LEGGE 30 marzo 1973, n. 92

Type Legge
Publication 1973-03-30
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA.

la seguente legge:

Art. 1

Al pagamento dell'indennità di compensazione di cui al regolamento n. 1215/70 del 29 giugno 1970 del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee e al relativo regolamento di applicazione n. 1483/70 del 24 luglio 1970 della Commissione delle Comunità europee, concernenti la corresponsione di una indennità per le quantità di risone giacenti alla fine della campagna di commercializzazione 1969-1970, provvede l'Ente nazionale risi, nella sua qualità di organismo d'intervento nel particolare settore. Ai fini della corresponsione delle indennità di compensazione di cui al precedente comma, i detentori del prodotto sono tenuti, in conformità delle norme emanate in proposito dai competenti organi comunitari e con le modalità all'uopo stabilite dall'Ente nazionale risi, a denunciare le quantità di prodotto rimaste invendute alla fine della campagna di commercializzazione. L'Ente nazionale risi, nella sua qualità di organismo d'intervento nel settore risiero, effettua i controlli di competenza e, dopo aver corrisposto agli aventi diritto l'indennità di compensazione, rimette per il rimborso, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il rendiconto e la relativa documentazione della spesa sostenuta. Coloro che non abbiano effettuata la denuncia decadono dal beneficio dell'indennità di compensazione. Sono applicabili le disposizioni penali previste dagli ultimi due commi dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 645, convertito nella legge 26 novembre 1969, n. 829.

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