LEGGE 28 marzo 1973, n. 89
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata la concessione, a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, di un contributo straordinario di lire 300 milioni nell'anno 1972 e di lire 350 milioni in ciascuno degli anni dal 1973 al 1975, nelle spese che l'ente medesimo dovrà sostenere per l'esercizio e la manutenzione ordinaria degli acquedotti dell'Agri, del Basento e del Caramola, nella Basilicata.
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