LEGGE 5 marzo 1973, n. 38
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
A decorrere dall'esercizio finanziario 1972, il contributo annuo previsto dall'articolo 1 della legge 5 marzo 1957, n. 106, in favore della Casa di riposo per artisti drammatici di Bologna, è elevato a lire 30 milioni.
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