DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1972, n. 1293

Type DPR
Publication 1972-09-22
Ultimo aggiornamento 1973-12-10
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo; Decreta:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione e' data, a decorrere dalla loro entrata in vigore ai seguenti accordi cinematografici: a) Accordo sulle relazioni cinematografiche tra l'Italia e la Jugoslavia, concluso a Roma il 20 gennaio 1968; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista Cecoslovacca sulla coproduzione cinematografica, con allegati, concluso a Praga il 25 marzo 1968; c) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale austriaco per il regolamento dei reciproci rapporti cinematografici, concluso a Vienna il 24 aprile 1968; d) Accordo di coproduzione cinematografica fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Svezia, concluso a Roma il 24 luglio 1968; e) Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e il Belgio, concluso a Roma il 15 ottobre 1970; f) Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e il Brasile, con scambi di note, concluso a Roma il 9 novembre 1970; g) Scambio di note tra l'Italia e la Francia complementare allo scambio di note relativo all'equilibrio delle coproduzioni cinematografiche del 16 febbraio 1970, effettuato a Parigi il 12 luglio-7 agosto 1971; h) Scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per la modifica dell'accordo di coproduzione cinematografica del 27 luglio 1966, effettuato a Bonn il 20 ottobre-9 novembre 1971; i) Scambi di note tra l'Italia e il Messico per la coproduzione cinematografica con allegato, effettuati a Citta' del Messico il 19 novembre 1971.

LEONE ANDREOTTI - MEDICI - MATTEOTTI - BADINI CONFALONIERI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 novembre 1973

Atti di Governo, registro n. 262, foglio n. 46. - VALENTINI

Accordo - art. 1

Accordo sulle relazioni cinematografiche tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia I rappresentanti dei Governi della Repubblica italiana e della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia: avendo constatato il favorevole sviluppo delle relazioni tra i due Paesi nel campo dei film e desiderosi di incoraggiare maggiormente la collaborazione futura di coproduzione dei film di qualita' artistica e di agevolare lo sviluppo degli scambi cinematografici, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 1) I film di lungometraggio realizzati in coproduzione ed ammessi al beneficio del presente accordo sono considerati come film nazionali dai due Paesi. Essi beneficiano dei vantaggi che ne risultano in virtu' delle disposizioni in vigore o che potranno essere emanate in ciascun Paese. I vantaggi sono acquisiti solamente dal produttore del Paese che li accorda. 2) Sono ammessi al beneficio della coproduzione i film di cortometraggio in base alle norme che le competenti autorita' delle Parti contraenti emaneranno di comune intesa.

Accordo - art. 2

Articolo 2 1) I coproduttori devono soddisfare alle condizioni tecniche, artistiche e finanziarie richieste dalla realizzazione delle coproduzioni, con personale e mezzi tecnici nazionali. 2) L'ammissione di un produttore al beneficio della coproduzione minoritaria e' regolata dalle norme relative vigenti nel suo Paese. 3) I cittadini italiani che risiedono e lavorano abitualmente in Jugoslavia e i cittadini jugoslavi che risiedono e lavorano abitualmente in Italia possono partecipare alle coproduzioni come appartenenti al Paese della loro nazionalita'. 4) La partecipazione di interpreti, non aventi la nazionalita' di uno dei Paesi coproduttori, puo' essere ammessa solo eccezionalmente e dopo intesa tra le autorita' competenti dei due Paesi, tenuto conto delle esigenze del film. 5) Possono essere autorizzate riprese in esterni o di scenari dal vero in un Paese che non partecipi alla coproduzione, per comprovate esigenze di sceneggiatura o di ambientazione.

Accordo - art. 3

Articolo 3 Per ogni film di coproduzione debbono essere approntati due negativi o un negativo ed un controtipo. Ciascun coproduttore e' proprietario di un negativo o di un controtipo. I film di coproduzione sono realizzati in versione italiana o in una delle lingue ufficiali della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.

Accordo - art. 4

Articolo 4 Ogni facilitazione e' accordata per la circolazione ed il soggiorno del personale artistico e tecnico che collabora alla lavorazione dei film, come pure per l'importazione e l'esportazione del materiale necessario alla loro realizzazione ed al loro sfruttamento (pellicola, materiale tecnico, costumi, materiali scenografici, materiale pubblicitario), nonche' ai trasferimenti valutari per i pagamenti connessi alla realizzazione dei film in coproduzione, secondo le norme vigenti in materia fra i due Paesi.

Accordo - art. 5

Articolo 5 1) La partecipazione minoritaria non puo' essere inferiore al 30% del costo di produzione di ciascun film. 2) a) L'apporto del coproduttore minoritario deve obbligatoriamente consistere in una partecipazione tecnica ed artistica effettiva: essa deve essere di almeno un autore, un tecnico, un interprete di un ruolo principale e un interprete di un ruolo secondario. b) Ogni film deve comportare l'impiego di un regista di uno dei Paesi contraenti. 3) Deroghe alle precedenti disposizioni del presente articolo possono essere accordate dalle autorita' delle Parti contraenti per film di particolare valore artistico o culturale o spettacolare; per i film di quest'ultima categoria, il costo deve essere notevolmente superiore al costo medio delle produzioni cinematografiche nel Paese maggioritario. La partecipazione del coproduttore minoritario non puo' comunque essere inferiore al 20% del costo del film. 4) Le partecipazioni artistiche, tecniche e finanziarie nelle coproduzioni debbono essere, nel complesso, equilibrate.

Accordo - art. 6

Articolo 6 1) Le autorita' delle due Parti contraenti favoriranno la realizzazione in coproduzione di film di qualita' internazionale tra i produttori delle due Parti contraenti e di Paesi, con i quali l'una e l'altra sono rispettivamente legate da accordi di coproduzione. Le condizioni di ammissione di tali film dovranno essere oggetto di particolare esame, caso per caso. 2) La commissione mista, di cui all'articolo 17, puo' fissare ogni anno l'ammontare del costo minimo per i film realizzati in coproduzione tripartita o multilaterale. 3) Nessuna partecipazione minoritaria puo' essere inferiore, in questi film, al 20% del costo. 4) Il coproduttore minoritario, la cui partecipazione e del 20% del costo, puo' essere dispensato dall'obbligo degli apporti tecnici ed artistici, con valutazione caso per caso.

Accordo - art. 7

Articolo 7 La situazione di equilibrio sull'insieme delle partecipazioni finanziarie, artistiche e tecniche dei Paesi coproduttori sara' esaminata annualmente dalla commissione mista. L'ammontare complessivo degli apporti in valuta dovuti a saldo dai coproduttori dei due Paesi dovra' parimenti essere accertato annualmente dalla commissione mista, al fine di garantire l'equilibrio tra i due Paesi. Se risulta uno squilibrio, questo dovra' essere compensato entro l'anno successivo.

Accordo - art. 8

Articolo 8 L'istanza per ammettere un film a benefico della coproduzione deve essere presentata alle autorita' competenti almeno 30 giorni prima dell'inizio delle riprese, unitamente alla documentazione necessaria.

Accordo - art. 9

Articolo 9 Il saldo della quota di partecipazione del coproduttore minoritario deve essere corrisposto al coproduttore maggioritario nel termine di 60 giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per l'approntamento della versione del Paese minoritario.

Accordo - art. 10

Articolo 10 1) La ripartizione dei proventi deve di massima corrispondere alla partecipazione dei coproduttori al costo di produzione. 2) Le clausole dei contratti che prevedono la ripartizione tra i coproduttori dei proventi e dei mercati debbono essere approvate dalle autorita' competenti delle Parti contraenti.

Accordo - art. 11

Articolo 11 1) Nel caso in cui un film di coproduzione sia esportato in un Paese dove le importazioni di film sono contingentate, il film e' imputato, in linea di massima, al contingente del Paese del coproduttore maggioritario. 2) Se una delle due Parti contraenti dispone della libera entrata dei suoi film nel Paese importatore, i film coprodotti beneficiano di questa possibilita'. 3) I film in cui i coproduttori hanno una eguale partecipazione, saranno esportati come prodotti nel Paese che ha le migliori possibilita' di esportazione.

Accordo - art. 12

Articolo 12 I titoli di testa dei film di coproduzione debbono comprendere in un quadro separato, oltre ai nomi dei coproduttori, la dicitura "coproduzione italo-jugoslava" oppure "coproduzione jugoslava-italiana". Tale dicitura deve altresi' figurare obbligatoriamente nella pubblicita' commerciale, in occasione di manifestazioni artistiche e culturali, ed in particolare di festival internazionali. In caso di disaccordo tra i coproduttori, i film sono presentati ai festival internazionali dal Paese del coproduttore maggioritario. I film a partecipazione eguale sono presentati dal Paese di cui il regista ha la nazionalita'.

Accordo - art. 13

Articolo 13 Le autorita' competenti delle due Parti contraenti fissano di comune accordo le regole di procedura della coproduzione.

Accordo - art. 14

Articolo 14 Le Parti contraenti, nel quadro delle disposizioni interne, esamineranno con la maggior benevolenza possibile le domande relative a riprese di film o di parti di film, sia italiani che jugoslavi nei due Paesi con la partecipazione di elementi della produzione dell'altro Paese, al di fuori di ogni accordo di coproduzione.

Accordo - art. 15

Articolo 15 L'importazione, l'esportazione e lo sfruttamento dei film nazionali nei due Paesi sono regolati dall'accordo commerciale e dall'accordo di pagamento in vigore nonche' dalle leggi e dai regolamenti rispettivi nei due Paesi concernenti la circolazione dei film all'interno. Le Parti contraenti faciliteranno per quanto possibile lo scambio e lo sfruttamento dei film nazionali nei due Paesi.

Accordo - art. 16

Articolo 16 Le Parti contraenti accorderanno tutte le facilitazioni per la importazione temporanea del materiale e delle attrezzature necessarie alla produzione dei film. Il regolamento dei pagamenti derivanti dai contratti di coproduzione, dalla prestazione di servizi di cui allo articolo 14 e dallo scambio di film, si effettuera' in conformita' delle disposizioni dell'accordo di pagamento in vigore.

Accordo - art. 17

Articolo 17 Durante il periodo di validita' del presente accordo una commissione mista sara' convocata annualmente ed alternativamente in Italia e in Jugoslavia. La delegazione italiana e' presieduta da un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo. La delegazione jugoslava e' presieduta da un rappresentante del Consiglio federale per l'istruzione e la cultura. Essi sono assistiti da funzionari e da esperti. Nel caso di motivata domanda di una delle Parti contraenti per una riunione straordinaria, la commissione mista si riunira' possibilmente entro trenta giorni dalla domanda stessa. La commissione si riunira' per esaminare l'applicazione pratica del presente accordo, e particolarmente quanto stabilito al precedente articolo 7, per eliminare le eventuali difficolta' e per studiarne le modifiche ed i possibili miglioramenti, nonche' per proporre le modalita' del suo rinnovo.

Accordo - art. 18

Articolo 18 1) Il presente accordo entrera' in vigore alla data in cui le Parti contraenti si saranno reciprocamente comunicato che e' stato adempiuto a quanto previsto a tal fine dai rispettivi ordinamenti costituzionali. 2) Il presente accordo ha la durata di due anni e sara' rinnovato per uguale periodo per tacita riconduzione, salvo denuncia di una delle Parti contraenti, con un preavviso scritto di almeno tre mesi prima della scadenza. FATTO a Roma il 20 gennaio 1968 in due originali ciascuno di essi redatto in lingua italiana ed in lingua serbo-croata, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Per il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia Ivo VRHOVCA Per il Governo della Repubblica italiana Annibale SCICLUNA Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri MEDICI

Accordo - art. 1

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista cecoslovacca sulla coproduzione cinematografica. IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA CECOSLOVACCA desiderosi di sviluppare la cooperazione nel campo della cinematografia con la produzione di film di qualita', persuasi che questa cooperazione contribuisce ad allargare e consolidare le relazioni culturali ed economiche tra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Le Parti contraenti favoriscono la cooperazione tra le imprese interessate alla produzione di film nei due Paesi, sotto forma di coproduzione, in virtu' dei principi fissati nel presente accordo.

Accordo - art. 2

Articolo 2 1) Le Parti contraenti considerano i film realizzati in coproduzione come film di produzione nazionale, ammettendoli a tutti i benefici previsti dalle disposizioni in vigore in ciascuno dei due Paesi. 2) Ai benefici previsti nel comma 1) sono ammessi sia i film di coproduzione a partecipazione maggioritaria che quelli a partecipazione minoritaria. 3) I benefici di cui al comma 1) sono concessi solamente al coproduttore o ai coproduttori del Paese la cui legislazione li prevede.

Accordo - art. 3

Articolo 3 Ai benefici della coproduzione sono ammessi i film sia di lungo che di cortometraggio. Per i film di cortometraggio (inferiori a 1600 metri di lunghezza), le competenti autorita' o organi delle Parti contraenti emaneranno, di comune intesa, le norme per l'ammissione ai predetti benefici.

Accordo - art. 4

Articolo 4 Per ammettere un film ai benefici della coproduzione previsti dall'art. 2 del presente accordo e' necessario che si realizzino le seguenti condizioni: a) il film deve essere realizzato con l'apporto di lavoratori e di mezzi tecnici dei due Paesi coproduttori; b) gli autori e gli attori che hanno la cittadinanza di uno Stato terzo e che risiedono e lavorano abitualmente nel territorio di una delle Parti contraenti, possono, a titolo eccezionale, partecipare alla lavorazione di film di coproduzione come appartenenti allo Stato nel quale risiedono, tenuto conto delle norme vigenti al riguardo nei Paesi contraenti; c) la partecipazione di artisti e di tecnici che siano cittadini di uno Stato terzo e che non risiedono nel territorio di una delle Parti contraenti puo' essere autorizzata soltanto a titolo eccezionale a seguito di intese intercorse tra le autorita' o gli organi competenti dei due Paesi qualora tale partecipazione sia necessaria per la realizzazione del film; d) le riprese in esterni di film in uno Stato terzo che non partecipi alla coproduzione possono essere autorizzate a seguito di intese intercorse tra le autorita' o gli organi competenti dei due Paesi per comprovate esigenze di sceneggiatura e di ambientazione; e) i film di coproduzione debbono essere girati in versione italiana e ceca o slovacca; f) sui titoli di testa dei film di coproduzione, immediatamente dopo il nome dei coproduttori, deve figurare in evidenza la dicitura che il film e' stato realizzato in "coproduzione italo-cecoslovacca" o in "coproduzione cecoslovacca-italiana". Tale dicitura deve altresi' figurare obbligatoriamente nella pubblicita' commerciale, in occasione di manifestazioni artistiche e culturali, ed in particolare ai festival Internazionali. Salvo diverso accordo tra i coproduttori, i film sono presentati ai festival internazionali dal Paese del coproduttore maggioritario mentre i film a partecipazione eguale sono presentati dal Paese di cui il regista ha la nazionalita'; g) l'istanza per ammettere un film ai benefici della coproduzione deve essere presentata alle autorita' o agli organi competenti almeno 30 giorni prima dell'inizio delle riprese, unitamente al contratto di coproduzione del film e al trattamento.

Accordo - art. 5

Articolo 5 1) La regia di ogni film deve essere affidata a un cittadino di una delle Parti contraenti. 2) La partecipazione minoritaria del coproduttore, di cui all'art. 2, comma 2), del presente accordo, non puo' essere inferiore al 30% del costo del film, tenuto conto che l'apporto artistico e tecnico del coproduttore a partecipazione minoritaria deve obbligatoriamente comportare la partecipazione di almeno un autore, un attore in un ruolo principale, un attore in un ruolo secondario e un tecnico. 3) Deroghe alle disposizioni del comma 2) possono essere accordate solamente dopo intese intervenute tra le autorita' o gli organi competenti dei due Paesi per i film di eccezionale valore artistico e culturale o per i film di grande importanza spettacolare. Per i film di grande importanza spettacolare il costo deve essere notevolmente superiore al costo medio delle produzioni cinematografiche nel Paese del coproduttore a partecipazione maggioritaria. La partecipazione del coproduttore minoritario non puo' in ogni caso essere inferiore al 20% del costo del film.

Accordo - art. 6

Articolo 6 Le autorita' o gli organi delle due Parti contraenti favoriranno la realizzazione in coproduzione di film di importanza internazionale tra produttori delle due Parti contraenti ed i Paesi con i quali l'una e l'altra sono rispettivamente legati da analoghi accordi di coproduzione: a) la partecipazione del coproduttore minoritario non puo' essere inferiore al 20% del costo del film; b) il coproduttore minoritario, la cui partecipazione e' del 20% del costo del film, puo' essere dispensato dall'obbligo degli apporti tecnici ed artistici, con valutazione caso per caso.

Accordo - art. 7

Articolo 7 1) Ciascuna Parte contraente assicura alle persone inviate dall'altra Parte in virtu' delle disposizioni del presente accordo, le condizioni necessarie nel suo territorio per l'adempimento dei loro compiti durante le riprese del film di coproduzione. 2) Tutte le facilitazioni sono accordate per l'importazione e l'esportazione del materiale necessario alla realizzazione ed allo sfruttamento dei film di coproduzione (pellicola, materiale tecnico, costumi, materiale scenografico, materiale pubblicitario), nonche' per i trasferimenti valutari relativi ai pagamenti connessi alla realizzazione dei film in coproduzione, secondo le norme vigenti in materia fra i due Paesi.

Accordo - art. 8

Articolo 8 Per ogni film di coproduzione saranno approntati due negativi o un negativo ed un controtipo. Ciascun coproduttore e' proprietario di un negativo o di un controtipo. Il coproduttore minoritario puo', previa intesa col coproduttore maggioritario, utilizzare il negativo originale.

Accordo - art. 9

Articolo 9 1) I contratti di coproduzione stipulati fra i coproduttori devono contenere clausole concernenti lo sfruttamento del film, in osservanza dei seguenti principi: a) la ripartizione dei proventi e dei mercati deve essere approvata dalle autorita' o dagli organi competenti dei due Paesi; b) la ripartizione dei proventi deve corrispondere alla partecipazione dei coproduttori al costo di produzione del film. 2) Nel caso in cui un film di coproduzione sia esportato in un Paese dove le importazioni di film sono contingentate, il film e' imputato, in linea di massima, al contingente del Paese del coproduttore maggioritario: a) se una delle Parti contraenti ha maggiori possibilita' di esportare i film in uno Stato terzo, i film coprodotti beneficiano di questa possibilita'; b) i film in cui i coproduttori hanno eguale partecipazione, saranno esportati come prodotti dal Paese che ha le migliori possibilita' di esportazione.

Accordo - art. 10

Articolo 10 Nel caso in cui il coproduttore minoritario debba integrare il suo apporto con il versamento di una somma, cio' dovra' avvenire nel termine di 60 giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per l'approntamento della versione del Paese minoritario. In caso di inosservanza di tale norma, qualora la legislazione delle Parti contraenti non preveda la perdita del riconoscimento della coproduzione, la concessione dei benefici della coproduzione stessa puo' essere revocata dalle autorita' o dagli organi delle Parti contraenti.

Accordo - art. 11

Articolo 11 1) Durante il periodo di validita' del presente accordo, le Parti contraenti costituiranno una commissione mista che ne assicurera' l'applicazione. 2) La delegazione italiana per la commissione mista sara' presieduta da un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo. La delegazione cecoslovacca sara' presieduta dal Direttore generale del film cecoslovacco o da un suo sostituto. Essi sono assistiti da funzionari e da esperti. 3) La commissione mista: a) deve controllare la situazione dell'equilibrio degli apporti nei film di coproduzione; b) puo' fissare ogni anno il costo minimo per i film girati in coproduzione tripartita o multilaterale. 4) La commissione mista si riunira' una volta all'anno alternativamente in Italia e in Cecoslovacchia.

Accordo - art. 12

Articolo 12 1) Le regole di procedura sull'applicazione del presente accordo formano oggetto dell'annesso che e' parte integrante dell'accordo stesso. 2) L'annesso puo' essere modificato a seguito di intese tra le autorita' o gli organi competenti dei due Paesi. Tali modifiche sono provvisoriamente applicabili a partire dal giorno della firma del protocollo dell'accordo al riguardo ed entrano in vigore il giorno dello scambio delle notifiche della loro adozione.

Accordo - art. 13

Articolo 13 1) L'accordo entra in vigore il giorno della firma. Esso e' concluso per il periodo di un anno e la sua validita' puo' essere tacitamente prorogata di anno in anno qualora una delle due Parti contraenti non lo denunci entro tre mesi prima della fine del periodo della sua validita'. 2) La cessazione della validita' dell'accordo non fa cessare la validita' dei contratti di coproduzione cinematografica gia' stipulati tra coproduttori delle Parti contraenti. FATTO a Praga il 25 marzo 1968 in due originali ciascuno di essi redatto in lingua italiana e in lingua ceca, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Per il Governo della Repubblica italiana WINSPEARE Per il Governo della Repubblica socialista cecoslovacca POLEDNAK

Accordo - Annesso

ANNESSO NORME DI PROCEDURA PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA ITALO-CECOSLOVACCO. Si fa riferimento all'art. 12 dell'accordo. Le istanze di ammissione al beneficio della coproduzione cinematografica debbono essere depositate in Italia presso il Ministero del turismo e dello spettacolo e in Cecoslovacchia presso la Direzione generale della cinematografia almeno 30 giorni prima dell'inizio delle riprese del film come previsto all'art. 4, punto g), dell'accordo. La documentazione completa per l'ammissione, che deve pervenire alle autorita' o agli organi competenti dei due Paesi prima dell'inizio della lavorazione del film, deve comprendere i seguenti elementi redatti nella lingua nazionale di ciascuno dei Paesi: I. - la sceneggiatura con i dialoghi del film; II. - un documento comprovante che la proprieta' dei diritti di autore per l'adattamento cinematografico e' stata legalmente acquistata o, in mancanza, una opzione valida; III. - il contratto di coproduzione (un esemplare firmato e tre copie conformi) concluso con riserva d'approvazione da parte delle autorita' o degli organi competenti dei due Paesi. Tale documento deve precisare: 1) il titolo del film, 2) il nome dell'autore del soggetto o dell'adattatore, se si tratta di un soggetto tratto da un'opera letteraria, 3) il nome del regista, 4) l'ammontare del costo, 5) l'ammontare degli apporti dei coproduttori, 6) la ripartizione dei proventi e dei mercati, 7) l'impegno dei coproduttori a partecipare agli eventuali superi o a beneficiare delle economie sul costo del film in proporzione ai rispettivi apporti. La partecipazione ai superi puo' essere limitata al 30% del costo del film, 8) una clausola del contratto deve prevedere che l'ammissione al beneficio dell'accordo non impegna le autorita' o gli organi competenti dei due Paesi a rilasciare il visto di proiezione in pubblico. Un'altra clausola deve, di conseguenza, precisare le condizioni del regolamento finanziario tra i contraenti nel caso in cui le autorita' o gli organi competenti dell'uno e dell'altro Paese non accordassero l'ammissione richiesta dopo aver esaminato l'incartamento completo. Una clausola analoga deve essere prevista anche per il caso in cui le autorita' o gli organi competenti non autorizzassero la proiezione del film nell'uno o nell'altro dei due Paesi o la sua esportazione. Una clausola particolare deve ugualmente prevedere il regolamento dei rapporti tra i coproduttori nel caso in cui i versamenti degli apporti finanziari non siano stati effettuati secondo le esigenze previste dall'articolo 10 dell'accordo, 9) il periodo previsto, in linea di massima, per l'inizio delle riprese del film; IV. - il piano di finanziamento; V. - l'elenco degli elementi tecnici ed artistici con l'indicazione della loro nazionalita' e dei ruoli attribuiti agli attori; VI. - il piano di lavorazione. Le autorita' o gli organi competenti dei due Paesi possono richiedere tutti i documenti e tutte le precisazioni complementari ritenute necessarie. Modifiche contrattuali possono essere apportate al contratto originario di coproduzione depositato; esse dovranno essere sottoposte all'approvazione delle autorita' o degli organi competenti dei due Paesi prima di terminare il film. Le due amministrazioni si informano reciprocamente della avvenuta concessione dell'autorizzazione alla coproduzione. I coproduttori potranno essere informati della decisione sulle istanze solo dopo che e' stato raggiunto un accordo tra le autorita' o gli organi competenti dei due Paesi. NORME PER LA COPRODUZIONE DI CORTOMETRAGGI Con riferimento al comma II dell'articolo 3 dell'accordo di coproduzione cinematografica tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista cecoslovacca, si concordano le seguenti norme per l'ammissione di film di cortometraggio ai benefici della coproduzione, in casi da esaminarsi di volta in volta. 1) Si intende per film a cortometraggio l'opera cinematografica compiuta di lunghezza inferiore a 1600 metri, formato 35 mm.; per gli altri formati, la lunghezza e' ridotta o aumentata in proporzione ai formati stessi. I cortometraggi devono avere una lunghezza minima di 290 metri. 2) Il numero di film di cortometraggio che potranno essere ammessi ai benefici della coproduzione verra' stabilito dalla commissione mista, prevista dall'articolo 11 dell'accordo, ogni anno per l'anno successivo. Per il primo anno di applicazione delle presenti norme potranno essere realizzati in coproduzione sei film a cortometraggio per parte. 3) Potranno essere ammessi ai benefici della coproduzione i film di cortometraggio che si distinguano per le qualita' tecniche, artistiche o spettacolari, con particolare riferimento alle tradizioni culturali dell'uno o dell'altro Paese, da realizzarsi nell'uno o nell'altro, o in entrambi i Paesi, e' di costo - ivi compresa la versione della parte minoritaria - non inferiore a 6 milioni di lire. 4) La parte minoritaria dovra' partecipare alla realizzazione del cortometraggio con un apporto tecnico, artistico e finanziario non inferiore al 40%. L'apporto minoritario per quanto concerne la parte finanziaria dovra' essere messo a disposizione del coproduttore maggioritario non oltre i seguenti termini: per 1/3 non oltre l'inizio delle riprese, per 1/3 al termine delle riprese e per 1/3 alla consegna del materiale. 5) Per facilitare la piu' diretta collaborazione fra gli autori e i tecnici nel campo della realizzazione di film a cortometraggio, in ogni film a cortometraggio la parte minoritaria dovra' mettere a disposizione un coautore e un tecnico, i quali dovranno effettivamente partecipare alla realizzazione del cortometraggio. Per la parte italiana essi saranno i titolari degli eventuali benefici di legge espressamente riservati rispettivamente agli autori e ai tecnici dei cortometraggi premiati. Le suddette norme resteranno in vigore per la durata della validita' dell'accordo. FATTO a Praga il 25 marzo 1968 in due originali ciascuno di essi redatto in lingua italiana ed in lingua ceca, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Per il Ministero del turismo e dello spettacolo della Repubblica italiana WINSPEARE Per la Direzione generale della cinematografia cecoslovacca POLEDNAK Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri MEDICI

Accordo - art. I

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale austriaco per il regolamento dei reciproci rapporti cinematografici. IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO FEDERALE AUSTRIACO nell'intento di continuare ed intensificare la collaborazione cinematografica fra i due Paesi, nel comune interesse, convinti che tale collaborazione contribuisce efficacemente alla diffusione delle culture nazionali e favorisce la espansione economica dei due Paesi, animati dal desiderio che i film che si distinguono per qualita' tecniche, valore artistico e spettacolare, siano ammessi ai benefici della coproduzione, hanno concordato quanto segue: Articolo I Nel quadro delle vigenti disposizioni di legge le Parti contraenti non sottoporranno a restrizioni: 1) l'importazione e lo sfruttamento di film in versione originale a prescindere dalla lunghezza e di film in versione doppiata, aventi carattere documentario, culturale, educativo o scientifico, in particolare anche film per ragazzi e giovani, 2) l'importazione e lo sfruttamento dei film a lungo metraggio in versione doppiata, presentati a partire dal 1 settembre 1965 a festival internazionali riconosciuti, 3) l'importazione di qualsiasi tipo di film per la diffusione a mezzo televisione.

Accordo - art. II

Articolo II 1) Le autorita' austriache autorizzeranno, nel quadro delle vigenti disposizioni di legge, l'importazione e lo sfruttamento senza limitazione numerica di film italiani doppiati, a lungo metraggio. 2) Le autorita' italiane autorizzeranno, nel quadro delle vigenti disposizioni di legge, l'importazione e lo sfruttamento di film austriaci a lungo metraggio, in versione doppiata, senza limitazione di numero.

Accordo - art. III

Articolo III 1) L'importazione di materiale (immagine e suono) proveniente da giornali filmati di attualita', italiani o austriaci, sara' autorizzata dalle due Parti con criteri di larghezza nel quadro delle loro disposizioni di legge. 2) Le disposizioni del precedente paragrafo non si applicano all'importazione di giornali filmati completi di attualita', destinati ad essere proiettati senza modificazioni nel Paese di importazione. Cio' vale anche per il materiale (immagine e suono) destinato alla composizione dei giornali filmati di attualita', riproducenti senza mutamenti il carattere di un giornale filmato del Paese di esportazione. 3) Il semplice spostamento della sequenza delle fotografie di un giornale filmato di attualita' importato, la sua riduzione oppure un suo non rilevante aumento di metraggio, non sono da considerarsi modificazioni.

Accordo - art. IV

Articolo IV 1) L'importazione dei film, di cui agli articoli precedenti - qualunque sia il Paese di provenienza - e' subordinata da entrambe le Parti alla esibizione di un certificato attestante la nazionalita' italiana o austriaca del film. 2) Tale certificato sara' rilasciato da parte italiana dal "Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo" e da parte austriaca dal "Fachverband der Filmindustrie Osterreichs".

Accordo - art. V

Articolo V Le autorita' competenti di entrambe le Parti contraenti si scambieranno regolarmente informazioni sui permessi rilasciati per l'importazione, lo sfruttamento e le coproduzioni dei film, ed eventuali modifiche e aggiunte al riguardo.

Accordo - art. VI

Articolo VI 1) Le Parti contraenti favoriranno la realizzazione di film a lungo ed a corto metraggio di particolare valore artistico o culturale, in coproduzione fra produttori italiani ed austriaci. 2) I coproduttori devono tener conto delle seguenti condizioni: a) L'ammissione dei film ai benefici della coproduzione e' subordinata ad un preventivo concorde benestare delle autorita' competenti dei due Paesi, alle quali i coproduttori dovranno presentare la documentazione riguardante gli elementi artistici, tecnici e finanziari del film almeno 30 giorni prima dell'inizio di lavorazione del film stesso. Le autorita' competenti sono: nella Repubblica italiana il Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo, e nella Repubblica federale austriaca il Bundesministerium fur Handel, Gewerbe und Industrie. Le due autorita' si consulteranno reciprocamente, prima di dare il benestare. b) I coproduttori devono soddisfare alle condizioni tecniche, artistiche e finanziarie richieste dalla realizzazione delle coproduzioni. c) L'ammissione di un produttore ai benefici della coproduzione minoritaria e' regolata dalle norme relative vigenti nel suo Paese. d) Gli interpreti di terzi Paesi, che risiedono e lavorano abitualmente in uno dei due Paesi, possono eccezionalmente partecipare alla lavorazione di un film di coproduzione e in tal caso come appartenenti al Paese di residenza, nel quadro delle rispettive norme nazionali. e) I cittadini italiani ed austriaci che risiedono e lavorano abitualmente nel territorio dell'altra Parte contraente non possono partecipare alla coproduzione che come appartenenti al Paese della loro nazionalita', f) La partecipazione di artisti e tecnici aventi la nazionalita' di un Paese terzo puo' essere ammessa eccezionalmente d'intesa fra le autorita' dei due Paesi, tenendo conto delle esigenze del film. g) Le riprese interne o esterne debbono aver luogo in Italia o in Austria. Se tuttavia il copione e l'ambiente lo esigono; possono venir effettuate riprese interne ed esterne di determinati soggetti anche in un Paese che non prende parte alla coproduzione. h) La partecipazione finanziaria minoritaria non deve essere inferiore al 30% dell'intero costo del film. i) Ogni film deve comportare l'impiego di un regista di uno dei Paesi contraenti. l) L'apporto del coproduttore minoritario deve obbligatoriamente consistere in una partecipazione tecnica ed artistica effettiva: essa deve essere di almeno un autore, un tecnico, un attore in un ruolo principale ed un attore in un ruolo secondario. m) Alle disposizioni di cui alle lettere h) e i) del presente articolo possono venir concesse delle deroghe dalle autorita' di ambe le Parti per quei film di particolare valore artistico e culturale o per i film il cui costo sia notevolmente superiore al costo medio di produzione di un film nel Paese del coproduttore maggioritario. In simili casi, pero', l'apporto del coproduttore minoritario non dovra' essere inferiore al 20% del costo del film. 3) Le competenti autorita' emaneranno, di comune accordo, le norme per l'ammissione ai fini della coproduzione dei film di cortometraggio.

Accordo - art. VII

Articolo VII Per ogni film di coproduzione saranno approntati due negativi o un negativo ed un controtipo. Ciascun coproduttore e' proprietario di un negativo o di un controtipo. Il coproduttore minoritario puo', previa intesa con il coproduttore maggioritario, disporre del negativo originale. I film in coproduzione sono realizzati in versione italiana o tedesca o bilingue.

Accordo - art. VIII

Articolo VIII 1) I film realizzati in coproduzione sono considerati nazionali dalle competenti autorita' dei due Paesi e di conseguenza beneficeranno delle provvidenze previste per i film nazionali dalle disposizioni in vigore e da quelle che potranno venire adottate in ognuno dei due Paesi. Tali provvidenze saranno integralmente destinate al coproduttore del Paese che le concede. 2) I proventi dei film di coproduzione debbono essere suddivisi proporzionalmente agli apporti dei coproduttori. 3) Le clausole dei contratti che prevedono la ripartizione tra i coproduttori dei proventi e dei mercati debbono essere approvate dalle autorita' competenti delle Parti contraenti. 4) Le copie per lo sfruttamento debbono, salvo impossibilita' tecniche, essere stampate nei Paesi cui esse sono destinate. 5) Nella presentazione di ogni copia di un film realizzato in coproduzione e nel materiale pubblicitario debbono essere indicati i nomi di tutti i coproduttori, e vi si deve specificare che si tratta di una coproduzione. 6) Nel contratto di coproduzione si deve stabilire quale e' il contraente che ha diritto di presentare il film coprodotto ai festival internazionali riconosciuti.

Accordo - art. IX

Articolo IX 1) Le competenti autorita' dei due Paesi favoriranno la realizzazione di film di coproduzione di particolare valore internazionale fra l'Italia e l'Austria ed i Paesi con i quali l'una e l'altra hanno firmato rispettivamente accordi di coproduzione. Le condizioni di ammissione di tali film devono formare oggetto di esame, caso per caso. 2) Per tale genere di coproduzione la partecipazione finanziaria dei produttori di ciascun Paese deve essere almeno del 20%, rispetto all'intero costo del film. 3) Un coproduttore minoritario che partecipa soltanto col 20% del costo alla produzione, puo' venire, di volta in volta, esentato dall'obbligo di un apporto tecnico ed artistico.

Accordo - art. X

Articolo X 1) Le Parti contraenti concederanno nei loro Paesi, ogni possibile facilitazione per l'importazione e l'esportazione di materiale necessario alla realizzazione e sfruttamento dei film di coproduzione (pellicola vergine, impressionata, apparecchi, costumi, scenari e ogni altro accessorio) e facilitazioni per i viaggi, il soggiorno ed i permessi di lavoro al personale. 2) Le Parti contraenti si impegnano, inoltre, ad autorizzare il trasferimento di valute, necessarie per completare i rispettivi apporti finanziari per le coproduzioni. 3) L'equilibrio nel complesso delle partecipazioni finanziarie, artistiche e tecniche dei Paesi coproduttori viene controllato annualmente dalla commissione mista di cui all'articolo XIV. Il saldo totale degli apporti in valuta dovuti dai coproduttori dei due Paesi viene parimenti accertato dalla stessa commissione. Ogni eventuale squilibrio puo' essere compensato entro l'anno successivo. 4) Il saldo della quota di partecipazione del coproduttore minoritario deve venir pagato al coproduttore maggioritario entro 60 giorni dalla data di consegna di tutto il materiale. In caso contrario il riconoscimento della coproduzione decade.

Accordo - art. XI

Articolo XI Nel caso dell'esportazione di un film di coproduzione in un Paese in cui l'importazione dei film e' soggetta a restrizioni, la esportazione e' imputata al contingente del Paese in cui ha sede il coproduttore il cui apporto finanziario sia preponderante nella produzione del film. I film in cui l'apporto dei coproduttori dei due Paesi equivalente, sono imputati al contingente del Paese che ha maggiori possibilita' di sfruttamento nel Paese d'acquisto. Qualora le restrizioni valessero soltanto nei confronti di uno dei due Paesi, il film deve venir considerato proveniente dallo Stato verso il quale non vi sono restrizioni, senza tener conto se l'uno o l'altro Paese ha maggiormente contribuito alla coproduzione.

Accordo - art. XII

Articolo XII Le autorita' competenti delle due Parti contraenti fissano di comune accordo le regole di procedura da applicarsi nei casi delle singole coproduzioni.

Accordo - art. XIII

Articolo XIII Le disposizioni dell'articolo X, punto 1), sono valide, analogamente, anche per le riprese cinematografiche di qualsiasi tipo da parte di produttori austriaci in Italia e di produttori italiani in Austria.

Accordo - art. XIV

Articolo XIV 1) Una commissione mista ha il compito di sorvegliare la regolare esecuzione del presente accordo, proporne eventuali emendamenti e, a suo tempo, di predisporre le basi per un nuovo accordo. 2) La commissione puo' venire anche convocata qualora una delle due Parti contraenti giudichi che nel territorio dell'altra Parte si sia determinata una situazione tale da alterare le condizioni di mercato. 3) La presidenza della delegazione italiana in seno a tale commissione e' assunta dal direttore generale dello spettacolo o da un suo delegato. 4) La delegazione austriaca e' presieduta da un delegato nominato di volta in volta dal Ministero federale per il commercio, artigianato ed industria. 5) I presidenti vengono assistiti da funzionari ed esperti cinematografici, a seconda delle necessita'. 6) La commissione si riunisce entro un mese dalla richiesta di una delle due Parti contraenti.

Accordo - art. XV

Articolo XV Il presente accordo entrera' in vigore alla data della firma, con effetto dal 1 luglio 1968. Il presente accordo, che sostituisce ogni precedente accordo sulla materia, sara' valido per un anno. Successivamente esso sara' tacitamente rinnovato di anno in anno salvo denuncia, da notificarsi per iscritto, almeno tre mesi prima della scadenza. FATTO a Vienna il 24 aprile 1968 in due originali, nelle lingue italiana e tedesca, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Per il Governo italiano Lionello Cozzi Per il Governo federale austriaco Josef MEISL Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri MEDICI

Accordo - art. 1

Accordo di coproduzione cinematografica fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Svezia (Roma, 24 luglio 1968) IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA considerando che le industrie cinematografiche dei due Paesi trarranno vantaggio da una piu' stretta collaborazione nella produzione di film di qualita' al fine di diffondere le tradizioni culturali dei due Paesi nonche' di agevolare l'espansione dei reciproci rapporti economici, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 1) I film di lungometraggio realizzati in coproduzione ed ammessi al beneficio del presente accordo sono considerati come film nazionali dai due Paesi. Essi beneficiano dei vantaggi che ne risultano in virtu' delle disposizioni in vigore o che potranno essere emanate in ciascun Paese. I vantaggi sono acquisiti solamente dal produttore del Paese che li accorda. 2) Sono ammessi al beneficio della coproduzione i film di cortometraggio in base alle norme che le competenti autorita' dei due Paesi emaneranno di comune intesa.

Accordo - art. 2

Articolo 2 1) I coproduttori devono soddisfare alle condizioni tecniche, artistiche e finanziarie richieste dalla realizzazione delle coproduzioni, con personale e mezzi tecnici nazionali. 2) L'ammissione di un produttore al beneficio della coproduzione minoritaria e' regolata dalle norme relative vigenti nel suo Paese. 3) I cittadini svedesi che risiedono e lavorano in Italia e i cittadini italiani che risiedono e lavorano in Svezia possono partecipare alle coproduzioni come appartenenti al Paese della loro nazionalita'. 4) La partecipazione di interpreti, non aventi la nazionalita' di uno dei Paesi coproduttori, puo' essere ammessa solo eccezionalmente e dopo intesa tra le autorita' competenti dei due Paesi, tenuto conto delle esigenze del film. 5) Possono essere autorizzate riprese in esterni e di scenari dal vero in un Paese che non partecipi alla coproduzione, solo nei casi in cui tali riprese risultino essenziali per le esigenze di sceneggiatura e di ambientazione.

Accordo - art. 3

Articolo 3 Per ogni film di coproduzione debbono essere approntati due negativi o un negativo ed un controtipo. Ciascun coproduttore e' proprietario di un negativo o di un controtipo. I film di coproduzione sono realizzati in versione italiana e/o svedese.

Accordo - art. 4

Articolo 4 Ogni facilitazione e' accordata per la circolazione ed il soggiorno del personale artistico e tecnico che collabora alla lavorazione dei film, come pure per l'importazione e l'esportazione del materiale necessario alla loro realizzazione ed al loro sfruttamento (pellicola, materiale tecnico, costumi, materiali scenografici, materiale pubblicitario), nonche' ai trasferimenti valutari per i pagamenti connessi alla realizzazione dei film in coproduzione, secondo le norme vigenti in materia fra i due Paesi.

Accordo - art. 5

Articolo 5 1) La partecipazione minoritaria non puo' essere inferiore al 30% del costo di produzione di ciascun film. 2) a) L'apporto del coproduttore minoritario deve obbligatoriamente consistere in una partecipazione tecnica ed artistica effettiva: essa deve essere di almeno un autore, un tecnico, un interprete di un ruolo principale e, un interprete di un ruolo secondario. b) Ogni Film deve comportare l'impiego di un legista che sia cittadino di uno dei due Paesi. 3) Deroghe alle disposizioni del presente articolo, punti 1) e 2) a) possono essere consentite di comune intesa dalle autorita' dei due Paesi per i film di particolare valore artistico o culturale o spettacolare. Per i film di quest'ultima categoria, il costo deve essere notevolmente superiore al costo medio delle produzioni cinematografiche nel Paese maggioritario. La partecipazione del coproduttore minoritario non puo' comunque essere inferiore al 25% del costo del film.

Accordo - art. 6

Articolo 6 1) Le autorita' dei due Paesi favoriranno di comune intesa la realizzazione in coproduzione di film di qualita' internazionale tra produttori delle Parti contraenti e produttori di Paesi con i quali l'una o l'altra sono rispettivamente legate da accordi di coproduzione. Le condizioni di ammissione di tali film ai vantaggi della coproduzione dovranno essere oggetto di particolare esame, caso per caso. 2) La commissione mista, di cui all'articolo 14, puo' fissare ogni anno l'ammontare del costo minimo per i film realizzati in coproduzione multilaterale. 3) Nessuna partecipazione minoritaria puo' essere inferiore in questi film, al 20% del costo. 4) Il coproduttore con una partecipazione minoritaria del 20% del costo, puo' essere dispensato dall'obbligo degli apporti tecnici ed artistici, con valutazione caso per caso.

Accordo - art. 7

Articolo 7 La situazione di equilibrio sull'insieme delle partecipazioni finanziarie, artistiche e tecniche dei Paesi coproduttori sara' esaminata annualmente dalla commissione mista. L'ammontare complessivo degli apporti in valuta dovuti a saldo dai coproduttori dei due Paesi dovra' parimenti essere accertato annualmente dalla commissione mista, al fine di garantire l'equilibrio tra i due Paesi. Un eventuale squilibrio dovra' essere compensato entro l'anno successivo. Nell'esame dell'equilibrio la commissione mista terra' conto della differenza tra i mercati dei due Paesi.

Accordo - art. 8

Articolo 8 L'istanza per ammettere un film ai vantaggi della coproduzione, di cui al presente accordo, deve essere presentata alle autorita' competenti almeno 30 giorni prima dell'inizio delle riprese, unitamente al contratto di coproduzione e al trattamento.

Accordo - art. 9

Articolo 9 Il saldo della quota di partecipazione del coproduttore minoritario deve essere corrisposto al coproduttore maggioritario nel termine di 60 giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per l'approntamento della versione del Paese minoritario.

Accordo - art. 10

Articolo 10 1) Le clausole dei contratti che prevedono la ripartizione tra i coproduttori dei proventi e dei mercati debbono essere approvate di comune intesa dalle autorita' competenti dei due Paesi. 2) La ripartizione dei proventi deve di massima corrispondere alla partecipazione dei coproduttori al costo di produzione.

Accordo - art. 11

Articolo 11 1) Nel caso in cui un film di coproduzione sia esportato in un Paese dove le importazioni di film sono contingentate, il film e' imputato, in linea di massima, al contingente del Paese del coproduttore maggioritario. 2) Se una delle due Parti contraenti dispone della libera entrata dei suoi film nel Paese importatore, i film coprodotti beneficiano di questa possibilita'. 3) I film in cui i coproduttori hanno una eguale partecipazione, saranno esportati come prodotti nel Paese che ha le migliori possibilita' di esportazione.

Accordo - art. 12

Articolo 12 I titoli di testa dei film di coproduzione debbono comprendere in un quadro separato, oltre ai nomi dei coproduttori, la dicitura "coproduzione italo-svedese" oppure "coproduzione svedese-italiana". Tale dicitura deve altresi' figurare obbligatoriamente nella pubblicita' commerciale, in occasione di manifestazioni artistiche e culturali, ed in particolare di festival internazionali. In esso il disaccordo tra i coproduttori, i film sono presentati ai festival internazionali dal Paese del coproduttore maggioritario. I film a partecipazione eguale sono presentati dal Paese di cui il regista ha la nazionalita'.

Accordo - art. 13

Articolo 13 Le autorita' competenti dei due Paesi fissano di comune intesa le norme di procedura della coproduzione.

Accordo - art. 14

Articolo 14 1) Durante il periodo di validita' del presente accordo, una commissione mista e' convocata ogni anno, alternativamente in Italia e in Svezia. I membri della delegazione italiana sono nominati dal Ministro per il turismo e lo spettacolo. I membri della delegazione svedese sono nominati dallo Svenska Film institutet. Le delegazioni possono essere formate da funzionari ed esperti. 2) La commissione mista ha il compito di esaminare e di risolvere le difficolta' di applicazione del presente accordo, di studiare e proporre eventuali nuove condizioni per il suo rinnovo. 3) Le autorita' competenti di ciascun Paese, per importanti motivi, possono chiedere la convocazione di una sessione straordinaria della commissione mista. In caso di modifiche della legislazione cinematografica di uno dei due Paesi, la commissione mista puo' essere convocata nel termine di un mese.

Accordo - art. 15

Articolo 15 1) Il presente accordo entra in vigore all'atto della firma ed e' valido per un anno. 2) Il presente accordo sara' tacitamente rinnovato di anno in anno salvo denuncia di una delle Parti contraenti, da notificarsi per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza. FATTO a Roma, il 24 luglio 1968 in due originali, nelle lingue italiana e svedese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Per il Governo svedese Brynolf ENG Per il Governo italiano Domenico MACRI' Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri MEDICI

Accordo - art. 1

Accordo di coproduzione cinematografica Italo-belga (Roma, 15 ottobre 1970) IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO DEL BELGIO considerando la produzione cinematografica di qualita', sia dal punto di vista dell'arte, sia da quello dello spettacolo, un contributo al prestigio dei Paesi interessati, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Principio Le autorita' competenti dei due Paesi incoraggeranno la realizzazione in coproduzione italo-belga di film di lungo e di corto metraggio di buona qualita' tecnica e di sufficiente valore artistico o spettacolare. I film realizzati in coproduzione e ammessi al beneficio del presente Accordo sono considerati come film nazionali dalle autorita' dei due Paesi. Essi beneficiano di pieno diritto dei vantaggi che risultano in applicazione delle disposizioni in vigore o che potranno essere emanate in ciascuno dei due Paesi. Questi vantaggi sono acquisiti solamente dal produttore del Paese che li accorda. Condizioni particolari per i film di cortometraggio saranno stabilite congiuntamente dalle competenti autorita' dei due Paesi. Le disposizioni seguenti regolano i film di lungometraggio.

Accordo - art. 2

Articolo 2 Collaborazione Gli autori di film, i collaboratori di creazione, gli interpreti ed i tecnici impiegati per la realizzazione di film di coproduzione debbono essere cittadini italiani o considerati come tali in virtu' delle disposizioni legislative o regolamentari in vigore in Italia, oppure belgi o italiani che beneficiano, in virtu' della regolamentazione belga, dell'aiuto all'industria cinematografica. Per quanto concerne i cittadini di altri Paesi la loro partecipazione puo' essere eccezionalmente ammessa quando si tratta di interpreti di reputazione internazionale, tenuto conto delle esigenze di realizzazione dell'opera cinematografica, oppure di autori film e collaboratori principali ugualmente di reputazione internazionale. Gli apporti di ordine artistico e tecnico dei coproduttori devono essere di massima proporzionati alla partecipazione finanziaria. La partecipazione del coproduttore minoritario deve comportare una partecipazione effettiva artistica e tecnica proporzionata al suo apporto, e in ogni caso deve comportare: 1) un autore ed un interprete principale; 2) due tecnici per la ripresa e la registrazione del suono; 3) il 20%, salvo deroghe da determinarsi caso per caso, di attori in ruoli secondari. Per l'altro personale tecnico e per il personale esecutivo, i coproduttori debbono impiegare, per quanto possibile, una maggioranza di elementi del Paese in cui si svolgono le riprese.

Accordo - art. 3

Articolo 3 Riprese Le riprese dei film di coproduzione debbono aver luogo nel territorio di uno o di ambedue i Paesi contraenti. Tuttavia delle deroghe possono essere ammesse di comune accordo se l'azione del film e le esigenze tecniche della sua realizzazione lo richiedano.

Accordo - art. 4

Articolo 4 Copie I coproduttori di film sono comproprietari del negativo ed hanno diritto di tenere o di disporre di un controtipo o di un internegativo.

Accordo - art. 5

Articolo 5 Partecipazioni Gli apporti del coproduttore minoritario non devono essere inferiori al 30% del costo del film, come risulta dal progetto preventivamente approvato dalle autorita' competenti dei due Paesi. Tuttavia per i film di un valore eccezionale e sotto riserva dell'accordo preventivo di tali autorita' questa partecipazione puo' essere ridotta al 20%.

Accordo - art. 6

Articolo 6 Mercati e proventi La ripartizione dei proventi si effettua di massima proporzionalmente agli apporti di ciascun coproduttore. Le clausole dei contratti che prevedono la ripartizione tra i coproduttori dei proventi e dei mercati debbono essere approvate dalle autorita' competenti dei due Paesi.

Accordo - art. 7

Articolo 7 Denominazione e partecipazione ai festival I film di coproduzione debbono essere presentati con la dicitura: "COPRODUZIONE ITALO-BELGA" o "COPRODUZIONE BELGO-ITALIANA". Questa dicitura deve figurare in un quadro separato dei titoli di testa e obbligatoriamente nella pubblicita' commerciale, in occasione della partecipazione dei film alle manifestazioni artistiche e culturali e particolarmente ai festival internazionali e in tutte le comunicazioni concernenti tali film. I film sono presentati ai festival internazionali di comune accordo tra i coproduttori. In caso di disaccordo questi film sono presentati dal Paese del coproduttore maggioritario. I film a partecipazione uguale sono presentati dal Paese di cui il regista ha la nazionalita'.

Accordo - art. 8

Articolo 8 Autorizzazioni Le domande di autorizzazione accompagnate dai progetti di coproduzione debbono essere presentate almeno trenta giorni prima dell'inizio delle riprese dei film, con tutta la documentazione che le competenti autorita' dei due Paesi ritengono necessaria. Tutti i contratti conclusi tra i coproduttori dei due Paesi, conformemente alle disposizioni del presente accordo, sono validi dopo l'autorizzazione di dette autorita'. Le autorizzazioni sono concesse da parte italiana, dalla Direzione generale dello spettacolo presso il Ministero del turismo e dello spettacolo e, da parte belga, dalla Direzione generale del commercio presso il Ministero degli affari economici.

Accordo - art. 9

Articolo 9 Coproduzioni con Paesi terzi Le autorita' dei due Paesi favoriranno, caso per caso, la realizzazione in coproduzione di film di qualita' tra l'Italia e il Belgio e i Paesi con i quali l'uno o l'altro sono legati rispettivamente da accordi di coproduzione. La partecipazione minoritaria di un Paese non puo' essere inferiore al 20%.

Accordo - art. 10

Articolo 10 Facilitazioni Ogni facilitazione viene accordata per la circolazione ed il soggiorno del personale artistico e tecnico che collabora ai film di coproduzione, cosi' come per l'importazione o l'esportazione in ciascun Paese del materiale necessario alla realizzazione e allo sfruttamento di detti film (in particolare, la pellicola, il materiale tecnico, i costumi, il materiale scenografico, il materiale di pubblicita).

Accordo - art. 11

Articolo 11 Esame degli apporti La situazione di equilibrio sull'insieme delle partecipazioni finanziarie, artistiche e tecniche fra i due Paesi coproduttori sara' esaminata annualmente dalla commissione mista, prevista all'articolo 13. Il bilancio dei trasferimenti finanziari sara' egualmente accertato al fine di rispettare l'equilibrio tra i due Paesi.

Accordo - art. 12

Articolo 12 Trasferimento di valuta Ogni trasferimento di valuta che risulta dall'applicazione del presente accordo viene effettuato conformemente alle disposizioni vigenti nei due Paesi. Il saldo eventuale della partecipazione del coproduttore minoritario deve essere versato al coproduttore maggioritario nel termine di sessanta giorni a partire dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per ottenere la o le versioni del Paese minoritario. La non osservanza di questa norma comporta la perdita del beneficio della coproduzione.

Accordo - art. 13

Articolo 13 Commissione mista Per seguire e facilitare l'applicazione del presente accordo e per suggerire all'occorrenza delle modifiche, e' istituita una commissione mista, composta da funzionari ed esperti designati dalle autorita' competenti dei due Paesi. La commissione si riunisce, alternativamente in Italia e nel Belgio, almeno una volta all'anno e inoltre su richiesta di una delle Parti contraenti.

Accordo - art. 14

Articolo 14 Validita' Il presente accordo entra in vigore alla data della sua firma e sostituisce l'accordo del 28 ottobre 1961. Esso e' valido per due anni e sara' rinnovabile per identici periodi per tacita riconduzione, salvo denuncia da parte di una delle Parti contraenti, tre mesi prima della sua scadenza. FATTO a Roma il 15 ottobre 1970, in due originali, ciascuno redatto nelle lingue italiana, francese e olandese, tutti i testi facenti ugualmente fede. Per il Governo del Regno del Belgio F. X. VAN DER STRATEN-WAILLET Per il Governo della Repubblica italiana Angelo SALIZZONI Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri MEDICI

Accordo - art. 1

Accordo di coproduzione cinematografica fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile e scambi di note. (Roma, 9 novembre 1970) IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE considerato che le rispettive industrie cinematografiche trarranno vantaggio da una piu' stretta, reciproca collaborazione nella produzione di film di qualita', al fine di diffondere le tradizioni culturali dei due Paesi nonche' di agevolare l'espansione dei reciproci rapporti economici, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 I film di lungometraggio realizzati in coproduzione ed ammessi al beneficio del presente accordo sono considerati come film nazionali dai due Paesi. Essi beneficiano dei vantaggi che ne risultano in virtu' delle disposizioni in vigore o che potranno essere emanate in ciascun Paese. I vantaggi sono acquisiti solamente dal produttore del Paese che li accorda.

Accordo - art. 2

Articolo 2 1. I produttori devono soddisfare alle condizioni tecniche, artistiche e finanziarie richieste dalla realizzazione delle coproduzioni, con personale e mezzi tecnici nazionali. 2. L'ammissione di un produttore al beneficio della coproduzione minoritaria e' regolata dalle norme relative vigenti nel suo Paese. 3. I cittadini italiani che risiedono e lavorano abitualmente in Brasile e i cittadini brasiliani che risiedono e lavorano abitualmente in Italia possono partecipare alle coproduzioni come appartenenti al Paese della loro nazionalita'. 4. La partecipazione di interpreti, non aventi la nazionalita' di uno dei Paesi coproduttori, puo' essere ammessa solo eccezionalmente e dopo intesa tra le autorita' competenti dei due Paesi. 5. Possono essere autorizzate riprese in esterni o di scenari dal vero in un Paese che non partecipi alla coproduzione per comprovate esigenze di sceneggiatura e di ambientazione.

Accordo - art. 3

Articolo 3 Per ogni film di coproduzione debbono essere approntati due negativi o un negativo ed un controtipo. Ciascun coproduttore e' proprietario di un negativo o di un controtipo. I film di coproduzione sono realizzati in versione italiana o portoghese.

Accordo - art. 4

Articolo 4 Nel quadro delle legislazioni nazionali, ogni facilitazione e' accordata per la circolazione ed il soggiorno del personale artistico e tecnico che collabora alla lavorazione dei film, come pure per la importazione temporanea e definitiva e l'esportazione del materiale necessario alla loro realizzazione ed al loro sfruttamento (pellicola, materiale tecnico, costumi, materiali scenografici, materiale pubblicitario), nonche' ai trasferimenti valutari per i pagamenti connessi alla realizzazione dei film in coproduzione, secondo le norme vigenti in materia fra i due Paesi.

Accordo - art. 5

Articolo 5 1. La partecipazione minoritaria non puo' essere inferiore al 30% del costo di produzione di ciascun film. 2. a) L'apporto del coproduttore minoritario deve obbligatoriamente consistere in una partecipazione tecnica ed artistica effettiva: essa deve essere di almeno un autore, un tecnico, un interprete di un ruolo principale e un interprete di un ruolo secondario. b) Ogni film deve comportare l'impiego di un regista di uno dei Paesi contraenti. 3. Deroghe alle disposizioni di cui ai commi 1) e 2-a) del presente articolo possono essere accordate dalle autorita' delle Parti contraenti per film di particolare valore artistico o culturale o spettacolare; per i film di quest'ultima categoria, il costo deve essere notevolmente superiore al costo medio delle produzioni cinematografiche nel Paese maggioritario. La partecipazione del coproduttore minoritario non puo' comunque essere inferiore al 20% del costo del film. 4. Le partecipazioni artistiche, tecniche e finanziarie nelle coproduzioni debbono essere, nel complesso, equilibrate.

Accordo - art. 6

Articolo 6 1. Le autorita' dei due Paesi favoriranno la realizzazione in coproduzione di film di particolare impegno artistico o spettacolare o finanziario tra produttori delle due Parti contraenti e di Paesi, con i quali l'una e l'altra sono rispettivamente legate da accordi di coproduzione. Le condizioni di ammissione di tali film dovranno essere oggetto di particolare esame, caso per caso. 2. La commissione mista, di cui all'articolo 14, puo' fissare ogni anno l'ammontare del costo minimo per i film realizzati in coproduzione tripartita o multilaterale. 3. Il coproduttore minoritario, la cui partecipazione sia del 20% del costo, puo' essere dispensato dall'obbligo degli apporti tecnici ed artistici, con valutazione caso per caso.

Accordo - art. 7

Articolo 7 La situazione di equilibrio sull'insieme delle partecipazioni finanziarie artistiche e tecniche dei Paesi coproduttori sara' esaminata annualmente dalla commissione mista. L'ammontare complessivo degli apporti in valuta dovuti a saldo dai coproduttori dei due Paesi dovra' parimenti essere accertato annualmente dalla commissione mista, al fine di garantire l'equilibrio tra i due Paesi. Se risulta uno squilibrio, questo dovra' essere compensato entro l'anno successivo.

Accordo - art. 8

Articolo 8 L'istanza per ammettere un film al beneficio della coproduzione deve essere presentata alle autorita' competenti almeno 30 giorni prima dell'inizio delle riprese, unitamente al contratto di coproduzione del film ed al trattamento.

Accordo - art. 9

Articolo 9 Il saldo della quota di partecipazione del coproduttore minoritario deve essere corrisposto al coproduttore maggioritario nel termine di 60 giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per l'approntamento della versione del Paese minoritario.

Accordo - art. 10

Articolo 10 1. La ripartizione dei proventi deve di massima corrispondere alla partecipazione dei coproduttori al costo di produzione. 2. Le clausole dei contratti che prevedono la ripartizione tra i coproduttori dei proventi e dei mercati debbono essere approvate dalle autorita' competenti dei due Paesi.

Accordo - art. 11

Articolo 11 1. Nel caso in cui un film di coproduzione sia esportato in un Paese dove le importazioni di film sono contingentate il film e' imputato, in linea di massima, al contingente del Paese del coproduttore maggioritario. 2. Se una delle due Parti contraenti dispone della libera entrata dei suoi film nel Paese importatore, i film coprodotti beneficiano di questa possibilita'. 3. I film in cui i coproduttori hanno una eguale partecipazione saranno esportati come prodotti nel Paese che ha le migliori possibilita' di esportazione.

Accordo - art. 12

Articolo 12 I titoli di testa dei film di coproduzione debbono comprendere in un quadro separato, oltre ai nomi dei coproduttori, la dicitura "coproduzione italo-brasiliana" oppure "coproduzione brasiliana-italiana". Tale dicitura deve altresi' figurare obbligatoriamente nella pubblicita' commerciale, in occasione di manifestazioni artistiche e culturali, ed in particolare di festival internazionali. In caso di disaccordo tra i coproduttori, i film sono presentati ai festival internazionali dal Paese del coproduttore maggioritario. I film a partecipazione eguale sono presentati dal Paese di cui il regista ha la nazionalita'.

Accordo - art. 13

Articolo 13 Il Ministero del turismo e dello spettacolo in Italia e l'Istituto nazionale del cinema in Brasile sono le autorita' competenti per l'attuazione del presente accordo. Le norme di procedura della coproduzione verranno fissate di comune accordo.

Accordo - art. 14

Articolo 14 1. Durante il periodo di validita' del presente accordo, una commissione mista e' convocata ogni anno, alternativamente in Italia ed in Brasile. La delegazione italiana e' presieduta da un rappresentante del Ministero del Turismo e dello spettacolo. La delegazione brasiliana e' presieduta da un rappresentante dell'Istituto nazionale del cinema. Essi sono assistiti da funzionari e da esperti. 2. La commissione mista oltre a quanto stabilito nei precedenti articoli 6 e 7 ha il compito di esaminare e di risolvere le difficolta' di applicazione del presente accordo, di studiare le modifiche e i miglioramenti possibili nonche' proporre le modalita' del suo rinnovo. 3. Ogni Parte contraente, per importanti ragioni, ha la facolta' di chiedere la convocazione di una sessione straordinaria della commissione mista. In caso di modifiche della legislazione cinematografica di uno dei due Paesi, tale sessione puo' essere convocata nel termine di un mese.

Accordo - art. 15

Articolo 15 1. Il presente accordo entra in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica ed e' valido per un anno. 2. Il presente accordo sara' rinnovato di anno in anno per tacita riconduzione salvo denuncia di una delle Parti contraenti con un preavviso scritto di almeno tre mesi prima della scadenza. FATTO a Roma il 9 novembre 1970 in due originali ciascuno di essi redatto in lingua italiana e in lingua portoghese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Per il Governo della Repubblica federativa del Brasile Carlos MARTINS THOMPSON FLORES Per il Governo della Repubblica italiana Franco EVANGELISTI

Accordo - Lettere

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