LEGGE 9 gennaio 1973, n. 4
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Gli impiegati del ruolo dell'esercizio telefonico delle tabelle XIV e XV di cui all'articolo 125 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che svolgono mansioni di custodia delle stazioni telefoniche ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, sono tenuti, su esplicito incarico dell'amministrazione, a provvedere anche alla conduzione degli impianti di riscaldamento esistenti negli edifici in cui prestano servizio. Nei casi in cui, in base alle norme vigenti, è necessario, per la conduzione degli impianti, il possesso di particolari requisiti, l'amministrazione potrà incaricare solo il personale che abbia tali requisiti. Al personale addetto alle mansioni di custodia, incaricato anche della conduzione degli impianti di riscaldamento a termine del primo comma del presente articolo, è corrisposto per tale conduzione un compenso forfettario di lire mille per ogni giornata di effettiva prestazione.
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