LEGGE 30 marzo 1973, n. 93
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le Regioni a statuto ordinario possono protrarre fino al 31 dicembre 1973 la durata dell'esercizio finanziario 1972 ai fini dell'accertamento delle entrate e dell'impegno delle spese di competenza previste nel bilancio stesso e per apportare al medesimo, entro il termine di cui sopra, le variazioni eventualmente necessarie. La protrazione dell'esercizio e le eventuali variazioni al bilancio 1972 sono adottate con leggi delle Regioni. Per le Regioni che si avvalgono della facoltà di cui al primo comma, i termini di chiusura e di rendiconto dell'esercizio finanziario sono prorogati di eguale periodo.
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