DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 gennaio 1973, n. 65
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 18 ottobre 1923, n. 3176, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753, concernente l'erogazione di sovvenzioni statali a favore di concessionari di pubblici servizi esercitati mediante aeromobili;
Considerata la necessita' di provvedere alla emanazione del regolamento previsto dall'art. 1, comma quarto, del regio decreto-legge 18 ottobre 1923 sopra citato;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sentito il Consiglio superiore dell'aviazione civile;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Le sovvenzioni annue ai concessionari dei servizi di trasporto di linea esercitati con aeromobili, previste all'art. 1, quarto comma del regio decreto-legge 18 ottobre 1923, n. 3176, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753, sono accordate nelle misure e con le modalita' stabilite negli articoli seguenti.
Art. 2
Le sovvenzioni possono essere concesse, anche cumulativamente, per i seguenti motivi: a) per l'istituzione di nuovi servizi di trasporto aereo di linea ritenuti di pubblico interesse sia dal punto di vista sociale che commerciale e turistico e per altre qualificate esigenze di particolare pubblico interesse; b) per il mantenimento in esercizio di servizi di trasporto aereo di linea, di accertato pubblico interesse, i cui proventi non consentano una gestione economica dei medesimi; c) per il miglioramento della qualita' e della capacita' degli aeromobili impiegati nell'esercizio dei servizi di trasporto aereo di linea in concessione; d) per l'impiego sperimentale, nell'esercizio di servizi di trasporto aereo di linea gia' esistenti o da istituire, di mezzi aerei di nuovo tipo.
Art. 3
Prima di procedere alla concessione delle sovvenzioni, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile deve accertare la sussistenza dei seguenti requisiti: a) che la struttura tecnico-operativa del concessionario sia adeguata al programma dei servizi di trasporto aereo di linea gia' gestiti o da gestire; b) che la consistenza tecnica e finanziaria del concessionario sia adeguata ai servizi in concessione ed in modo particolare a quelli oggetto della sovvenzione. Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ha facolta' di esperire tutte le indagini che ritiene necessarie per accertare il possesso, da parte del concessionario, dei requisiti di cui al presente articolo indipendentemente da quanto previsto al successivo art. 4. Il concessionario, a sua volta, ha l'obbligo di fornire prontamente al Ministero concedente tutta la documentazione all'uopo richiesta.
Art. 4
Le sovvenzioni di cui all'art. 1, possono essere accordate ai concessionari di servizi di trasporto aereo di linea, a seguito di apposita istanza da questi ultimi prodotta, corredata dalla documentazione giustificativa della richiesta e in particolare dai seguenti documenti: a) dichiarazione del concessionario dalla quale risultino le frequenze e le modalita' dei servizi gestiti ed in particolare di quelli oggetto della sovvenzione; b) dimostrazione della effettiva disponibilita' degli aeromobili destinati ai servizi oggetto della sovvenzione; c) dimostrazione della composizione del capitale sociale (estratto dal libro soci) e della organizzazione amministrativa e tecnico-operativa del concessionario.
Art. 5
Le istanze prodotte dai concessionari, nei casi previsti alle lettere a), b), c) e d) di cui all'art. 2, devono altresi' essere corredate, rispettivamente, dalla seguente documentazione particolare: nei casi previsti alla lettera a), dalle risultanze di qualificati studi ed indagini di mercato dai quali risulti l'esigenza dell'istituzione dei servizi per motivi di interesse sociale, commerciale o turistico o per altro motivo di pubblico interesse; nei casi previsti alla lettera b), dai dati analitici del fatturato ed il consuntivo delle spese sostenute nell'esercizio dei servizi aerei oggetto delle sovvenzioni richieste, quali possano essere desunti dai bilanci pubblicati e dalla contabilita', con specificazione dei criteri adottati nella ripartizione dei costi economici; nei casi previsti alla lettera c), da relazione dettagliata nella quale siano illustrati i motivi che postulano l'acquisto di nuovi aeromobili; nei casi previsti alla lettera d), dalla dettagliata relazione che illustri le caratteristiche tecniche e di impiego dei mezzi aerei oggetto della richiesta di sovvenzione, nonche' l'opportunita' delle previste sperimentazioni.
Art. 6
Le sovvenzioni di cui all'art. 1 non possono, in nessun caso, essere concesse per servizi di trasporto aereo di linea operati su percorsi internazionali.
Art. 7
La misura delle sovvenzioni di cui all'art. 1 e' fissata come segue: a) per l'istituzione di nuovi servizi aerei o per il mantenimento in esercizio di quelli gia' concessi, l'importo e' determinato dalla seguente formula: 9 S = km [C - -- (P1T1 + P2T2 + P3T3)], 10 laddove i termini suesposti rappresentano: S = entita della sovvenzione; km = chilometri volati; C = costo chilometrico medio di linea; P1 | P2 > carico pagante km medio di linea relativo rispettivamente P3 | ai passeggeri, posta e merci; T1 | T2 > provento km medio di linea relativo rispettivamente al carico T3 | passeggeri, posta e merci. b) per il miglioramento della qualita' e della capacita' degli aeromobili impiegati, l'importo globale non puo' superare il 30% del loro costo di acquisto; c) per i casi previsti alla lettera d) dell'art. 2 sovvenzioni una tantum il cui importo non puo' superare il 50% del costo di acquisto dei mezzi aerei da impiegare quando l'impiego e' disposto su richiesta del concessionario ed il 90% nei casi in cui l'impiego del nuovo mezzo aereo e' richiesto dal Ministero concedente.
Art. 8
Le sovvenzioni di cui all'art. 1 sono concesse in base ad apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero dei trasporti e aviazione civile ed il concessionario nell'ambito di quanto disposto dal regio decreto-legge 18 ottobre 1923, n. 3176 e dal presente regolamento. Detta convenzione deve contenere, a titolo esemplificativo e non esclusivo i seguenti elementi: l'indicazione dei servizi di trasporto aereo di linea in concessione, oggetto della sovvenzione; il tipo degli aeromobili impiegati per l'esecuzione dei servizi e l'indicazione dei relativi costi chilometrici; la subordinazione della corresponsione della sovvenzione alla regolarita' e continuita' dei servizi stessi; la durata della convenzione che sara' di anni uno con possibilita' di proroga di anno in anno fino ad un massimo di anni cinque, salvo disdetta da darsi da una delle parti; l'ammontare annuo della sovvenzione; le modalita' di erogazione che, in caso di corresponsione di anticipi trimestrali, debbono prevedere il limite di questi ultimi costituito dai 9/10 della sovvenzione; i vari casi di risoluzione della convenzione e conseguente revoca della concessione della sovvenzione, sia per colpa del concessionario, sia per motivi ad esso non imputabili; la determinazione della cauzione oppure, ove sussistano, l'indicazione dei motivi che ne legittimano l'esonero.
Art. 9
Le convenzioni di cui al precedente art. 8, sono approvate e rese esecutive nella forma del decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio superiore dell'aviazione civile, udito il parere del Consiglio di Stato e su delibera del Consiglio dei Ministri.
LEONE ANDREOTTI - BOZZI - MALAGODI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 marzo 1973
Atti di Governo, registro n. 257, foglio n. 25. - VALENTINI
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