LEGGE 6 febbraio 1973, n. 16
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Per il personale dello Stato, degli enti locali e degli altri enti pubblici che sia transitato o transiti, anche a domanda, nei ruoli delle regioni, non trova applicazione la norma di cui alla prima parte del comma quarto dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 965. La disposizione di cui al precedente comma ha effetto dal 15 aprile 1968. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 febbraio 1973 LEONE ANDREOTTI - MALAGODI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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