LEGGE 8 febbraio 1973, n. 24

Type Legge
Publication 1973-02-08
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico La valutazione di cui al comma sesto dell'articolo 6 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro un anno dalla data del decreto di nomina ad ordinario. Detto termine, per i professori ordinari attualmente in servizio, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini del riconoscimento di cui al precedente comma sono prese in considerazione anche le istanze già pervenute al Ministero della pubblica istruzione, da parte di professori in servizio all'atto della domanda, dopo la data di entrata in vigore della legge 26 gennaio 1962, n. 16. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 febbraio 1973 LEONE ANDREOTTI - SCALFARO - MALAGODI Visto, il Guardasigilli: GONELLA

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