DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1973, n. 67

Type DPR
Publication 1973-01-23
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 16 dicembre 1929, n. 2162, con il quale l'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, con sede in Roma, venne eretta in ente morale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 30 maggio 1950, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1950, con il quale e' stato approvato il testo dello statuto dell'associazione; Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 22 novembre 1953, n. 1005 e in data 11 giugno 1963, n. 978, apportanti modificazioni al testo dello statuto suddetto; Viste le richieste presentate il 10 novembre 1969 e il 15 marzo 1971 dal presidente dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra per ottenere l'approvazione del nuovo testo di statuto deliberato dai congressi nazionali dell'associazione, svoltisi a Portoferraio dall'8 all'11 ottobre 1969 ed a Pescara il 17 novembre 1970; Visto l'art. 16 del codice civile e l'art. 4 delle disposizioni per l'attuazione dello stesso codice; Visto il regio decreto 19 aprile 1923, n. 850; Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27; Visti gli atti di istruttoria; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della prima sezione del 19 maggio 1972; Considerato che il Consiglio di Stato; su conforme avviso dell'autorita' di vigilanza, ha ritenuto giustificati i motivi addotti dalla associazione a sostegno della sua richiesta di approvare il nuovo testo di statuto, relativamente alla parte che non ha formato oggetto di rilievi, e di soprassedere alla richiesta di introduzione di ulteriori variazioni al testo; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: E' approvato il nuovo testo dello statuto dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra composto di centoventotto articoli, ad eccezione della lettera c) dell'art. 1 e dell'art. 45, per i quali devono intendersi tuttora in vigore i corrispondenti testi della lettera c) dell'art. 1 e dell'art. 46 del precedente statuto. Il nuovo testo di statuto, quale risulta dal testo deliberato dai sopra indicati congressi di Portoferraio e di Pescara, integrato dalla lettera c) dell'art. 1 e dall'art. 46 del precedente statuto, viene allegato, con visto del Presidente del Consiglio dei Ministri, al presente decreto, di cui costituisca parte integrante.

LEONE ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 marzo 1973

Atti di Governo, registro n. 257, foglio n. 28. - VALENTINI

Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra-art. 1

Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra Costituita il 29 aprile 1917 Eretta in ente morale con regio decreto 16 dicembre 1929, n. 2162 STATUTO Art. 1. L'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra ha sede in Roma, accoglie ed unisce tutti i mutilati ed invalidi di guerra d'Italia, ne rappresenta gli interessi morali e materiali e si propone: a) di ricordare il comune sacrificio, esempio d'amore e di dedizione alla Patria, monito operante per la eliminazione delle guerre, auspicio per il ristabilimento, nelle relazioni fra i popoli, dei superiori principi della giustizia e della umana solidarieta'; b) di alimentare fra i mutilati ed invalidi di guerra l'orgoglio del dovere compiuto, il sentimento della fratellanza e l'amore della liberta'; c) di tutelare gli interessi morali e materiali degli invalidi di guerra e di svolgere in ogni campo a loro favore, ogni possibile opera di assistenza e di aiuto; d) di intervenire presso i pubblici poteri e le amministrazioni pubbliche e private a sostegno dei diritti e degli interessi dei propri aderenti anche d'intesa con le organizzazioni di operai ed impiegati ed altre aventi il medesimo scopo. L'associazione e' estranea ed indipendente da qualsiasi partito ed azione di parte politica. Il simbolo dell'associazione e' costituito dalla bandiera nazionale, con nastro azzurro, portante nel bianco lo stemma associativo. Ne saranno forniti il comitato centrale, le sezioni, le sottosezioni, i fiduciariati e i gruppi aziendali.

Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra-art. 2

Art. 2. L'Associazione si compone di soci effettivi e' di soci d'onore.

Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra-art. 3

Art. 3. Sono ammessi a soci effettivi: a) i mutilati e gli invalidi di tutte le categorie di pensione che abbiano rivestito la qualifica di combattente o di partigiano combattente, nonche' i militari di cui alla [lettera d) dell'art. 2 della legge 18 marzo 1968, n. 313](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art2-letd), anche se non siano in godimento della pensione per averne fatto rinuncia; b) i minorati che abbiano conseguito per ferita riportata in combattimento o per esiti di congelamento l'assegno rinnovabile anche se scaduto o la indennita' una tantum classificata nella tabella B; c) coloro i quali pur non essendo in godimento di pensione di guerra o di assegno rinnovabile, siano insigniti del distintivo d'onore di mutilato di guerra e in possesso del relativo brevetto e gli altri minorati che, durante il servizio militare, per cause o fatti direttamente attinenti alla guerra hanno acquisito il diritto alla pensione di guerra.

Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra-art. 4

Art. 4. L'ammissione a socio e' subordinata ai precedenti penali e morali del richiedente i quali devono essere tali da non ledere la onorabilita' del cittadino. Tutti i soci sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonche' le direttive e le deliberazioni che, nell'ambito delle disposizioni medesime, sono emanate dagli organi dell'associazione. Essi, in ogni caso, debbono serbare condotta seria, dignitosa ed onesta ed ispirarsi, specie nelle relazioni con gli altri soci e con gli organi associativi, a quei principi di lealta' e di fraterna solidarieta' che stanno alla base del contenuto morale dell'associazione. Non possono inoltre entrare a far, parte di altre associazioni o di altri sodalizi che siano dichiarati dal comitato centrale in contrasto o in concorrenza con i fini e gli interessi dell'associazione. Non possono rivestire cariche sociali e gli invalidi infermi di mente per i quali sia stato nominato il legale rappresentante iscritti alla lettera A-bis n. 2 e F n. 7 di cui alla tabella E allegata alla [legge 18 marzo 1968, n. 313](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313), nonche' coloro che per la loro minorazione psichica mantengono un acclarato comportamento asociale. I predetti invalidi debbono tenere rapporti con gli organi associativi esclusivamente tramite il loro legale rappresentante.

Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra-art. 5

Art. 5. La qualita' di socio effettivo si perde per dimissioni, per cancellazione, per radiazione, per espulsione ai sensi e con le modalita' di cui al titolo IV, capo VII.

Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra-art. 6

Art. 6. Il titolo di socio d'onore puo' essere conferito dal comitato centrale a chi, non essendo socio effettivo, con servigi di eccezionale importanza si sia reso altamente benemerito della causa dei mutilati. Il socio d'onore e' iscritto in apposito albo, che sara' conservato presso la sede centrale. Il titolo di socio d'onore puo' essere dal comitato centrale revocato per ragioni di indegnita'. Il titolo puo', per speciali benemerenze, essere attribuito anche a citta' o altri enti pubblici o privati.

Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra-art. 7

Art. 7. L'associazione e' territorialmente organizzata in sezioni di cui fanno parte i soci effettivi secondo le rispettive residenze. Le sezioni hanno organi propri e sono collegati da organi regionali. Gli organi sezionali e regionali sono subordinati agli organi centrali.

Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra-art. 8

Art. 8. Sono organi centrali dell'associazione: a) il congresso; b) il comitato centrale; c) la commissione esecutiva; d) il presidente dell'associazione; e) il collegio centrale dei sindaci; f) il collegio dei probiviri. Sono organi periferici: a) il comitato regionale ed il delegato regionale; b) l'assemblea sezionale; c) il consiglio direttivo della sezione; d) il presidente della sezione; e) il collegio sezionale dei sindaci.

Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra-art. 9

Art. 9. Gli impiegati e salariati dell'associazione e dell'Opera nazionale invalidi di guerra non possono rivestire cariche sociali, ne' essere nominati fiduciari. La presente disposizione non e' applicabile per le sezioni all'estero.

Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra-art. 10

Art. 10. Il patrimonio sociale e' costituito dai beni immobili e mobili di proprieta' dell'associazione, dalle quote dei soci, dai proventi di iniziative di carattere economico e di concessioni di servizi pubblici, dai contributi ordinari e straordinari dello Stato e di altri enti, dalle oblazioni volontarie ed eventuali donazioni.

Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra-art. 11

Art. 11. Sono affidati in autonoma gestione delle sezioni: a) l'amministrazione e l'uso degli immobili di proprieta' dell'associazione ubicati nelle rispettive circoscrizioni territoriali nonche' dei relativi mobili, restando peraltro esclusi quelli gestiti direttamente dal comitato centrale; b) le quote dei rispettivi soci, nella misura fissata dal comitato centrale; c) le oblazioni e le donazioni fatte ed accettate per le singole sezioni; d) i proventi di concessioni di servizi pubblici e di altre iniziative di carattere economico assunte dalle sezioni; e) i contributi ordinari e straordinari concessi alle singole sezioni dagli organi centrali dell'associazione o da altri enti. Limitatamente a tale gestione ed ai fondi relativi, gli organi sezionali possono assumere e contrarre obbligazioni. Le concessioni e le iniziative di cui alla lettera d) debbono essere previamente autorizzate dalla commissione esecutiva.

Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra-art. 12

Art. 12. Il congresso e' costituito dai delegati di tutte le sezioni regolarmente costituite. Esso rappresenta l'organo supremo dell'associazione, e sono di sua esclusiva competenza: a) le modificazioni dello statuto; b) la nomina dei componenti del comitato centrale; c) la nomina del collegio centrale dei sindaci; d) la nomina del collegio dei probiviri. Esso, inoltre, puo' deliberare su tutte le questioni attinenti alla vita associativa, e segnare le direttive per l'opera che gli altri organi debbono svolgere per il raggiungimento dei fini sociali.

Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra-art. 13

Art. 13. Il congresso si riunisce in via ordinaria ogni tre anni per le nomine di cui, alle lettere b), c) e d) dell'articolo precedente. La riunione e' indetta almeno due mesi prima della scadenza del triennio, dal comitato centrale, il quale sceglie la sede in cui il congresso deve svolgersi e fissa l'ordine del giorno. Debbono essere iscritti all'ordine del giorno anche altri specifici argomenti su richiesta di almeno un quarto dei comitati regionali, purche' tale richiesta sia comunicata al presidente dell'associazione almeno 20 giorni prima della data di convocazione. Il congresso, inoltre, deve essere convocato per la nomina dei componenti del comitato centrale quando, per dimissioni od altre cause, il numero dei componenti medesimi non membri di diritto si sia ridotto a meno della meta'. In tali ipotesi la convocazione del congresso deve essere indetta immediatamente. In sede straordinaria il congresso puo' essere convocato tutte le volte che il comitato centrate lo ritiene necessario; la convocazione e' obbligatoria quando ne sia fatta richiesta da almeno la meta' delle sezioni.

Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra-art. 14

Art. 14. La convocazione del congresso e', a cura del presidente dell'associazione, comunicata, unitamente all'ordine del giorno, almeno due mesi prima per lettera raccomandata a tutte le sezioni regolarmente costituite, con l'invito a far designare dalle rispettive assemblee, ove non lo avessero gia' fatto, il proprio delegato e il delegato supplente che possa sostituirlo in caso di impossibilita' a raggiungere la sede del congresso. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 del precedente articolo, la lettera di convocazione del congresso puo' essere inviata sino a quindici giorni prima della data fissata per la convocazione stessa; ed e' ridotto ad otto giorni il termine di cui al terzo comma dell'articolo precedente. Ove nell'ordine del giorno vengano iscritti argomenti nuovi, a sensi del terzo comma dell'articolo precedente, deve essere data tempestiva comunicazione alle sezioni. Le sezioni dovranno inviare al congresso un solo delegato se abbiano fino a tremila soci; e un delegato in piu' per ogni tremila o frazione di tremila superiore a millecinquecento. Ogni delegato al congresso ha un voto per ogni cento soci o frazione di cento superiore a cinquanta. Nel caso di piu' delegati della stessa sezione ciascuno di essi disporra' di una eguale quota parte dei voti corrispondenti ai soci della sezione. I delegati debbono esprimere il voto personalmente. Le sezioni trasmettono al presidente dell'associazione, almeno trenta giorni prima della data in cui e' convocato il congresso, copia autentica dell'elenco dei soci regolarmente iscritti alla data dell'assemblea ed in regola col pagamento della quota di tesseramento, e copia del verbale di nomina dei delegati. Nei casi in cui, ai sensi del secondo comma, la lettera di convocazione del congresso non e' inviata nel termine fissato dal primo comma, il presidente dell'associazione, nella stessa lettera, fissa il termine per la trasmissione dei detti atti e, nei casi di urgenza, puo' anche disporre che essi siano presentati direttamente alla presidenza del congresso.

Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra-art. 15

Art. 15. Intervengono al congresso e partecipano alle relative discussioni, ma senza voto deliberativo, tutti i componenti in carica del comitato centrale del collegio dei sindaci e di quello dei probiviri. Possono essere invitati a partecipare al congresso, in qualita' di osservatori, rappresentanti di uffici, di enti che svolgono una attivita' attinente ai problemi dei mutilati ed invalidi di guerra e di associazioni combattentistiche.

Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra-art. 16

Art. 16. Almeno quindici giorni prima della data fissata per l'apertura del congresso e, nei casi di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 13, almeno Otto giorni prima, e' trasmessa a ciascuna sezione copia di tutte le relazioni, che sugli argomenti segnati all'ordine del giorno, il comitato centrale riterra' di compilare.

Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra-art. 17

Art. 17. Il congresso, dichiarato aperto dal presidente dell'associazione, elegge nel proprio seno l'ufficio di presidenza, il quale sara' composto di un presidente, di tre vice presidenti di sei, scrutatori; di due segretari e ai quattro questori; nonche' la commissione di verifica dei poteri composta di cinque membri. Per le nomine di cui al comma precedente, nonche' per la nomina di ogni, altra commissione che si ritenesse opportuno di costituire per il miglior svolgimento dei lavori del congresso, tutti indistintamente i delegati hanno un solo voto.

Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra-art. 18

Art. 18. Il congresso, su proposta dell'ufficio di presidenza, puo', prima dell'inizio delle discussioni, approvare un regolamento per lo svolgimento dei propri lavori. In mancanza, questi sono diretti e disciplinati dal presidente, del congresso secondo le consuetudini. In ogni caso la presidenza del congresso puo' disporre, che altri congressisti, da essa nominati, coadiuvino gli scrutatori negli scrutini di votazioni segrete.

Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra-art. 19

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