DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1972, n. 1205

Type DPR
Publication 1972-05-08
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione tecnica;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari ed ai programmi di insegnamento degli istituti tecnici;

Vista la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 507; relativo ai raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Visto il decreto interministeriale 14 agosto 1964, relativo alla costituzione delle cattedre negli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Considerato che dal 1 ottobre 1968 funziona di fatto l'istituto tecnico sotto indicato;

Ritenuta la necessita' di regolarizzare tale situazione di fatto, determinata dalla urgenza di provvedere alla istruzione di un numero tale di alunni presenti in loco da richiedere l'improrogabile istituzione di un istituto tecnico commerciale e per geometri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta:

Art. 1

A decorrere dal 1 ottobre 1968 e' istituita la sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di San Marco Argentano.

Art. 2

I corsi completi, i posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico sono indicati nella tabella organica annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 e' stabilito nella misura di L. 61.400.000. La spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, gravera' sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero stesso. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 maggio 1972 LEONE - MISASI - RUMOR - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 settembre 1973 Atti di Governo, registro n. 260, foglio n. 28. - VALENTINI

Tabella

Tabella organica dell'istituto tecnico commerciale e per geometri di S. Marco Argentano Parte di provvedimento in formato grafico

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