La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'autorizzazione e le norme di cui alla legge 28 ottobre 1970, n. 777, e successive modificazioni, e alla legge 6 dicembre 1971, n. 1038, sono prorogate fino al 31 dicembre
1973.I compensi corrisposti in applicazione della presente legge saranno assorbiti da eventuali miglioramenti economici concessi ai dipendenti dell'amministrazione dello Stato, anche prima del termine sopra indicato.