LEGGE 2 febbraio 1973, n. 14
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Per tutti gli appalti di opere che si eseguono a cura delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici, dei loro concessionari, nonchè di opere che si eseguono da cooperative e consorzi ammesse a contributo o concorso finanziario dello Stato o di enti pubblici, si può procedere, in caso di licitazione privata, soltanto in uno dei seguenti modi: a) con il metodo di cui all'articolo 73 lettera c) del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e con il procedimento previsto dal successivo articolo 76, commi primo, secondo e terzo, senza prefissione di alcun limite di aumento o di ribasso; b) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con la media, ai sensi del successivo articolo 2; c) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con la media finale, ai sensi del successivo articolo 3; d) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con la media, ai sensi del successivo articolo 4; e) mediante offerte di prezzi unitari, ai sensi del successivo articolo 5.
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