LEGGE 2 febbraio 1973, n. 11
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Il primo comma dell'articolo 6 del regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369, contenente norme per la costituzione ed il funzionamento dell'Ente acquedotti siciliani (EAS), istituito con legge 19 gennaio 1942, n. 24, è sostituito dal seguente: "Il riscontro sulla gestione è effettuato da un collegio di revisori composto di tre membri nominati rispettivamente dal Ministro per i lavori pubblici, dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per l'interno". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 febbraio 1973 LEONE ANDREOTTI - GULLOTTI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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