LEGGE 12 marzo 1973, n. 62
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Il contributo di cui all'articolo 28 del decreto-legge 1 aprile 1971, n. 119, convertito nella legge 26 maggio 1971, n. 288, è esteso al comune di Arlena di Castro. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con il fondo istituito al quarto comma del citato articolo 28. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 marzo 1973 LEONE ANDREOTTI - RUMOR - MALAGODI - VALSECCHI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.