DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. 1257

Type DPR
Publication 1972-09-30
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per il turismo e lo spettacolo; Decreta:

Art. 1

A decorrere dal 1 ottobre 1972 e' istituita in Darfo Boario Terme (Brescia) una scuola avente finalita' e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale alberghiero di Stato.

Art. 2

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attivita' di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria alberghiera. Esso e' costituito da una scuola professionale per i servizi alberghieri, con sezioni per: addetto ai servizi alberghieri di cucina (biennale); addetto ai servizi di sala e bar (biennale); addetto alla portineria d'albergo (triennale).

Art. 3

Presso l'istituto possono essere istituiti: a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati; b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati; c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini; d) corsi preparatori.

Art. 4

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali. I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5

Con deliberazione del consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalita' di attuazione. Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilita' di bilancio dell'istituto. Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potra' provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi. I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7

L'istituto puo' avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unita' tecnico-didattica. Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attivita' lavorative.

Art. 9

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; tecnica professionale; merceologia ed enologia; igiene professionale; geografia e organizzazione turistica; contabilita'; amministrazione alberghiera; lingue estere; esercitazioni in lingue estere; nozioni di amministrazione; dattilografia; religione; educazione fisica.

Art. 10

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di eta'. In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali e' subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico. Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere a), b) e c) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal consiglio di amministrazione ed approvate dal competente consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica. Al termine dei corsi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente art. 3, gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12

Le commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'amministrazione dello Stato. La commissione e' presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici commerciali. Agli alunni puo', inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonche' un deposito di garanzia per eventuali danni. La misura del contributo e del deposito e' fissata dal consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione puo' disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14

L'istituto e' dotato di personalita' giuridica e di autonomia amministrativa, ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Il governo amministrativo dell'istituto e' affidato ad un consiglio di amministrazione costituito come appresso: tre rappresentanti della regione; un rappresentante dell'amministrazione provinciale; un rappresentante del comune; un rappresentante della camera di commercio, industria e agricoltura; un rappresentante dell'Ente nazionale italiano per il turismo; un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo; il preside dell'istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario. La nomina del consiglio di amministrazione e' disposta con decreto del competente organo della regione il quale nomina, altresi', tra i consiglieri il presidente. Possono essere chiamati a far parte del consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'istituto.

Art. 15

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto e' affidato a due revisori dei conti, dei quali uno e' nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro. I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto. I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni. Quando ne sia riconosciuta la necessita', il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il consiglio di amministrazione dovra' essere ricostituito.

Art. 17

A capo dell'istituto e' un preside il quale e', in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'istituto e ne ha la direzione amministrativa. A capo di ogni scuola e' un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta. Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche. Presso l'istituto funziona un consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o piu' insegnanti. Il consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e da' parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18

Il posto di preside e' conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo, muniti di laurea degli istituti professionali per il commercio, alberghieri e femminili, nonche' tra il personale di ruolo di materie non tecniche degli istituti professionali per l'agricoltura, industria e l'artigianato, le attivita' marinare e tra il personale direttivo delle scuole secondarie di 1° grado che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli istituti tecnici commerciali e femminili a norma delle disposizioni del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947, e successive modificazioni. Al concorso di cui al precedente comma sono ammessi anche i diplomati dai cessati istituti superiori di magistero; sono ammessi altresi' coloro che siano stati iscritti nella graduatoria di merito di concorsi per posti di preside di istituti professionali banditi prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1965, n. 1746, indipendentemente dal possesso dei titoli per l'ammissione richiesti dal decreto medesimo. Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunita', secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, trovasi in servizio nell'istituto professionale e che, per l'attivita' svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, puo' essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'istituto professionale su proposta del consiglio di amministrazione, previo parere di una commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporra' il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire. Il personale ritenuto meritevole di inquadramento e' collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054. La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali. Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354. In relazione, alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico il consiglio di amministrazione puo' assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro. Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo puo' essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21

Il consiglio di amministrazione puo' concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilita' del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione. La concessione di tali assegni e' subordinata, alla esistenza di una o piu' delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalita' e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede: 1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 81.000.000; 2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni, professionali di categoria e di privati; 3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati; 4) con i contributi degli alunni.

Art. 23

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera f), del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. Per quanto non e' previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti d'istruzione tecnica. L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, gravera' sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

LEONE SCALFARO - RUMOR - MALAGODI - BADINI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 settembre 1973

Atti di Governo, registro n. 260, foglio n. 114. - CARUSO

Tabella

Tabella organica dell'istituto professionale alberghiero di Stato di Darfo Boario Terme (Brescia). n. 1 sezione per addetto alla portineria d'albergo (triennale); n. 1 sezione per addetto ai servizi alberghieri di cucina (biennale); n. 1 sezione per addetto ai servizi di sala e bar (biennale); per complessive classi n. 7. Numero Qualifica dei posti Personale di ruolo 1) Preside senza insegnamento (I categoria)..... 1 2) Cattedre di insegnamento (ruolo A)........... 4 3) Insegnanti tecnico-pratici (1)............... 3 4) Segretario economo........................... 1 5) Applicati.................................... 2 6) Magazzinieri................................. 1 7) Aiutanti tecnici............................. - 8) Bidelli...................................... 4 Personale incaricato 9) Incarichi d'insegnamento per complessive 107 ore settimanali. 10) Insegnanti tecnico-pratici (1)............... 3 (1) Il trattamento economico e di carriera e' quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici. N.B. - Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione SCALFARO Il Ministro per il tesoro MALAGODI

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.