LEGGE 5 marzo 1973, n. 28
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Fermo, per quanto non previsto nella presente legge, il disposto dell'articolo 6 del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1042, e degli articoli 1 e seguenti della legge 24 aprile 1941, n. 392, sono assunte a carico dello Stato: 1) le spese necessarie per le esigenze straordinarie degli uffici giudiziari, esclusi gli uffici di conciliazione; 2) le spese necessarie per la fornitura agli uffici giudiziari di macchine per scrivere, da calcolo, di riproduzione, di registrazione di voce, di ricerca giurisprudenziale e di ogni altro arredo, macchina o ritrovato scientifico ritenuto utile per l'ammodernamento dei mezzi destinati all'amministrazione della giustizia; 3) le spese necessarie per la fornitura del materiale e delle attrezzature occorrenti per gli uffici giudiziari sistemati in nuove costruzioni statali, comunali o private.
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