DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. 1270
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;
Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Veduti i decreti del Presidente della Repubblica istitutivi dei seguenti istituti;
Istituti professionali per l'agricoltura:
Asti: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 2165;
Avezzano: decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 1697;
Bari: decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 1693;
Bosa: decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1544;
Cagliari: decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 1694;
Caluso: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1957, n. 1492;
Castelfranco Emilia: decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 740;
Castelfranco Veneto: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1957, n. 1482;
Catania: decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 1704;
Catanzaro: decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1959, n. 1436;
Citta' di Castello: decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1959, n. 1437;
Cortona: decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 2026;
Corzano: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1957, n. 1490;
Cosenza: decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 1696;
Cremona: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1965;
Cuneo: decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1959, n. 1461;
Ferrara: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1964;
Firenze: decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1959, n. 1435;
Genova S. Ilario: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1957, n. 1491;
Imola: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1876;
Lanciano: decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1969;
L'Aquila: decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 2032;
Latina: decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1959, n. 1453;
Lecce: decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1970;
Lentini: decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968, n. 1618;
Lodi: decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 2030;
Lonigo: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1957, n. 1489;
Modica: decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1542;
Monteroberto Jesi: decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1960, n. 2029;
Nuoro: decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 2013;
Padova: decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 739;
Pieve S. Stefano: decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1941;
Pistoia: decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1967, n. 1488;
Potenza: decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 1695;
Pozzuolo del Friuli: decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 2031;
Reggio Emilia: decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1959, n. 1416;
Rieti: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 2123;
Roma: decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1956, n. 1729;
Rosignano Monferrato: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1748;
Salerno: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1874;
Sanremo: decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1965, n. 1681;
Sassari: decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1956, n. 1691;
Siena: decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954;
n. 1543;
Teramo: decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 2003;
Trecenta: decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 2033;
Trino Vercellese: decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1541;
Viadana: decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1549;
Istituti professionali alberghieri:
Acquappesa: decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1969, n. 1356;
Brindisi: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1728;
Falcade: decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1969, n. 1314;
Fiuggi: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 2155;
Massa: decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1967, n. 1495;
Palermo: decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1959, n. 1427;
Pescara: decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1969, n. 1319;
Potenza: decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968, n. 1630;
Rieti: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 2116;
Salerno: decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 2004;
S. Pellegrino Terme: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 2154;
Sassari: decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1939, n. 1459;
Senigallia: decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1947;
Spoleto: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1761;
Vieste: decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1969, n. 1357;
Istituti professionali per l'industria e per l'artigianato:
Arcidosso: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1885;
Cividale del Friuli: decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1967, n. 1471;
Cremona (liuteria): decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1990:
Napoli - Capodimonte: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1910;
S. Benedetto del Tronto: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1097;
Venezia "Cini": decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1956, n. 1721;
Istituti professionali femminili:
Firenze: decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 732;
Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;
Veduto il decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito nella legge 26 luglio 1970, n. 571;
Considerato che il funzionamento del convitto attuato, in via sperimentale, ha dato luogo a proficui risultati, per il perseguimento dei compiti istituzionali degli istituti sopramenzionati;
Ritenuta l'opportunita' e la convenienza di procedere alla formale istituzione di tale convitto;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e il tesoro; Decreta:
Art. 1
Con effetto dal 1 ottobre 1972 e' istituito il convitto presso i seguenti istituti professionali: Istituti professionali per l'agricoltura: Asti Lentini Avezzano Lodi Bari Lonigo Bosa Modica Cagliari Monteroberto Jesi Caluso Nuoro Castelfranco Emilia Padova Castelfranco Veneto Pieve S. Stefano Catania Pistoia Catanzaro Potenza Citta di Castello Pozzuolo del Friuli Cortona Reggio Emilia Corzano Rieti Cosenza Roma Cremona Rosignano Monferrato Cuneo Salerno Ferrara Sanremo Firenze Sassari Genova S. Ilario Siena Imola Teramo Lanciano Trecenta L'Aquila Trino Vercellese Latina Viadana Lecce Istituti professionali alberghieri: Acquappesa Rieti Brindisi Salerno Falcade S. Pellegrino Terme Fiuggi Sassari Massa Senigallia Palermo Spoleto Pescara Vieste Potenza Istituti professionali per l'industria e per l'artigianato: Arcidosso Napoli-Capodimonte Cividale del Friuli S. Benedetto del Tronto Cremona (liuteria) Venezia "Cini" Istituti professionali femminili: Firenze
Art. 2
Ciascun istituto costituisce con l'annesso convitto un unico organismo amministrativo. Il regime normale degli alunni e' l'internato, ma possono essere ammessi anche alunni semi-convittori ed esterni, appartenenti a famiglie residenti nelle vicinanze dell'istituto.
Art. 3
Al consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'istituto e del convitto.
Art. 4
Il preside dell'istituto e' anche il direttore del convitto. Al funzionamento del convitto e' addetto il personale di vigilanza e ausiliario indicato nell'annessa tabella organica. I censori di disciplina esercitano la vigilanza immediata e diretta dei convittori durante lo studio, la ricreazione, i pasti, le passeggiate e nei dormitori. A uno di tali censori e' affidato l'incarico della vigilanza generale del convitto ivi compreso il personale addetto.
Art. 5
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