LEGGE 5 marzo 1973, n. 60

Type Legge
Publication 1973-03-05
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica del ruolo speciale per mansioni di ufficio collocati in congedo prima del compimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio o, in caso di morte, agli aventi causa, la pensione normale è liquidata nella misura che sarebbe loro spettata, in relazione all'ultimo stipendio percepito, qualora non fossero transitati in detto ruolo, aumentata, fino al raggiungimento del massimo, dell'1,80 per cento per ogni anno di servizio prestato nel ruolo speciale.

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