LEGGE 28 marzo 1973, n. 88

Type Legge
Publication 1973-03-28
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il contributo annuo a favore dell'ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo, di cui all'articolo 3 della legge 21 ottobre 1950, n. 991, e all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1967, n. 1226, è elevato a lire 300 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1973.

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