DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1972, n. 1186
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;
Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, numero 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente, tra l'altro norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;
Veduto, il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici;
Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;
Veduto il decreto del Presidente, della Repubblica 3 maggio 1964, n. 506, relativo all'approvazione delle materie e dei gruppi di materie per gli istituti tecnici industriali;
Veduta la legge 3 novembre 1964, n. 1122, contenente, tra l'altro, nuove norme sull'orario degli insegnanti tecnico-pratici con effetto 1 ottobre 1964;
Considerato che dal 1 ottobre 1969 funziona di fatto l'istituto tecnico industriale sottoindicato;
Ritenuta la necessita' di regolarizzare tale situazione di fatto determinata dell'urgenza di provvedere alla istruzione di un numero tale di alunni presenti in loco da richiedere l'improrogabile istituzione di un istituto tecnico industriale;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta:
Art. 1
A decorrere dal 1° ottobre 1969 e' istituito l'istituto tecnico industriale di Caivano (Napoli) per la meccanica. L'istituto predetto ai sensi dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e' riconosciuto come ente dotato di personalita' giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
Art. 2
I posti di ruolo e quelli da conferire per incarico sono indicati nella tabella organica annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Art. 3
Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 e' stabilito nella misura di L. 87.900.000. La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto gravera' sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione. Ai sensi dell'art. 144, lettera E, n. 1 e 3 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, la somministrazione, la manutenzione, il riscaldamento, la illuminazione e la provvista di acque dei locali occorrenti all'istituto di cui all'art. 1 sono a carico della amministrazione provinciale competente. Qualora altri enti assumano volontariamente gli oneri di cui al precedente comma, l'amministrazione provinciale e' tenuta a garantire con apposita delibera l'adempimento da parte di tali enti.
LEONE MISASI - RUMOR - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 agosto 1973
Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 58. - VALENTINI
Tabelle
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