LEGGE 28 marzo 1973, n. 87
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico È autorizzata la spesa di lire 6 miliardi a integrazione della somma di lire 20 miliardi assegnata all'Istituto centrale di statistica ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 gennaio 1969, n. 14, per i lavori connessi alla esecuzione nel 1970 del secondo censimento generale dell'agricoltura e nel 1971 dell'undicesimo censimento generale della popolazione e del quinto censimento generale dell'industria. L'onere verrà fronteggiato a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, all'uopo intendendosi prorogato il termine di utilizzo delle disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 marzo 1973 LEONE ANDREOTTI - TAVIANI - MALAGODI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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