LEGGE 8 febbraio 1973, n. 17
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'assegnazione di lire 500 milioni al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per le spese del suo funzionamento, stabilita dall'articolo 6 della legge 4 novembre 1965, n. 1246, viene determinata, per gli anni finanziari 1972 e 1973, in lire 600 milioni. Per gli anni successivi si provvederà alla determinazione dell'assegnazione stessa con la legge di approvazione del bilancio dello Stato.
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