LEGGE 24 dicembre 1973, n. 19
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Ai fini della costruzione, dell'ampliamento, del completamento, della sistemazione e della ristrutturazione di caserme e sedi di servizio per l'Arma dei carabinieri e per l'Amministrazione della pubblica sicurezza è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1972. Il nuovo stanziamento verrà inserito nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. Le località nelle quali saranno eseguite le costruzioni di cui al primo comma saranno stabilite d'intesa tra i Ministeri dell'interno e dei lavori pubblici e, per la costruzione di caserme e sedi di servizio per l'Arma dei carabinieri, d'intesa anche con il Ministero della difesa.
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