DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 febbraio 1973, n. 49
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta:
TITOLO I ORGANI DELLA REGIONE E DELLE PROVINCE DI TRENTO E DI BOLZANO
Art. 1
Lo statuto richiamato nelle disposizioni che seguono e' quello di cui al testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
Art. 2
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 2002, N. 309))
Art. 3
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 2002, N. 309))
Art. 4
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 2002, N. 309))
Art. 5
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 2002, N. 309))
Art. 6
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 2002, N. 309))
Art. 7
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 2002, N. 309)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 2002, N. 309)) Il progetto di legge, previsto dall'art. 35 dello statuto, costituisce esercizio di iniziativa legislativa ai sensi dello art. 71 della Costituzione.
Art. 8
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 2002, N. 309))
Art. 9
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 2002, N. 309))
Art. 10
Nei casi in cui sia prevista l'intesa o la partecipazione di organi regionali o provinciali alle decisioni di organi governativi, l'iniziativa e' assunta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, quando si tratti di partecipazione al Consiglio dei Ministri, o dal Ministro competente negli altri casi.
Art. 11
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 2002, N. 309))
Art. 12
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 2002, N. 309))
Art. 13
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 2002, N. 309))
Art. 14
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 2002, N. 309))
Art. 15
L'emanazione delle leggi regionali e provinciali avviene con la seguente formula: "Regione Trentino-Alto Adige (rispettivamente: Provincia di........). "Il Consiglio regionale (rispettivamente: il Consiglio provinciale di.......) ha approvato e il Presidente della giunta regionale (rispettivamente: provinciale) promulga". Al testo della legge segue la formula "La presente legge sara' pubblicata nel "Bollettino Ufficiale" della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione (rispettivamente: della provincia)". Al testo dei regolamenti regionali e provinciali segue la formula: "Il presente decreto sara' pubblicato nel "Bollettino Ufficiale" della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare".
Art. 16
Oltre le leggi regionali e provinciali e i regolamenti regionali e provinciali sono pubblicati nel "Bollettino Ufficiale" della regione gli annunzi e gli avvisi prescritti da leggi e regolamenti regionali o provinciali e quelli di cui e' obbligatoria la pubblicazione nei Fogli degli annunzi legali delle province, nonche' quelli richiesti dagli interessati. I Fogli degli annunzi legali delle province sono sostituiti a tutti gli effetti dal Bollettino della regione. Le inserzioni e gli abbonamenti al "Bollettino Ufficiale" della regione sono regolati dalle norme vigenti per la Gazzetta Ufficiale della Repubblica, in quanto applicabili. Con legge regionale sono dettate le norme per la pubblicazione gratuita nel "Bollettino Ufficiale" della regione di atti e provvedimenti dello Stato nonche' quelle per la pubblicazione, anche in lingua tedesca, di atti e provvedimenti regionali o provinciali.
Art. 17
La pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali nell'apposita sezione della Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 59 dello statuto, e' gratuita.
Art. 18
Gli organi statali, regionali e provinciali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta, per il tramite del commissario del Governo, secondo la rispettiva competenza, gli elementi utili allo svolgimento delle proprie funzioni.
Art. 19
Il Presidente della giunta regionale e i Presidenti delle giunte provinciali quando intervengono alle sedute del Consiglio dei Ministri non hanno diritto di voto. Il Presidente della giunta regionale e i Presidenti delle giunte provinciali sono invitati alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando il Consiglio e' chiamato ad approvare disegni di legge, atti aventi valore di legge, atti o provvedimenti che riguardano la sfera di attribuzioni della regione o delle province. Il Presidente della giunta regionale e il Presidente della giunta provinciale di Bolzano sono altresi' invitati alle sedute del Consiglio dei Ministri quando il Consiglio e' chiamato a deliberare su argomenti che comportano l'applicazione del principio della tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina. ((Il presidente della giunta regionale e i presidenti delle giunte provinciali sono altresi' invitati, per essere sentiti, anche alle sedute dei comitati o collegi che, per legge o delega, trattino questioni di competenza del Consiglio dei Ministri, allorche' le questioni stesse riguardino, rispettivamente, la regione o le province)).
Art. 20
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 2002, N. 309))
Art. 21
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 2002, N. 309))
Art. 22
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 2002, N. 309))
Art. 23
La norma dell'art. 61, primo comma, dello statuto e applicabile soltanto agli enti pubblici la cui attivita' si svolge nella Provincia di Bolzano o in entrambe le province della regione. La composizione degli organi collegiali degli enti indicati nel comma precedente deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti nelle stesse localita', quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione.
Art. 24
Nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 56 dello statuto, il ricorso e' proposto in forma collettiva. Il regolamento interno del Consiglio regionale e quello del consiglio provinciale di Bolzano prevedono le modalita' per proporre la richiesta di votazione per gruppo linguistico di cui al primo comma dell'art. 56 dello statuto, nonche' per accertare l'avveramento delle condizioni di cui al secondo comma del medesimo articolo in ogni caso la richiesta di votazione per gruppi linguistici puo' essere proposta fino al momento del passaggio alla votazione finale sulla proposta di legge. Unitamente al ricorso di cui al primo comma del presente articolo deve essere allegata una certificazione rilasciata dal segretario del Consiglio regionale o provinciale, attestante l'intervenuta richiesta o l'avveramento delle condizioni di cui ai commi precedenti. Le spese giudiziali e quelle per l'assistenza legale inerenti, sono a carico del bilancio del Consiglio regionale rispettivamente di quello del Consiglio provinciale di Bolzano.
TITOLO II FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI COMMERCIO CON L'ESTERO, LIBRI FONDIARI, ENTI LOCALI, CASSE MUTUE DI MALATTIA, GIUDICI CONCILIATORI
Art. 25
La facolta' della regione di autorizzare operazioni di scambio di prodotti con l'estero, prevista dall'art. 85 dello statuto, e' esercitata sulla base di accordi stabiliti tra il Governo e la regione, tenute presenti le necessita' dell'economia regionale.
Art. 26
L'Ufficio italiano dei cambi tiene il computo delle valute provenienti da esportazioni all'estero di merci originarie della regione o prodotte nella stessa, nonche' delle valute impiegate per dirette importazioni di merci dall'estero destinate alla regione. La quota parte dell'eventuale differenza attiva di cui all'art. 86 dello statuto e' determinata, alla fine di ogni anno, d'accordo tra il Governo e la regione.
Art. 27
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 2002, N. 309))
Art. 28
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 MARZO 1992, N. 267))
Art. 29
Le leggi della regione non possono derogare alle norme delle leggi dello Stato in materia di efficacia dei libri fondiari e dei controlli giudiziari sulle operazioni tavolari, e restano ferme tutte le attribuzioni spettanti alla autorita' giudiziaria.
Art. 30
Gli originali dei decreti tavolari vengono conservati, unitamente alle domande, presso gli uffici del Libro fondiario.
Art. 31
Agli effetti dell'art. 7 dello statuto, le popolazioni interessate si sentono interpellando con referendum, secondo norme stabilite con legge regionale, gli elettori iscritti nelle liste dei comuni di cui viene variata la circoscrizione e la denominazione. ((Qualora i consigli comunali dei comuni la cui circoscrizione verrebbe variata abbiano manifestato il loro avviso favorevole alla variazione di circoscrizione con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati al comune, il consiglio regionale, con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla regione, puo' deliberare che al referendum partecipino soltanto gli elettori della frazione che abbia richiesto di essere eretta a comune autonomo o di quella porzione di territorio che verrebbe trasferita dall'uno all'altro comune)). Non si fa luogo a referendum quando il Consiglio regionale, in base agli atti di istruttoria, ritenga che la domanda di erezione a comune autonomo di una frazione non possa essere comunque accolta perche' vi osti la condizione dei luoghi o perche' i nuovi comuni non avrebbero mezzi sufficienti per provvedere ai pubblici servizi. Puo' ugualmente prescindersi dal referendum quando ricorrano le condizioni di cui al secondo comma in caso di proposta di cambiamento di denominazione del comune.
TITOLO III DELLA RAPPRESENTANZA DEL GOVERNO NELLA REGIONE E NELLE PROVINCE
Art. 32
I commissari del Governo di cui all'art. 87 dello statuto sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per l'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Essi risiedono rispettivamente a Trento e Bolzano.
Art. 33
In caso di assenza o di impedimento i commissari del Governo sono sostituiti dal funzionario di qualifica od anzianita' piu' elevate, in servizio presso l'ufficio del commissario.
Art. 34
Ai commissari del Governo spetta il trattamento economico del prefetto di 1ª classe ((ed e' assegnato un alloggio di servizio)).
Art. 35
Per il funzionamento del proprio ufficio i commissari del Governo si avvalgono di personale collocato fuori ruolo, dipendente dalle amministrazioni dello Stato. Al personale dei ruoli centrali spetta il trattamento di cui allo art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, e successive modificazioni; a quello appartenente ai ruoli provinciali viene corrisposto il trattamento previsto dalle vigenti disposizioni per il trasferimento di sede. E' escluso da tale trattamento il personale statale gia' in servizio nella stessa sede. ((La composizione dell'ufficio del commissariato del Governo per la provincia di Bolzano e' analoga a quella prevista per i corrispondenti organi nelle regioni a statuto ordinario, cui si aggiungono gli uffici per l'espletamento delle funzioni prefettizie e l'ufficio unico del personale statale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. I relativi provvedimenti di organizzazione sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali, dell'interno e del tesoro. All'aumento della tabella organica del ruolo locale della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativa al commissariato del Governo per la provincia di Bolzano, necessario per garantire l'efficienza e la rapidita' delle procedure per la copertura dei posti di cui all'articolo 89 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige, nonche' gli speciali obblighi di bilinguismo ivi vigenti, si provvedera', senza oneri a carico del bilancio dello Stato, in sede di attuazione della delega prevista dall'art. 11, comma 1, lettera a) della legge 15 marzo 1997, n. 59. Nell'attuazione della suddetta delega sara', altresi', tenuto conto delle esigenze del personale da assegnare in comando o fuori ruolo al commissariato del Governo per la provincia di Bolzano. All'assegnazione del personale comandato o fuori ruolo si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali, dell'interno e del tesoro. Nelle more della rideterminazione della tabella di cui al precedente quarto comma e delle relative assunzioni, il commissiario del Governo provvede al distacco presso i suoi uffici di personale dei ruoli locali, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.))
Art. 36
La spesa per gli assegni spettanti ai commissari del Governo e per il funzionamento del relativo ufficio e' a carico del bilancio dello Stato. Tutte le spese relative alla rappresentanza del Governo nella regione sono inserite nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 37
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 2002, N. 309))
Art. 38
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 2002, N. 309))
TITOLO IV FUNZIONI DELL'AVVOCATURA DELLO STATO NEI RIGUARDI DELLA REGIONE E DELLE PROVINCE
Art. 39
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 APRILE 2004, N. 116))
Art. 40
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 APRILE 2004, N. 116))
Art. 41
((
1.La Regione, le Province, i comuni e gli enti locali, considerata la natura fiduciaria dell'incarico, possono avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato, dell'avvocatura interna, ove costituita, o di soggetti esercenti la libera professione.
2.Gli enti di cui al comma 1 possono stipulare con l'Avvocatura dello Stato protocolli d'intesa volti a disciplinare materie, casi e modalita' di patrocinio. I protocolli di intesa possono essere stipulati anche dagli organismi rappresentativi degli enti locali, nel rispetto dell'autonomia di ciascun ente.
))
TITOLO V CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA REGIONE E DELLE PROVINCE ((TITOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 LUGLIO 1988, N. 305))
Art. 42
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 LUGLIO 1988, N. 305))
Art. 43
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 LUGLIO 1988, N. 305))
Art. 44
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 LUGLIO 1988, N. 305))
Art. 45
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 LUGLIO 1988, N. 305))
Art. 46
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 LUGLIO 1988, N. 305))
Art. 47
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 LUGLIO 1988, N. 305))
Art. 48
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