LEGGE 19 marzo 1973, n. 70

Type Legge
Publication 1973-03-19
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico I titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi per allievi ufficiali di complemento nei ruoli dell'Aeronautica militare sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa. Con determinazione ministeriale sono stabiliti i ruoli e le specialità ai quali gli specifici titoli di studio danno accesso. Qualora lo stesso titolo di studio consenta l'accesso a più ruoli o a più specialità, è in facoltà della Amministrazione disporre a quale ruolo o a quale specialità i giovani devono essere assegnati, in relazione alle necessità organiche e tenuto conto delle qualità fisiche e attitudinali degli stessi. Sono abrogate le disposizioni che risultino in contrasto o comunque incompatibili con quelle della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 19 marzo 1973 LEONE ANDREOTTI - TANASSI - MALAGODI Visto, il Guardasigilli: GONELLA

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