LEGGE 28 marzo 1973, n. 88
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il contributo annuo a favore dell'ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo, di cui all'articolo 3 della legge 21 ottobre 1950, n. 991, e all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1967, n. 1226, è elevato a lire 300 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1973.
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