DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1972, n. 1293

Type DPR
Publication 1972-09-22
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo; Decreta:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione e' data, a decorrere dalla loro entrata in vigore ai seguenti accordi cinematografici: a) Accordo sulle relazioni cinematografiche tra l'Italia e la Jugoslavia, concluso a Roma il 20 gennaio 1968; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista Cecoslovacca sulla coproduzione cinematografica, con allegati, concluso a Praga il 25 marzo 1968; c) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale austriaco per il regolamento dei reciproci rapporti cinematografici, concluso a Vienna il 24 aprile 1968; d) Accordo di coproduzione cinematografica fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Svezia, concluso a Roma il 24 luglio 1968; e) Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e il Belgio, concluso a Roma il 15 ottobre 1970; f) Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e il Brasile, con scambi di note, concluso a Roma il 9 novembre 1970; g) Scambio di note tra l'Italia e la Francia complementare allo scambio di note relativo all'equilibrio delle coproduzioni cinematografiche del 16 febbraio 1970, effettuato a Parigi il 12 luglio-7 agosto 1971; h) Scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per la modifica dell'accordo di coproduzione cinematografica del 27 luglio 1966, effettuato a Bonn il 20 ottobre-9 novembre 1971; i) Scambi di note tra l'Italia e il Messico per la coproduzione cinematografica con allegato, effettuati a Citta' del Messico il 19 novembre 1971.

LEONE ANDREOTTI - MEDICI - MATTEOTTI - BADINI CONFALONIERI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 novembre 1973

Atti di Governo, registro n. 262, foglio n. 46. - VALENTINI

Accordo - art. 1

Accordo sulle relazioni cinematografiche tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia I rappresentanti dei Governi della Repubblica italiana e della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia: avendo constatato il favorevole sviluppo delle relazioni tra i due Paesi nel campo dei film e desiderosi di incoraggiare maggiormente la collaborazione futura di coproduzione dei film di qualita' artistica e di agevolare lo sviluppo degli scambi cinematografici, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 1) I film di lungometraggio realizzati in coproduzione ed ammessi al beneficio del presente accordo sono considerati come film nazionali dai due Paesi. Essi beneficiano dei vantaggi che ne risultano in virtu' delle disposizioni in vigore o che potranno essere emanate in ciascun Paese. I vantaggi sono acquisiti solamente dal produttore del Paese che li accorda. 2) Sono ammessi al beneficio della coproduzione i film di cortometraggio in base alle norme che le competenti autorita' delle Parti contraenti emaneranno di comune intesa.

Accordo - art. 2

Articolo 2 1) I coproduttori devono soddisfare alle condizioni tecniche, artistiche e finanziarie richieste dalla realizzazione delle coproduzioni, con personale e mezzi tecnici nazionali. 2) L'ammissione di un produttore al beneficio della coproduzione minoritaria e' regolata dalle norme relative vigenti nel suo Paese. 3) I cittadini italiani che risiedono e lavorano abitualmente in Jugoslavia e i cittadini jugoslavi che risiedono e lavorano abitualmente in Italia possono partecipare alle coproduzioni come appartenenti al Paese della loro nazionalita'. 4) La partecipazione di interpreti, non aventi la nazionalita' di uno dei Paesi coproduttori, puo' essere ammessa solo eccezionalmente e dopo intesa tra le autorita' competenti dei due Paesi, tenuto conto delle esigenze del film. 5) Possono essere autorizzate riprese in esterni o di scenari dal vero in un Paese che non partecipi alla coproduzione, per comprovate esigenze di sceneggiatura o di ambientazione.

Accordo - art. 3

Articolo 3 Per ogni film di coproduzione debbono essere approntati due negativi o un negativo ed un controtipo. Ciascun coproduttore e' proprietario di un negativo o di un controtipo. I film di coproduzione sono realizzati in versione italiana o in una delle lingue ufficiali della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.

Accordo - art. 4

Articolo 4 Ogni facilitazione e' accordata per la circolazione ed il soggiorno del personale artistico e tecnico che collabora alla lavorazione dei film, come pure per l'importazione e l'esportazione del materiale necessario alla loro realizzazione ed al loro sfruttamento (pellicola, materiale tecnico, costumi, materiali scenografici, materiale pubblicitario), nonche' ai trasferimenti valutari per i pagamenti connessi alla realizzazione dei film in coproduzione, secondo le norme vigenti in materia fra i due Paesi.

Accordo - art. 5

Articolo 5 1) La partecipazione minoritaria non puo' essere inferiore al 30% del costo di produzione di ciascun film. 2) a) L'apporto del coproduttore minoritario deve obbligatoriamente consistere in una partecipazione tecnica ed artistica effettiva: essa deve essere di almeno un autore, un tecnico, un interprete di un ruolo principale e un interprete di un ruolo secondario. b) Ogni film deve comportare l'impiego di un regista di uno dei Paesi contraenti. 3) Deroghe alle precedenti disposizioni del presente articolo possono essere accordate dalle autorita' delle Parti contraenti per film di particolare valore artistico o culturale o spettacolare; per i film di quest'ultima categoria, il costo deve essere notevolmente superiore al costo medio delle produzioni cinematografiche nel Paese maggioritario. La partecipazione del coproduttore minoritario non puo' comunque essere inferiore al 20% del costo del film. 4) Le partecipazioni artistiche, tecniche e finanziarie nelle coproduzioni debbono essere, nel complesso, equilibrate.

Accordo - art. 6

Articolo 6 1) Le autorita' delle due Parti contraenti favoriranno la realizzazione in coproduzione di film di qualita' internazionale tra i produttori delle due Parti contraenti e di Paesi, con i quali l'una e l'altra sono rispettivamente legate da accordi di coproduzione. Le condizioni di ammissione di tali film dovranno essere oggetto di particolare esame, caso per caso. 2) La commissione mista, di cui all'articolo 17, puo' fissare ogni anno l'ammontare del costo minimo per i film realizzati in coproduzione tripartita o multilaterale. 3) Nessuna partecipazione minoritaria puo' essere inferiore, in questi film, al 20% del costo. 4) Il coproduttore minoritario, la cui partecipazione e del 20% del costo, puo' essere dispensato dall'obbligo degli apporti tecnici ed artistici, con valutazione caso per caso.

Accordo - art. 7

Articolo 7 La situazione di equilibrio sull'insieme delle partecipazioni finanziarie, artistiche e tecniche dei Paesi coproduttori sara' esaminata annualmente dalla commissione mista. L'ammontare complessivo degli apporti in valuta dovuti a saldo dai coproduttori dei due Paesi dovra' parimenti essere accertato annualmente dalla commissione mista, al fine di garantire l'equilibrio tra i due Paesi. Se risulta uno squilibrio, questo dovra' essere compensato entro l'anno successivo.

Accordo - art. 8

Articolo 8 L'istanza per ammettere un film a benefico della coproduzione deve essere presentata alle autorita' competenti almeno 30 giorni prima dell'inizio delle riprese, unitamente alla documentazione necessaria.

Accordo - art. 9

Articolo 9 Il saldo della quota di partecipazione del coproduttore minoritario deve essere corrisposto al coproduttore maggioritario nel termine di 60 giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per l'approntamento della versione del Paese minoritario.

Accordo - art. 10

Articolo 10 1) La ripartizione dei proventi deve di massima corrispondere alla partecipazione dei coproduttori al costo di produzione. 2) Le clausole dei contratti che prevedono la ripartizione tra i coproduttori dei proventi e dei mercati debbono essere approvate dalle autorita' competenti delle Parti contraenti.

Accordo - art. 11

Articolo 11 1) Nel caso in cui un film di coproduzione sia esportato in un Paese dove le importazioni di film sono contingentate, il film e' imputato, in linea di massima, al contingente del Paese del coproduttore maggioritario. 2) Se una delle due Parti contraenti dispone della libera entrata dei suoi film nel Paese importatore, i film coprodotti beneficiano di questa possibilita'. 3) I film in cui i coproduttori hanno una eguale partecipazione, saranno esportati come prodotti nel Paese che ha le migliori possibilita' di esportazione.

Accordo - art. 12

Articolo 12 I titoli di testa dei film di coproduzione debbono comprendere in un quadro separato, oltre ai nomi dei coproduttori, la dicitura "coproduzione italo-jugoslava" oppure "coproduzione jugoslava-italiana". Tale dicitura deve altresi' figurare obbligatoriamente nella pubblicita' commerciale, in occasione di manifestazioni artistiche e culturali, ed in particolare di festival internazionali. In caso di disaccordo tra i coproduttori, i film sono presentati ai festival internazionali dal Paese del coproduttore maggioritario. I film a partecipazione eguale sono presentati dal Paese di cui il regista ha la nazionalita'.

Accordo - art. 13

Articolo 13 Le autorita' competenti delle due Parti contraenti fissano di comune accordo le regole di procedura della coproduzione.

Accordo - art. 14

Articolo 14 Le Parti contraenti, nel quadro delle disposizioni interne, esamineranno con la maggior benevolenza possibile le domande relative a riprese di film o di parti di film, sia italiani che jugoslavi nei due Paesi con la partecipazione di elementi della produzione dell'altro Paese, al di fuori di ogni accordo di coproduzione.

Accordo - art. 15

Articolo 15 L'importazione, l'esportazione e lo sfruttamento dei film nazionali nei due Paesi sono regolati dall'accordo commerciale e dall'accordo di pagamento in vigore nonche' dalle leggi e dai regolamenti rispettivi nei due Paesi concernenti la circolazione dei film all'interno. Le Parti contraenti faciliteranno per quanto possibile lo scambio e lo sfruttamento dei film nazionali nei due Paesi.

Accordo - art. 16

Articolo 16 Le Parti contraenti accorderanno tutte le facilitazioni per la importazione temporanea del materiale e delle attrezzature necessarie alla produzione dei film. Il regolamento dei pagamenti derivanti dai contratti di coproduzione, dalla prestazione di servizi di cui allo articolo 14 e dallo scambio di film, si effettuera' in conformita' delle disposizioni dell'accordo di pagamento in vigore.

Accordo - art. 17

Articolo 17 Durante il periodo di validita' del presente accordo una commissione mista sara' convocata annualmente ed alternativamente in Italia e in Jugoslavia. La delegazione italiana e' presieduta da un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo. La delegazione jugoslava e' presieduta da un rappresentante del Consiglio federale per l'istruzione e la cultura. Essi sono assistiti da funzionari e da esperti. Nel caso di motivata domanda di una delle Parti contraenti per una riunione straordinaria, la commissione mista si riunira' possibilmente entro trenta giorni dalla domanda stessa. La commissione si riunira' per esaminare l'applicazione pratica del presente accordo, e particolarmente quanto stabilito al precedente articolo 7, per eliminare le eventuali difficolta' e per studiarne le modifiche ed i possibili miglioramenti, nonche' per proporre le modalita' del suo rinnovo.

Accordo - art. 18

Articolo 18 1) Il presente accordo entrera' in vigore alla data in cui le Parti contraenti si saranno reciprocamente comunicato che e' stato adempiuto a quanto previsto a tal fine dai rispettivi ordinamenti costituzionali. 2) Il presente accordo ha la durata di due anni e sara' rinnovato per uguale periodo per tacita riconduzione, salvo denuncia di una delle Parti contraenti, con un preavviso scritto di almeno tre mesi prima della scadenza. FATTO a Roma il 20 gennaio 1968 in due originali ciascuno di essi redatto in lingua italiana ed in lingua serbo-croata, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Per il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia Ivo VRHOVCA Per il Governo della Repubblica italiana Annibale SCICLUNA Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri MEDICI

Accordo - art. 1

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista cecoslovacca sulla coproduzione cinematografica. IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA CECOSLOVACCA desiderosi di sviluppare la cooperazione nel campo della cinematografia con la produzione di film di qualita', persuasi che questa cooperazione contribuisce ad allargare e consolidare le relazioni culturali ed economiche tra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Le Parti contraenti favoriscono la cooperazione tra le imprese interessate alla produzione di film nei due Paesi, sotto forma di coproduzione, in virtu' dei principi fissati nel presente accordo.

Accordo - art. 2

Articolo 2 1) Le Parti contraenti considerano i film realizzati in coproduzione come film di produzione nazionale, ammettendoli a tutti i benefici previsti dalle disposizioni in vigore in ciascuno dei due Paesi. 2) Ai benefici previsti nel comma 1) sono ammessi sia i film di coproduzione a partecipazione maggioritaria che quelli a partecipazione minoritaria. 3) I benefici di cui al comma 1) sono concessi solamente al coproduttore o ai coproduttori del Paese la cui legislazione li prevede.

Accordo - art. 3

Articolo 3 Ai benefici della coproduzione sono ammessi i film sia di lungo che di cortometraggio. Per i film di cortometraggio (inferiori a 1600 metri di lunghezza), le competenti autorita' o organi delle Parti contraenti emaneranno, di comune intesa, le norme per l'ammissione ai predetti benefici.

Accordo - art. 4

Articolo 4 Per ammettere un film ai benefici della coproduzione previsti dall'art. 2 del presente accordo e' necessario che si realizzino le seguenti condizioni: a) il film deve essere realizzato con l'apporto di lavoratori e di mezzi tecnici dei due Paesi coproduttori; b) gli autori e gli attori che hanno la cittadinanza di uno Stato terzo e che risiedono e lavorano abitualmente nel territorio di una delle Parti contraenti, possono, a titolo eccezionale, partecipare alla lavorazione di film di coproduzione come appartenenti allo Stato nel quale risiedono, tenuto conto delle norme vigenti al riguardo nei Paesi contraenti; c) la partecipazione di artisti e di tecnici che siano cittadini di uno Stato terzo e che non risiedono nel territorio di una delle Parti contraenti puo' essere autorizzata soltanto a titolo eccezionale a seguito di intese intercorse tra le autorita' o gli organi competenti dei due Paesi qualora tale partecipazione sia necessaria per la realizzazione del film; d) le riprese in esterni di film in uno Stato terzo che non partecipi alla coproduzione possono essere autorizzate a seguito di intese intercorse tra le autorita' o gli organi competenti dei due Paesi per comprovate esigenze di sceneggiatura e di ambientazione; e) i film di coproduzione debbono essere girati in versione italiana e ceca o slovacca; f) sui titoli di testa dei film di coproduzione, immediatamente dopo il nome dei coproduttori, deve figurare in evidenza la dicitura che il film e' stato realizzato in "coproduzione italo-cecoslovacca" o in "coproduzione cecoslovacca-italiana". Tale dicitura deve altresi' figurare obbligatoriamente nella pubblicita' commerciale, in occasione di manifestazioni artistiche e culturali, ed in particolare ai festival Internazionali. Salvo diverso accordo tra i coproduttori, i film sono presentati ai festival internazionali dal Paese del coproduttore maggioritario mentre i film a partecipazione eguale sono presentati dal Paese di cui il regista ha la nazionalita'; g) l'istanza per ammettere un film ai benefici della coproduzione deve essere presentata alle autorita' o agli organi competenti almeno 30 giorni prima dell'inizio delle riprese, unitamente al contratto di coproduzione del film e al trattamento.

Accordo - art. 5

Articolo 5 1) La regia di ogni film deve essere affidata a un cittadino di una delle Parti contraenti. 2) La partecipazione minoritaria del coproduttore, di cui all'art. 2, comma 2), del presente accordo, non puo' essere inferiore al 30% del costo del film, tenuto conto che l'apporto artistico e tecnico del coproduttore a partecipazione minoritaria deve obbligatoriamente comportare la partecipazione di almeno un autore, un attore in un ruolo principale, un attore in un ruolo secondario e un tecnico. 3) Deroghe alle disposizioni del comma 2) possono essere accordate solamente dopo intese intervenute tra le autorita' o gli organi competenti dei due Paesi per i film di eccezionale valore artistico e culturale o per i film di grande importanza spettacolare. Per i film di grande importanza spettacolare il costo deve essere notevolmente superiore al costo medio delle produzioni cinematografiche nel Paese del coproduttore a partecipazione maggioritaria. La partecipazione del coproduttore minoritario non puo' in ogni caso essere inferiore al 20% del costo del film.

Accordo - art. 6

Articolo 6 Le autorita' o gli organi delle due Parti contraenti favoriranno la realizzazione in coproduzione di film di importanza internazionale tra produttori delle due Parti contraenti ed i Paesi con i quali l'una e l'altra sono rispettivamente legati da analoghi accordi di coproduzione: a) la partecipazione del coproduttore minoritario non puo' essere inferiore al 20% del costo del film; b) il coproduttore minoritario, la cui partecipazione e' del 20% del costo del film, puo' essere dispensato dall'obbligo degli apporti tecnici ed artistici, con valutazione caso per caso.

Accordo - art. 7

Articolo 7 1) Ciascuna Parte contraente assicura alle persone inviate dall'altra Parte in virtu' delle disposizioni del presente accordo, le condizioni necessarie nel suo territorio per l'adempimento dei loro compiti durante le riprese del film di coproduzione. 2) Tutte le facilitazioni sono accordate per l'importazione e l'esportazione del materiale necessario alla realizzazione ed allo sfruttamento dei film di coproduzione (pellicola, materiale tecnico, costumi, materiale scenografico, materiale pubblicitario), nonche' per i trasferimenti valutari relativi ai pagamenti connessi alla realizzazione dei film in coproduzione, secondo le norme vigenti in materia fra i due Paesi.

Accordo - art. 8

Articolo 8 Per ogni film di coproduzione saranno approntati due negativi o un negativo ed un controtipo. Ciascun coproduttore e' proprietario di un negativo o di un controtipo. Il coproduttore minoritario puo', previa intesa col coproduttore maggioritario, utilizzare il negativo originale.

Accordo - art. 9

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