DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 116
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visti gli articoli 19 e 109 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la commissione speciale per le norme di attuazione prevista dal secondo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di scuola materna e di istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale ed artistica), ((...)), esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale, sono esercitate, nell'ambito del proprio territorio, dalla provincia di Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 dello statuto e con l'osservanza delle norme del presente decreto. Resta ferma la competenza dello Stato in materia di stato giuridico ed economico del personale insegnante - ispettivo, direttivo e docente - di ruolo e' non di ruolo, ((di cui al successivo art. 12)).
Art. 2
Sono esercitate dalla provincia di Bolzano le attribuzioni degli organi dello Stato concernenti il Consorzio provinciale per la istruzione tecnica di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1946, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni. Sono, inoltre, esercitate dalla provincia le funzioni amministrative degli organi dello Stato in ordine agli altri enti, istituzioni ed organizzazioni locali operanti nella materia di cui al precedente art. 1. In caso di soppressione con legge provinciale degli enti previsti nei precedenti commi, il personale dipendente e' trasferito alla provincia conservando integralmente la posizione giuridico-economico acquisita. I beni mobili ed immobili sono trasferiti al patrimonio della provincia.
Art. 3
Le scuole di istruzione elementare e secondaria della provincia di Bolzano hanno carattere statale. I titoli di studio conseguiti nelle predette scuole sono validi a tutti gli effetti.
Art. 4
All'istituzione di scuole elementari e di istituti e scuole d'istruzione secondaria, ((nonche' dei corsi finalizzati al rilascio di titoli di studio)), provvede la provincia in base a piani da essa predisposti e d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione in ordine agli oneri per il personale a carico dello Stato e alle conseguenti variazioni degli organici delle scuole di istruzione elementare e secondaria. Le variazioni degli organici sono disposte dai competenti organi dello Stato.
Art. 5
La vigilanza sugli istituti dotati di autonomia amministrativa, per la parte relativa alla gestione di fondi erogati a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la retribuzione del personale direttivo e docente, e' esercitata nei modi previsti dalle vigenti disposizioni.
Art. 6
Nelle scuole elementari e secondarie in lingua italiana e' obbligatorio l'insegnamento della lingua tedesca; nelle corrispondenti scuole in lingua tedesca e' obbligatorio l'insegnamento della lingua italiana. L'insegnamento della seconda lingua, italiana o tedesca, nelle scuole elementari ha inizio dalla seconda o dalla terza classe, secondo quanto sara' stabilito con legge provinciale, ai sensi del primo comma dell'articolo 19 dello statuto. L'insegnamento della seconda lingua, impartito in misura tale da assicurarne una adeguata conoscenza, fa parte integrante del piano di studi di ciascun tipo di scuola. ((Per l'insegnamento della seconda lingua e' richiesta una adeguata conoscenza della lingua d'insegnamento della scuola in cui si presta servizio, da accertarsi a norma del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Nei confronti del personale non di ruolo il relativo attestato conserva validita' oltre il sesto anno dalla data del conseguimento, anche ai fini dell'accesso al ruolo, sempreche' gli interessati continuino a prestare servizio in qualita' di docenti non di ruolo o si trovino inclusi nelle relative graduatorie. L'accertamento di cui al precedente comma e' richiesto anche per l'esercizio della funzione ispettiva di cui al successivo art. 14. Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 47, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417)).
Art. 7
Nelle scuole elementari e secondarie delle localita' ladine della provincia di Bolzano l'insegnamento e' impartito, ai sensi del secondo comma dell'art. 19 dello statuto, su basi paritetiche di orario e di esito finale, in lingua italiana e in lingua tedesca. Nelle predette scuole secondarie le discipline da impartirsi nell'una e nell'altra lingua sono stabilite dalla provincia, previo parere del Consiglio scolastico, e, in ordine alle eventuali conseguenti variazioni degli organici del personale docente, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione. Nelle scuole elementari e secondarie di cui al precedente primo comma la lingua ladina e' usata quale strumento d'insegnamento. Nelle scuole materne e nella prima classe delle scuole elementari delle localita' ladine, per avviare gradualmente gli alunni alla conoscenza della terza lingua, gli insegnanti usano il ladino e la lingua parlata dagli alunni stessi in famiglia. Dalla seconda sino alla quinta classe delle scuole elementari e' insegnata anche la lingua ladina. ((Nelle scuole secondarie i competenti organi della scuola stabiliscono le modalita' relative all'uso della lingua ladina quale strumento d'insegnamento e sono autorizzati ad istituire corsi integrativi per l'insegnamento della lingua e cultura ladina)).
Art. 8
Il diritto del padre o di chi ne fa le veci di decidere l'iscrizione nelle scuole dei diversi gruppi linguistici non puo' avere in alcun modo influenza sulla lingua d'insegnamento prevista per le diverse scuole.
Art. 9
Il progetto di modifica dei programmi d'insegnamento e di esame e' comunicato al Ministro per la pubblica istruzione per il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione previsto dall'art. 19, comma ottavo, dello statuto. A tal fine il Consiglio superiore e' integrato da un rappresentante della provincia. La provincia adotta le modifiche dei programmi di insegnamento e di esame con propria legge. ((La provincia dispone idonei interventi per adeguare la preparazione scolastica, secondo i programmi d'insegnamento di cui al precedente primo comma, degli studenti cittadini italiani provenienti da scuole funzionanti fuori della provincia di Bolzano. La modifica dei programmi di cui al precedente primo comma e' da intendere nel senso che puo' riguardare anche gli orari d'insegnamento)).
Art. 10
Nel Conservatorio di musica di Bolzano possono essere istituiti nuovi corsi di insegnamento, consoni alle tradizioni delle popolazioni locali, per il conseguimento di diplomi diversi da quelli stabiliti dall'ordinamento in vigore: All'istituzione dei corsi di cui al precedente comma provvede la provincia, previo parere della competente sezione del Consiglio superiore delle antichita' e belle arti ai sensi del precedente art. 9, e d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione agli effetti di cui all'art. 4 del presente decreto.
Art. 11
Le norme per l'attuazione delle leggi sugli esami di stato sono emanate dalla provincia, sentito il Ministero della pubblica istruzione, e sono comunicate al predetto Ministero in tempo utile per la nomina delle commissioni d'esame.
Art. 12
Il personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole elementari e delle scuole ed istituti d'istruzione secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale, e artistica), compreso il personale insegnante ((dei corsi di cui al precedente art. 4, primo comma)), e' statale a tutti gli effetti e ad esso si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico e di carriera in vigore per il personale ispettivo, direttivo e docente delle corrispondenti scuole statali. Per l'accesso ai ruoli del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di istruzione elementare e secondaria in lingua italiana e di quelle in lingua tedesca, nonche' ai ruoli del personale docente della seconda lingua, e' richiesta, oltre al possesso dei prescritti requisiti, l'appartenenza al corrispondente gruppo linguistico. ((Il personale docente di seconda lingua, italiana o tedesca, della scuola secondaria e' ammesso a partecipare ai concorsi a posti di preside delle corrispondenti scuole, rispettivamente, in lingua italiana o in lingua tedesca)). Fermo restando il requisito dell'appartenenza al gruppo ladino per l'insegnamento nelle scuole elementari delle localita' ladine, l'accesso alle cattedre in lingua italiana e a quelle in lingua tedesca delle scuole secondarie delle localita' stesse e riservato ai cittadini di lingua materna corrispondente. I cittadini appartenenti al gruppo ladino delle predette localita' possono accedere alle cattedre in lingua italiana e in lingua tedesca e hanno titolo alla nomina con precedenza assoluta. ((Ai ruoli di cui al precedente secondo comma possono accedere anche i cittadini appartenenti al gruppo ladino in possesso del prescritto titolo di studio o di abilitazione secondo l'ordinamento vigente, i quali abbiano superato le prove di cui all'ultimo comma del presente articolo ed abbiano conseguito un titolo di studio finale rilasciato da una scuola secondaria superiore delle localita' ladine oppure da una scuola secondaria superiore nella quale l'insegnamento e' impartito nella stessa lingua in cui dovranno svolgere la loro attivita'. L'accesso ai ruoli del personale ispettivo e direttivo delle scuole delle localita' ladine e' riservato al personale di ruolo in servizio nelle predette scuole che sia in possesso dei prescritti requisiti. A decorrere dall'entrata in vigore della presente norma, per l'accesso all'insegnamento nelle scuole secondarie delle localita' ladine e' richiesta la conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina, da comprovare, per le lingue italiana e tedesca, ai sensi del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e, per quella ladina, mediante un colloquio da svolgere davanti ad apposita commissione nominata dall'intendente scolastico delle scuole delle localita' ladine)).
Art. 13
Per l'insegnamento nelle scuole elementari della provincia di Bolzano sono previsti i seguenti ruoli: a) ruolo degli insegnanti delle scuole elementari: in lingua italiana; b) ruolo degli insegnanti delle scuole elementari in lingua tedesca; c) ruolo degli insegnanti di lingua italiana nelle scuole elementari in lingua tedesca; d) ruolo degli insegnanti di lingua tedesca nelle scuole elementari in lingua italiana; e) ruolo degli insegnanti delle scuole elementari delle localita' ladine. ((L'orario obbligatorio d'insegnamento degli insegnanti appartenenti ai ruoli di cui alle lettere c) e d) del precedente primo comma e' di 18 ore settimanali, che costituiscono posto d'insegnamento per la determinazione degli organici dei predetti ruoli. Nei casi nei quali non sia possibile costituire un posto d'insegnamento ai sensi del precedente comma, alla copertura delle ore residue si provvede, ove necessario, mediante la nomina di personale docente non di ruolo)). I posti vacanti nel ruolo di cui alla lettera c) sono conferiti mediante concorsi per titoli ed esami riservati ai cittadini di lingua materna italiana in possesso del prescritto titolo di studio. I posti vacanti nel ruolo di cui alla lettera d) del primo comma sono conferiti mediante concorsi per titoli ed esami riservati ai cittadini di lingua tedesca in possesso del prescritto titolo di studio. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 4 DICEMBRE 1981, N. 761)) Ai concorsi per posti di direttore didattico delle scuole elementari in lingua italiana sono ammessi anche gli insegnanti appartenenti al ruolo di cui alla lettera c); a quelli per posti di direttore didattico delle scuole elementari in lingua tedesca sono ammessi anche gli insegnanti appartenenti al ruolo di cui alla lettera d). ((Gli aspiranti ad un posto non di ruolo di cui alle lettere a) e c) del primo comma, che abbiano conseguito il prescritto titolo di studio in un istituto di lingua diversa da quella in cui dovranno svolgere la loro attivita', oppure in un istituto delle localita' ladine, debbono superare un esame consistente in prove scritte ed orali sulla conoscenza della lingua e letteratura italiana e della relativa didattica, in conformita' dei programmi vigenti per il conseguimento dei diplomi di abilitazione rilasciati da istituti magistrali con lingua di insegnamento italiana. Gli aspiranti ad un posto non di ruolo di cui alle lettere b) e d) del primo comma, che abbiano conseguito il prescritto titolo di studio di un istituto di lingua diversa da quella in cui dovranno svolgere la loro attivita', oppure in un istituto delle localita' ladine, debbono superare un esame consistente in prove scritte ed orali sulla conoscenza della lingua e letteratura tedesca e della relativa didattica, in conformita' dei programmi vigenti per il conseguimento dei diplomi di abilitazione rilasciati da istituti magistrali con lingua d'insegnamento tedesca. Gli esami di cui ai precedenti due commi si svolgono davanti ad apposita commissione nominata rispettivamente dal sovraintendente scolastico e dal competente intendente scolastico. Gli aspiranti ad un posto non di ruolo di cui alla lettera e) del primo comma debbono dimostrare di conoscere le lingue italiana, tedesca e ladina mediante esame da svolgersi innanzi ad apposita commissione nominata dall'intendente delle predette scuole. I programmi di esame dei concorsi a posti di ruolo nelle scuole elementari delle localita' ladine debbono assicurare l'accertamento della conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina)).
Art. 14
((Per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, relative all'insegnamento della seconda lingua nelle scuole della provincia di Bolzano sono istituiti due posti di ispettore tecnico periferico di cui uno per il settore dell'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole elementari e secondarie in lingua italiana e l'altro per il settore dell'insegnamento della lingua italiana nelle scuole elementari e secondarie in lingua tedesca. I predetti ispettori tecnici sono assegnati rispettivamente presso la sovrintendenza scolastica e presso l'intendenza scolastica delle scuole di lingua tedesca. Ai concorsi per l'accesso ai posti di cui al primo comma sono ammessi, purche' in possesso dei requisiti di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, rispettivamente i docenti di seconda lingua tedesca nonche' i direttori didattici e i presidi delle scuole in lingua tedesca ovvero i docenti di seconda lingua italiana nonche' i direttori didattici e i presidi delle scuole in lingua italiana)).
Art. 15
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