e dalla deliberazione 244 del 9 agosto 1971 (che si allega sub-C). I predetti comparenti, della cui identita' personale io, ufficiale rogante sono certo, dichiarando di avere piena conoscenza delle deliberazioni sopra indicate, della cui lettura espressamente mi dispensano e rinunciando di comune accordo e con il mio consenso alla assistenza dei testimoni, mi fanno richiesta che riceva il presente atto al quale Premettono quanto segue: A) che presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Torino, esiste la cattedra di "gerontologia e geriatria"; B) che e' stata ravvisata la necessita' che alla detta cattedra sia assegnato un conveniente numero di assistenti di ruolo per coadiuvare il titolare della cattedra nella ricerca scientifica, nella attivita' didattica, con particolare riguardo alle esercitazioni, e nell'assistere i malati; C) che l'Istituto nazionale di riposo e cura per anziani di Ancona (I.N.R.C.A.), anche allo scopo di assicurare un migliore funzionamento del reparto di gerontologia e geriatria dell'I.N.R.C.A., e' venuta nella determinazione di proporre all'Universita' degli studi di Torino la stipulazione di una convenzione per l'istituzione di un posto di assistente di ruolo alla cattedra di gerontologia e geriatria, assistente che avra' l'obbligo di prestare regolare servizio presso la sede dell'I.N.R.C.A. di Torino; D) che il consiglio della facolta' di medicina e chirurgia, il consiglio di amministrazione e il senato accademico dell'Universita' degli studi di Torino, con deliberazioni rispettivamente 4 febbraio 1971, 30 novembre 1970, 2 luglio 1971 hanno esaminato ed approvato entro i limiti della rispettiva competenza di cui al predetto punto C). Tutto cio' premesso che forma parte integrante e sostanziale del presente atto i predetti comparenti convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. L'ente I.N.R.C.A. di Ancona affinche' alla cattedra di gerontologia e geriatria della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Torino venga assegnato un assistente ordinario, si impegna a versare all'universita' medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di assistente di ruolo da istituire a tale uopo a norma dell'art. 1 (sub articolo 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465: a) L. 2.800.000 (lire duemilioniottocentomila) pari all'importo del costo medio annuo per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un assistente ordinario; b) L. 560.000 (lire cinquecentosessantamila) pari al 20% del contributo di cui alla lettera a) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza o di previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste nel successivo art. 6 nonche' per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.
Convenzione per l'istituzione di posto di assistente di ruolo facolta' di medicina e chirurgia-art. 2
Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Universita' di Torino anticipatamente in unica soluzione all'atto della nomina sia per concorso che per trasferimento del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.
Convenzione per l'istituzione di posto di assistente di ruolo facolta' di medicina e chirurgia-art. 3
Art. 3. Qualora a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, superiore all'importo indicato, nella lettera a) nel precedente art. 1, l'ente I.N.R.C.A. si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore degli assistenti universitari, l'ente I.N.R.C.A. si impegna altresi' ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.
Convenzione per l'istituzione di posto di assistente di ruolo facolta' di medicina e chirurgia-art. 4
Art. 4. L'Universita' di Torino per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di assistente ordinario alla cattedra di gerontologia e geriatria. L'Universita' degli studi di Torino versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 1, comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.
Convenzione per l'istituzione di posto di assistente di ruolo facolta' di medicina e chirurgia-art. 5
Art. 5. La presente convenzione ha la durata di anni dieci dalla decorrenza della nomina o del trasferimento del primo titolare del posto di assistente e si riterra' tacitamente rinnovata di dieci anni in dieci anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione per l'istituzione di posto di assistente di ruolo facolta' di medicina e chirurgia-art. 6
Art. 6. La presente convenzione s'intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5; b) se vengano a cessare in tutto od in parte per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento i contributi in essa previsti; c) se non vengono aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di assistente di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilita' che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.
Convenzione per l'istituzione di posto di assistente di ruolo facolta' di medicina e chirurgia-art. 7
Art. 7. La presente convenzione diverra' esecutiva non appena pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica che disporra' l'approvazione della convenzione stessa e la istituzione del posto di assistente di ruolo alla cattedra di gerontologia e geriatria.
Convenzione per l'istituzione di posto di assistente di ruolo facolta' di medicina e chirurgia-art. 8
Art. 8. Il presente atto, stipulato nell'interesse esclusivo dell'Universita' degli studi di Torino, sara' registrato in esenzione della relativa tassa ai sensi dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45) e dell'[art. 1 del regio decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-04-09;380~art1). E richiesto io, ufficiale rogante, ricevo il presente atto scritto in parte da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e in parte da me medesimo su n. otto facciate intere e parte della nona di n. tre fogli di carta legale, e lo leggo ai comparenti i quali a mia richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volonta' ed a quella dell'Ente che rappresentano ed, in conferma, meco lo sottoscrivono in calce firmando anche a margine i fogli non contenenti le firme finali. Non viene data lettura degli allegati perche' le parti espressamente me ne dispensano. Mario ALLARA Silvano CORAZZI Ugo CASTELFRANCO Registrato a Torino il 1 settembre 1971 al n. 2708 - Vol. 49 Atti pubblici amministrativi - Esatte L. 200. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione SCALFARO
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