LEGGE 12 marzo 1973, n. 61
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 14 maggio 1966, n. 358, è sostituito dal seguente: "A detto Centro è attribuito, inoltre, il compito di collaborare con le regioni, per quanto di loro competenza, con il Ministero della sanità e con gli enti interessati per il potenziamento della profilassi e prevenzione della cecità, nonchè con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministero dell'interno per il recupero sociale e l'assistenza ai minorati della vista che abbiano un residuo visivo in entrambi gli occhi non superiore a tre decimi".
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