DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. 1271

Type DPR
Publication 1972-09-30
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Considerato che dal 1 ottobre 1970 e' stato avviato il funzionamento in Ariano Irpino di un istituto professionale di Stato per l'agricoltura;

Considerato che non e' stato possibile perfezionare il decreto presidenziale istitutivo dell'istituto medesimo, a suo tempo predisposto, entro i termini per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento gia' in atto dell'istituto professionale sopra menzionato, con relativo organico, a decorrere dal 10 ottobre 1970;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste; Decreta:

Art. 1

A decorrere dal 1 ottobre 1970 e' istituita in Ariano Irpino (Avellino) una scuola avente finalita' e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale per l'agricoltura.

Art. 2

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attivita' di ordine esecutivo nei vari settori dell'agricoltura. Esso e' costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1. Scuola professionale per l'agricoltura generica con sezioni per: esperto coltivatore (biennale), sezioni n. 5.

Art. 3

L'istituto e' dotato di convitto e il regime normale degli alunni e' l'internato. Possono tuttavia essere ammessi alunni semi-convittori ed esterni. L'istituto e il convitto costituiscono un unico organismo amministrativo.

Art. 4

Presso l'istituto potranno essere istituiti: a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati; b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati; c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini; d) corsi preparatori.

Art. 5

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali. I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 6

Con deliberazione del consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalita' di attuazione. Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilita' di bilancio dell'istituto. Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potra' provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 7

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi. I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 8

L'istituto puo' avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unita' tecnico-didattica. Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 9

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attivita' lavorative.

Art. 10

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale e educazione civica; materie scientifiche e professionali; lingua estera; religione; educazione fisica.

Art. 11

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di eta'. In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali e' subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico. Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere a), b) e c) dell'anzidetto art. 4, saranno stabilite dal consiglio di amministrazione ed approvate dal competente consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 12

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica. Al termine dei corsi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente art. 4, gli alunni conseguono un attestato.

Art. 13

Le commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'amministrazione dello Stato. La commissione e' presieduta dal preside dell'istituto e in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 14

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici agrari. Agli alunni puo', inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonche' un deposito di garanzia per eventuali danni. La misura del contributo e del deposito e' fissata dal consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione puo' disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 15

L'istituto e' dotato di personalita' giuridica e di autonomia amministrativa, ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Il governo amministrativo dell'istituto e la gestione economica e patrimoniale del convitto sono affidati ad un consiglio di amministrazione costituito come appresso: due rappresentanti della regione; un rappresentante dell'amministrazione provinciale; un rappresentante dell'ispettorato provinciale per l'agricoltura; un rappresentante del comune; un rappresentante della camera di commercio, industria e agricoltura; il preside dell'istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario. La nomina del consiglio di amministrazione e' disposta con decreto del competente organo della regione il quale nomina, altresi' tra i consiglieri, il presidente. Possono essere chiamati a far parte del consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dello istituto.

Art. 16

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto e' affidato a due revisori dei conti, dei quali uno e' nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro. I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dello istituto. I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 17

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni. Quando ne sia riconosciuta la necessita', il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il consiglio di amministrazione dovra' essere ricostituito.

Art. 18

A capo dell'istituto e' un preside il quale e', in ogni caso dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'istituto e ne ha la direzione amministrativa. A capo di ogni scuola e' un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta. Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche. Presso l'istituto funziona un consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o piu' insegnanti tecnico pratici. Il consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e da' parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 19

Il posto di preside e' conferito mediante pubblico concorso, per titoli e per esami, tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli istituti professionali per l'agricoltura e degli istituti tecnici agrari e tra il personale che abbia titolo a partecipare a concorsi a preside negli istituti tecnici agrari a norma delle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947, e successive modificazioni. Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso, per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunita', secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 20

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, trovasi in servizio nell'istituto professionale e che, per l'attivita' svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, puo' essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'istituto professionale su proposta del consiglio di amministrazione, previo parere di una commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporra' il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire. Il personale ritenuto meritevole di inquadramento e' collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054. La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 21

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali. Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354. In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il consiglio di amministrazione puo' assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro. Quando funzionino scuole coordinate a norma dello art. 8 del presente decreto, il personale di ruolo, e non di ruolo puo' essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 22

Il consiglio di amministrazione puo' concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilita' del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione. La concessione di tali assegni e' subordinata all'esistenza di una o piu' delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalita' e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 23

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede: 1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 118.000.000; 2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati; 3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati; 4) con i contributi degli alunni.

Art. 24

Il preside dell'istituto e' anche il capo del convitto. Al funzionamento del convitto sono addetti i censori di disciplina indicati nell'annessa tabella organica. Ad uno di essi e' affidata la vigilanza generale sul convitto, mentre gli altri esercitano la vigilanza immediata e diretta dei convittori durante lo studio, i pasti, la ricreazione, le passeggiate e nei dormitori. Nei riguardi disciplinari la vigilanza dei censori e' estesa agli alunni semi-convittori ed esterni.

Art. 25

I censori di disciplina e il personale ausiliario addetto al convitto sono considerati alla diretta dipendenza del censore incaricato della vigilanza generale del convitto.

Art. 26

I convittori sono tenuti al pagamento di una retta, la cui misura e' fissata, anno per anno, dal consiglio di amministrazione, su proposta del preside, col criterio fondamentale che la retta stessa debba bastare a sopperire a tutte le spese di mantenimento del convittore durante il periodo dell'internato. La retta da' diritto al vitto, all'alloggio, alle visite mediche del sanitario dell'istituto, alle medicine (escluso le specialita), all'imbiancatura, rammendatura e stiratura della biancheria. Spetta al consiglio di amministrazione di fissare, su proposta del preside dell'istituto la tabella dietetica dei convittori. Il preside ha facolta' di apportare alla tabella dietetica le variazioni di carattere temporaneo richieste dalle circostanze. Le variazioni di carattere permanente sono deliberate di norma, prima dell'apertura delle iscrizioni, dal consiglio di amministrazione su proposta del preside. Il trattamento dei convittori e' uguale per tutti. Consentendolo il bilancio, il consiglio di amministrazione ha facolta' di accordare, su proposta del consiglio dei professori, riduzioni di retta a giovani appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche e che risultino meritevoli per profitto e condotta. I semi-convittori consumano nell'istituto il desinare e seguono durante il tempo di loro permanenza in convitto, l'orario e le norme stabilite per i convittori. Oltre alle tasse di cui all'art. 14 del presente statuto essi sono tenuti a corrispondere, per il vitto e l'assistenza durante la permanenza in convitto, una somma mensile da fissarsi dal consiglio di amministrazione con criterio analogo a quello di cui al primo comma e da pagarsi anticipatamente.

Art. 27

La retta e' pagata in rate anticipate; la scadenza delle rate e' stabilita dal consiglio di amministrazione. Non e' consentita la restituzione di quote di rette gia' pagate, salvo il caso che l'alunno debba abbandonare l'istituto per ragioni di salute. In caso di passaggio del convittore da uno ad altro istituto sara' fatto opportuno conguaglio della retta tra gli istituti interessati.

Art. 28

La famiglia dell'alunno convittore e' tenuta ad effettuare presso l'istituto un deposito nella misura fissata dal consiglio di amministrazione su proposta del preside, per le spese di cancelleria, libri ed altre di carattere personale dell'alunno stesso. Tale deposito dovra' essere reintegrato dalle famiglie a richiesta del preside e di regola ogni trimestre dietro rimessa alla famiglia medesima della nota delle spese sostenute per l'alunno.

Art. 29

Per la disciplina generale del convitto e per quella particolare dei convittori, sono date norme con apposito regolamento interno approvato dal consiglio di amministrazione su proposta formulata del preside dello istituto coll'assistenza del collegio dei professori.

Art. 30

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera f), del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. Per quanto non e' previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti d'istruzione tecnica. L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, gravera' sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

LEONE SCALFARO - RUMOR - MALAGODI - NATALI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 settembre 1973

Atti di Governo, registro n. 260, foglio n. 77. - CARUSO

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