DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1973, n. 156
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, che delega il Governo a provvedere, entro il 31 dicembre 1973, alla raccolta in testi unici, aventi valore di leggi ordinarie, delle disposizioni in vigore concernenti le singole materie, apportando ove d'uopo alle stesse le modificazioni ed integrazioni necessarie per il loro coordinamento ed ammodernamento ai fini di una migliore accessibilita' e comprensibilita' delle norme medesime;
Visto il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, che approva il codice postale e delle telecomunicazioni e successive modificazioni ed integrazioni;
Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e la giustizia, per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per i trasporti e l'aviazione civile, per le poste e le telecomunicazioni e per la marina mercantile; Decreta:
Art. 1
E' approvato il testo unico, allegato al presente decreto, relativo alle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
Art. 2
Le norme di esecuzione del testo unico saranno emanate, con uno o piu' provvedimenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino all'emanazione di tali norme si applicano le vigenti disposizioni regolamentari in quanto compatibili.
Art. 3
Le norme del testo unico entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle dell'allegato testo unico.
LEONE ANDREOTTI - GONELLA - TAVIANI - VALSECCHI - MALAGODI - TANASSI - BOZZI - GIOIA - LUPIS Visto: il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti addi' 30 aprile 1973
Atti di Governo, registro n. 257, foglio n. 124 - CARUSO
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 1
CODICE POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI Art. 1. (Esclusivita' dei servizi postali ((. . .)) ). Appartengono in esclusiva allo Stato nei limiti previsti dal presente decreto: i servizi di raccolta trasporto e distribuzione della corrispondenza epistolare; i servizi di trasporto di pacchi e colli; ((. . .)). (5) (14) (27)
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 2
Art. 2. Competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni Quando la legge non dispone diversamente, i provvedimenti in materia postale, di bancoposta ((. . .)) nella Repubblica rientrano nella competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 3
Art. 3. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 4
Art. 4. Concessione dei servizi Ai servizi previsti dal presente decreto l'Amministrazione puo' provvedere anche mediante concessioni.
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 5
Art. 5. Sospensione o limitazione dei servizi Assunzione di quelli dati in concessione Il Governo della Repubblica, per grave necessita' pubblica, puo' disporre la sospensione dei servizi o limitare i servizi stessi da chiunque gestiti, ovvero assumere temporaneamente i servizi dati in concessione. Nessuna indennita' speciale e' dovuta in tali casi al concessionario, salva l'attribuzione di quanto stabilito negli atti di concessione. Il provvedimento e' emanato con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri.
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 6
Art. 6. ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259) ((42))
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 7
Art. 7. ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 26 APRILE 1983, N. 130](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-04-26;130) ((39))
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 8
Art. 8. Tariffe per i servizi postali, di bancoposta ((. . .)) internazionali Le tariffe per i servizi postali e di bancoposta internazionali sono stabilite dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, in base alle convenzioni internazionali o agli accordi con le amministrazioni estere interessate. ((COMMA SOPPRESSO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259))).
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 9
Art. 9. Accordi internazionali Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, indipendentemente dalle norme della convenzione postale universale, ((. . .)) e degli accordi internazionali, ha la facolta' di stipulare particolari convenzioni con amministrazioni estere o gestori esteri riconosciuti, per regolare, nell'interesse comune, i servizi previsti dal presente decreto. ((COMMA SOPPRESSO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259))). ((COMMA SOPPRESSO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259))). ((COMMA SOPPRESSO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259))). ((COMMA SOPPRESSO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259))). ((COMMA SOPPRESSO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259))). ((COMMA SOPPRESSO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259))).
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 10
Art. 10. Segretezza della corrispondenza e di qualsiasi comunicazione od operazione postale ((. . .)) La liberta' e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione puo' avvenire soltanto per atto motivato dell'autorita' giudiziaria. I funzionari e gli agenti dell'Amministrazione ne sono responsabili e vigilano nell'ambito della propria competenza perche' siano rigorosamente osservate. E' vietato alle persone addette ai servizi postali, di bancoposta ((. . .)), gestiti dallo Stato o in concessione, di dare a terzi informazioni scritte o verbali sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenze, di comunicazioni o di messaggi nonche' sulle operazioni richieste od eseguite, tranne che nei casi previsti dalla legge. Nessuno puo' prendere visione od ottenere copia della corrispondenza in genere, ad eccezione del mittente, del destinatario, dei loro eredi e dei loro rappresentanti legali, nonche' delle altre persone indicate dalla legge.
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 11
Art. 11. Comunicazioni postali ((. . .)) vietate Non sono ammessi le corrispondenze postali, telegrafiche, radiotelegrafiche e messaggi che possano costituire pericolo alla sicurezza dello Stato o recare danno alle persone ed alle cose o che costituiscano esse stesse reato punibile d'ufficio. Non sono altresi' ammesse, salvo quanto disposto nei due ultimi commi del presente articolo, le corrispondenze di cui al precedente comma, che siano contrarie al buon costume o contengano frasi, parole, disegni ingiuriosi, scurrili o denigratori a chiunque riferiti. L'ufficio postale, ove nel testo delle corrispondenze aperte, che in base alle vigenti disposizioni siano soggette a verifica, o sull'involucro delle corrispondenze chiuse riscontri gli elementi di cui al primo comma deve inviare immediatamente la corrispondenza stessa al pretore chiedendogli di pronunciarsi sull'inoltrabilita' della corrispondenza medesima. Il pretore, senza pregiudizio dell'eventuale azione penale, decide entro 24 ore con decreto motivato se la corrispondenza debba avere corso, sentendo il mittente ove egli sia identificabile e sempre che le circostanze lo consiglino. Il decreto del pretore deve essere notificato nello stesso giorno dell'emanazione all'ufficio postale che ha inoltrato lo oggetto e al mittente che sia stato identificato. Avverso il decreto del pretore il mittente puo' proporre ricorso al tribunale, che decide con sentenza in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e previe deduzioni scritte della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni competente per territorio o di un funzionario da essa delegato. Nel caso che nel testo dei telegrammi si riscontrino gli elementi di cui al secondo comma, l'ufficio postale invita il mittente a sottoscrivere l'invio di cui trattasi previo accertamento dell'identita' personale del mittente stesso. In caso di rifiuto ad ottemperare a detto invito si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto del presente articolo.
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 12
Art. 12. Persone addette ai servizi postali, di bancoposta ((. . .)) Le persone addette ai servizi postali, di bancoposta ((. . .)), anche se dati in concessione ad uso pubblico, sono considerate pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio, secondo la natura delle funzioni loro affidate, in conformita' degli [articoli 357](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art357) e [358 del codice penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art358).
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 13
Art. 13. Contravvenzioni in materia postale ((. . .)) Per le contravvenzioni punibili con la sola pena dell'ammenda e' ammessa l'oblazione in sede amministrativa prima che sia iniziato il dibattimento, per somme non inferiori al minimo dell'ammenda. La competenza a decidere sulla domanda di oblazione spetta, rispettivamente, ai direttori provinciali delle poste e delle telecomunicazioni per le contravvenzioni in materia di servizi postali, di bancoposta, ((. . .)).
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 14
Art. 14. Diritto del mittente nei confronti dell'Amministrazione Nei confronti dell'Amministrazione e a tutti gli effetti del presente decreto le corrispondenze, i pacchi postali ed i vaglia si considerano di proprieta' del mittente fino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 15
Art. 15. Divieto di accordare esenzioni, riduzioni delle tasse postali, telegrafiche, e di agevolazioni tariffarie E' vietato accordare franchigie od esenzioni delle tasse postali e telegrafiche, nonche' riduzioni delle medesime ed agevolazioni tariffarie oltre i casi ed i limiti stabiliti nel presente decreto.
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 16
Art. 16. Franchigia postale e telegrafica Spetta al Presidente della Repubblica la franchigia postale, tanto per le corrispondenze in partenza quanto per quelle in arrivo. Spetta, altresi', la franchigia, sul percorso interno, per i telegrammi spediti dal Presidente della Repubblica.
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 17
Art. 17. Esenzioni, riduzioni ed agevolazioni in applicazione di accordi internazionali Sono concesse le esenzioni dalle tasse postali ((. . .)) nonche' le riduzioni delle tasse medesime e le agevolazioni tariffarie previste negli accordi internazionali.
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 18
Art. 18. Criteri e modalita' di pagamento delle tasse postali e telegrafiche delle corrispondenze ufficiali delle amministrazioni dello Stato Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, possono essere stabiliti nei confronti delle amministrazioni dello Stato particolari criteri e modalita' per il pagamento all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni delle tasse relative alle corrispondenze.
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 19
Art. 19. Divieto di prestazioni gratuite Sono abrogate tutte le norme per le quali l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' tenuta ad effettuare a titolo in tutto o in parte gratuito prestazioni per conto di amministrazioni dello Stato o di enti ed istituti. La specificazione dei servizi nei cui confronti trova applicazione il disposto del precedente comma nonche' la disciplina dei relativi rapporti ai fini anche della determinazione dei corrispettivi dovuti dalle amministrazioni statali interessate, saranno effettuate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro. Per i servizi resi dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ad enti ed istituti, il rimborso all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dei costi da essa sostenuti per le prestazioni stesse, sara' regolato in base a speciali convenzioni annuali con gli enti ed istituti medesimi, rese esecutive mediante decreti del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni. Sui problemi relativi alla determinazione dei costi da rimborsare ai sensi dei precedenti commi, e sentito il parere di una commissione nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quelli per il bilancio e per il tesoro, presieduta da un magistrato del Consiglio di Stato, designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e composta di un funzionario del Ministero del bilancio, un funzionario del Ministero del tesoro e due funzionari del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Per le prestazioni rese alle amministrazioni statali, enti diversi e privati, quando per esse non siano stabiliti appositi canoni, sono a carico dell'amministrazione, ente o privato, oltre alle spese richieste dalle prestazioni stesse, anche le quote di surrogazione del personale e la quota di spese generali stabilite con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 20
Art. 20. Reclamo - Termini di decadenza - Azione giudiziaria Il reclamo per oggetti o somme affidati all'Amministrazione o per ottenere le indennita' o i rimborsi previsti dal presente decreto deve essere presentato, sotto pena di decadenza, nel termine perentorio stabilito per i singoli servizi. Salvo quanto previsto dal successivo art. 21 l'azione giudiziaria contro l'Amministrazione per i servizi postali, di bancoposta ((. . .)) regolati con il presente decreto non puo' essere proposta se prima non sia stato presentato reclamo in via amministrativa a norma del comma precedente e non siano trascorsi sei mesi ove entro tale termine l'Amministrazione non abbia provveduto. L'azione stessa si prescrive in tre anni. (18) -------------- AGGIORNAMENTO (18) La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 18 gennaio 1991, n. 15 (in G.U. 1a s.s. 23/01/1991, n. 4), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non prevede l'esperibilita' dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo reclamo in via amministrativa."
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 21
Art. 21. Azione civile contro l'Amministrazione Nel caso di procedimento penale concernente una operazione che abbia comunque attinenza coi servizi postali, di bancoposta ((. . .)), se dopo la pronunzia della sentenza penale venga esercitata l'azione civile contro l'Amministrazione, l'azione non puo' essere proposta prima che siano trascorsi sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza pronunziata dal magistrato penale, salvo quanto disposto dagli articoli 31 e 103.
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 22
Art. 22. Accertamento delle contravvenzioni L'accertamento delle contravvenzioni spetta, oltre che agli organi di polizia giudiziaria, anche agli impiegati ed agenti incaricati di vigilare sull'osservanza delle norme e modalita' relative ai servizi postali ((. . .)), gestiti dalle aziende dipendenti dal Ministero delle poste ((. . .)).
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 23
Art. 23. Danneggiamento Chiunque esplichi attivita' che rechi, in qualsiasi modo, danno ai servizi postali ((. . .)) od alle opere ed agli oggetti ad essi inerenti e' punito ai sensi dell'[art. 635, n. 3, del codice penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art635-num3).
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 24
Art. 24. Sequestro, pignoramento ed opposizione Gli oggetti e le somme affidate all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ad eccezione delle corrispondenze non epistolari e dei pacchi, non sono soggetti a sequestro, ne' a pignoramento salvo i provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. Nei casi di sequestro e di opposizione, ammessi dal presente decreto, la consegna e il pagamento non possono essere effettuati che alle persone indicate dall'autorita' giudiziaria. Per i falliti si applicano le disposizioni sulla disciplina del fallimento, approvate con [regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267). I precedenti commi, in quanto compatibili, si applicano anche ai telegrammi, messaggi e simili.
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 25
Art. 25. Tutela degli ambienti di lavoro e di produzione del pubblico servizio Chiunque distrugga, disperda, deteriori o renda, in tutto o in parte, inservibili oggetti e congegni destinati al servizio postale ((. . .)) e' punito ai sensi dell'[art. 635, n. 3 del codice penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art635-num3). Chiunque, fuori del caso previsto dal comma precedente, deturpi o imbratti oggetti e congegni destinati al servizio postale ((. . .)), e' punito ai sensi dell'[art. 639 del codice penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art639), ma si procede d'ufficio.
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 26
Art. 26. Impignorabilita' ed insequestrabilita' dei beni destinati ai servizi postali ((. . .)) Non possono essere pignorati, ne' sequestrati i mobili, i veicoli, gli strumenti, il denaro, le carte-valori ed in genere gli oggetti comunque destinati od adibiti ai servizi postali e delle telecomunicazioni, gestiti direttamente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici. ((39)) La norma si applica anche nei confronti degli assuntori dei servizi postali eseguiti per conto dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 27
Art. 27. Servizi espletati dall'Amministrazione postale L'Amministrazione esercita i seguenti servizi: a) raccolta, trasporto e distribuzione delle corrispondenze; b) trasporto e distribuzione dei picchi. L'Amministrazione esercita anche i servizi accessori e gli altri indicati nel regolamento o che le siano affidati mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri.
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 28
Art. 28. Determinazione dell'indennita' per le corrispondenze ed i pacchi affidati alla posta L'ammontare dell'indennita' per la corrispondenza e gli oggetti affidati alla posta, nei casi in cui essa e' dovuta a norma del presente decreto, e' determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri. (13) ((21))
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 29
Art. 29. Concessione di servizi postali Il direttore provinciale delle poste ha facolta' di dare in concessione, nelle forme stabilite dal regolamento, i seguenti servizi: 1) accettazione e recapito (per espresso) di corrispondenze epistolari entro i confini del comune di loro provenienza; ((29)) 2) recapito con mezzi propri, da parte di banche, ditte, istituti ed enti in genere e loro agenzie o succursali, delle proprie corrispondenze epistolari entro i confini dei rispettivi comuni nei quali risiedono; 3) recapito delle corrispondenze ordinarie e raccomandate per espresso; 4) esercizio dei casellari, aperti o chiusi, per la distribuzione delle corrispondenze; 5) impianti di comunicazioni dirette pneumatiche con gli uffici postali e telegrafici collegati alla rete di posta pneumatica dello Stato; 6) trasporto di pacchi e colli, soggetti alla disposizione dell'art. 1 del presente decreto, di peso fino a 20 chilogrammi. La concessione per i servizi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) e' accordata con ordinanza del direttore provinciale delle poste in base ad appositi capitolati preventivamente approvati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione. La concessione, di cui al n. 6), risulta da apposito attestato rilasciato dal direttore provinciale delle poste. Le concessioni non possono essere cedute a terzi senza il consenso dell'Amministrazione.
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 30
Art. 30. Concessioni postali - Inadempienza Il direttore provinciale delle poste, nell'ambito della sua competenza territoriale, oltre che per inadempienza alle clausole della concessione, ha in ogni tempo facolta' di sospenderne l'esercizio o revocarla per ragioni di pubblico interesse o per mancanza di fiducia. Il direttore provinciale determina se e in quale misura sia dovuto un indennizzo. La concessione e' revocata quando nei confronti del concessionario sia stata pronunciata dichiarazione di fallimento o sentenza di condanna che importi l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o sia stata disposta la cancellazione dal registro tenuto dalla camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato.
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 31
Art. 31. Oblazione amministrativa delle contravvenzioni Per i reati preveduti dal presente decreto in materia postale e puniti con la sola pena dell'ammenda, i contravventori possono chiedere di essere ammessi all'oblazione in sede amministrativa, entro il termine di dieci giorni da quello in cui il reato e' stato contestato ovvero dalla notificazione dell'accertamento del reato stesso. La domanda di oblazione deve essere diretta al direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni nella cui circoscrizione e' stata commessa la contravvenzione. Il direttore provinciale ammette il contravventore all'oblazione, intimando a quest'ultimo il pagamento, entro dieci giorni dalla notificazione della decisione, di una somma non inferiore alla misura minima dell'ammenda preveduta per reato, oltre alle spese di notificazione ed altre eventualmente occorse.
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 32
Art. 32. Esclusivita' dello Stato per la fabbricazione delle carte valori E' riservata allo Stato la fabbricazione della carta per le carte-valori postali, delle carte-valori medesime e dei punzoni per le macchine affrancatrici. Il valore e le caratteristiche delle carte-valori postali sono determinati con decreto emesso dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 33
Art. 33. Contraffazione di bolli, punzoni e relative impronte ed uso di tali sigilli e strumenti contraffatti. Tutela penale di francobolli di altri Stati. Le disposizioni degli [articoli 468](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art468), [469](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art469), [470](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art470) e [471 del codice penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art471) si applicano anche ove si tratti di bolli o di punzoni delle macchine affrancatrici e delle impronte relative. Agli effetti degli [articoli 459 e seguenti del codice penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art459) i francobolli di Stato esteri sono equiparati a quelli italiani. ((Se i fatti previsti dagli [articoli 459](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art459), [460](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art460) e [461 del codice penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art461) si riferiscono a francobolli non in corso, ma che hanno avuto corso legale, emessi sia dallo Stato italiano che da Stati esteri, si applicano le pene stabilite da tali articoli ridotte di un terzo)).
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 34
Art. 34. Limitazioni legali Per l'appoggio o l'impianto su proprieta' private di cassette d'impostazione, distributori automatici, apparecchiature, antenne, sostegni, cavi ed altri oggetti e congegni inerenti al servizio, o per l'attraversamento o l'occupazione, anche temporanei, del suolo o del sottosuolo occorre il consenso del proprietario. L'indennizzo e' dovuto solo quando risulti impedito o limitato l'uso normale del fondo o diminuito il reddito. Quando l'appoggio, l'occupazione o l'attraversamento interessino monumenti od opere pubbliche, piazze, vie pubbliche o il sottosuolo di esse, si procede d'accordo con le autorita' competenti, ma nessun compenso e' dovuto.
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 35
Art. 35. Mancato consenso del proprietario - Decreto del prefetto Se il proprietario nega il consenso, il prefetto, sentite le parti e l'amministrazione comunale, autorizza il passaggio, lo appoggio o l'occupazione, prescrivendone le modalita' e, quando ne sia il caso, determina la misura dell'indennizzo. Contro il decreto del prefetto e' ammesso il ricorso al competente tribunale amministrativo regionale, salva l'azione giudiziaria per quanto riguarda la misura della indennita'. Il proprietario ha sempre facolta' di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorche' questa importi la rimozione o il diverso collocamento degli oggetti o congegni postali, ne' per questo e' tenuto ad alcuna indennita', salvo diversa clausola risultante dall'atto di costituzione della servitu'.
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 36
Art. 36. Verifica doganale e di polizia Agli impiegati delle dogane ed agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e' consentito di intesa con gli impiegati postali, nelle visite delle vetture e degli oggetti trasportati dagli agenti postali, aprire pacchi postali, pacchetti postali ed ogni altro plico che possa contenere merci.
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 37
Art. 37. Avviso di ricevimento I mittenti di oggetti raccomandati od assicurati, di pacchi e di vaglia, i traenti di assegni postali, i mittenti di telegrammi, radiotelegrammi e simili possono ottenere un avviso di ricevimento mediante il pagamento della relativa tassa.
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 38
Art. 38. Tessere postali di riconoscimento Le tessere di riconoscimento in uso nel servizio internazionale, secondo le vigenti norme della Convenzione postale universale, sono valide nel servizio interno. Il regolamento determina le modalita' del rilascio e dell'uso delle tessere di riconoscimento.
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 39
Art. 39. Contravvenzioni all'esclusivita' postale Chiunque faccia incetta, trasporti o distribuisca, direttamente od a mezzo di terze persone, corrispondenze in contravvenzione all'art. 1 del presente decreto e' punito con l'ammenda eguale a venti volte l'importo della tassa di francatura, col minimo di lire ottocento. Alla stessa pena soggiace chiunque abitualmente consegni a terzi corrispondenze epistolari per il trasporto od il recapito. Quando la contravvenzione e' commessa da un agente addetto al servizio postale, nell'esercizio di esso, l'ammenda e' aumentata di un terzo. Le corrispondenze trasportate in contravvenzione sono sequestrate e consegnate immediatamente ad un ufficio postale, con la contemporanea elevazione del verbale di contravvenzione.
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 40
Art. 40. Tutela dell'appellativo di "postale" Nessuna impresa di trasporti puo' assumere l'appellativo di "postale" od altro equivalente. Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 8000 a L. 200.000.
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 41
Art. 41. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 22 LUGLIO 1999, N.261](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-22;261)))
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 42
Art. 42. Corrispondenza ordinarie inesitate Le corrispondenze ordinarie provenienti dall'interno della Repubblica, rimaste indistribuite per qualsiasi motivo, sono distrutte da funzionari appositamente delegati, nei termini e con le modalita' indicati nel regolamento.
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 43
Art. 43. Corrispondente inesitate Apertura di quelle raccomandate od assicurate Le corrispondenze raccomandate ed assicurate provenienti dall'interno della Repubblica, che non si siano potute recapitare o restituire ai mittenti, sono aperte da funzionari appositamente delegati, allo scopo di identificarne possibilmente i mittenti, o, in caso contrario, di estrarne i valori eventualmente contenutivi. Le corrispondenze raccomandate ed assicurate ed i valori, di cui non sia stata possibile la restituzione, saranno custoditi a disposizione degli aventi diritto per il periodo di due anni dal giorno dell'impostazione.
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 44
Art. 44. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 22 LUGLIO 1999, N.261](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-22;261)))
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 45
Art. 45. Tasse speciali Le tasse speciali di recapito per espresso, di posta pneumatica e di trasporto aereo devono essere pagate sempre anticipatamente dal mittente.
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 46
Art. 46. Indebita inclusione di comunicazioni epistolari in oggetti di corrispondenza non epistolare Salvo le eccezioni previste dall'art. 65 e dal regolamento e salvo quanto e' stabilito per le stampe e per i campioni, gli oggetti di corrispondenza non epistolari, compresi i manoscritti, che contengono comunicazioni epistolari, sono tassati come lettere. L'aggiunta nelle stampe e nei campioni di qualsiasi scritto non ammesso e' punita con l'ammenda da L. 800 a L. 8000.
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 47
Art. 47. Spedizione di raccomandate Pagamento anticipato delle tasse postali Le corrispondenze di qualsiasi specie possono essere spedite in raccomandazione, mediante il pagamento di un diritto fisso, oltre la tassa di francatura ordinaria. Salvo la disposizione dell'art. 54, la francatura ed il diritto di raccomandazione devono essere pagati anticipatamente dai mittenti.
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 48
Art. 48. Perdita di raccomandate - Indennita' In caso di perdita totale di una corrispondenza raccomandata, il mittente ha diritto, salvo le previste eccezioni dall'art. 96, alla indennita' stabilita nella misura indicata dal decreto previsto dall'art. 28. Non compete indennita' per lo smarrimento di corrispondenze ufficiali raccomandate, il cui pagamento della tassa e' effettuato secondo i criteri e le modalita' previsti dall'art. 18 del presente decreto e di invii con tassa a carico del destinatario. (13) ((21))
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 49
Art. 49. Indennita' Nel caso di perdita, manomissione ed avaria di una lettera assicurata, il mittente ha diritto, salvo le eccezioni dell'art. 96, ad una indennita' corrispondente all'ammontare effettivo della perdita, della manomissione e dell'avaria, entro i limiti del valore dichiarato e sotto deduzione dei valori esistenti e non avariati. Per gli invii con assicurazione convenzionale l'indennizzo, salvo le eccezioni previste dall'art. 96, viene corrisposto nella misura del valore dichiarato, nel caso di smarrimento o di perdita totale del contenuto. Nel caso di perdita parziale, non compete alcun indennizzo. Nel caso di perdita, vengono restituite anche le tasse di spedizione, salvo i diritti di assicurazione. Non compete indennita' per lo smarrimento, manomissione od avaria di corrispondenze ufficiali delle amministrazioni dello Stato spedite in assicurazione, il cui pagamento della tassa postale e' effettuato secondo i criteri e le modalita' previste nell'art. 18 del presente decreto o di invii con tassa a carico del destinatario.
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 50
Art. 50. Contrassegno ufficiale Le corrispondenze ufficiali scambiate fra gli uffici statali, le cui spese siano a totale carico del bilancio dello Stato, hanno corso mediante il pagamento della tassa secondo i criteri e le modalita' sanciti nell'art. 18 del presente decreto, purche' portino un contrassegno che ne indichi la provenienza.
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 51
Art. 51. Tassazione della corrispondenza ufficiale delle amministrazioni dello Stato - Reclami - Esenzione Hanno pure corso mediante il pagamento delle tasse postali determinate secondo i criteri e le modalita' sanciti nell'art. 18 purche' debitamente contrassegnate: a) le corrispondenze ufficiali spedite mi via ordinaria, in raccomandazione o in assicurazione ai sindaci e viceversa dagli uffici indicati nell'articolo precedente, purche' trattasi di atti riguardanti i sindaci nella loro esclusiva qualita' di ufficiali di Governo; b) gli avvisi aperti, compilati su speciali stampati riempiti a mano, che gli uffici di cui all'art. 50 spediscono in via ordinaria ai contribuenti e ai creditori, o debitori verso lo Stato; c) gli avvisi aperti, che gli uffici del registro e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto spediscono in via ordinaria all'indirizzo di privati per presentazione di denunzie, dichiarazioni di valore e simili; d) le corrispondenze ufficiali che le prefetture, le intendenze di finanza, gli uffici statali del genio civile e gli uffici distrettuali delle imposte indirizzano alle esattorie comunali e consorziali, sia in via ordinaria che in raccomandazione o in assicurazione; e) i biglietti falsi sequestrati costituenti corpi di reato, che le procure della Repubblica spediscono in assicurazione, per la custodia, all'amministrazione centrale della Banca di Italia; f) le denunzie dei casi di aborto, fatte in assicurazione per il valore convenzionale di lire cento dagli esercenti la professione di medico chirurgo all'indirizzo dei medici provinciali; g) i campioni senza valore raccomandati contenenti materiale patologico da sottoporre ad accertamento batteriologico, spediti da medici provinciali e comunali all'indirizzo dei laboratori batteriologici universitari e di quelli regionali, provinciali e comunali incaricati dei servizi di diagnosi di malattie infettive nei casi di epidemia; h) le corrispondenze ufficiali che l'Accademia dei Lincei indirizza agli istituti indicati nel regolamento, in via ordinaria, in raccomandazione o in assicurazione; i) i vaglia cambiari della Banca d'Italia, spediti dalle tesorerie dello Stato all'indirizzo dei creditori verso lo Stato, ai sensi della [legge 23 ottobre 1962 n. 1575](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-10-23;1575); l) i servizi di scorta riguardanti le spedizioni di valori bollati e di pieghi valori del tesoro rispettivamente effettuate dal Ministero delle finanze e dal Ministero del tesoro; m) le corrispondenze spedite ai sensi del successivo art. 54 non potute recapitare e restituite ai mittenti. Hanno corso in esenzione di tassa i reclami concernenti il servizio postale e telegrafico, indirizzati dagli utenti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in via ordinaria o in raccomandazione, e le corrispondenze concernenti il servizio, inviate dall'amministrazione agli utenti.
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 52
Art. 52. Servizi accessori Il pagamento della tassa da parte delle amministrazioni dello Stato, secondo i criteri e le modalita' previsti dall'art. 18 del presente decreto, e' esteso a tutti i servizi accessori, tranne a quelli di espresso, avvisi di ricevimento, posta pneumatica e posta aerea.
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 53
Art. 53. Contenuto dei pieghi La corrispondenza ufficiale, per la quale il pagamento delle tasse e' effettuato secondo i criteri e le modalita' previsti dall'art. 18 del presente decreto, non puo' comprendere oggetti materiali non cartacei, ne' provviste di stampe ed oggetti di cancelleria, salvo le eccezioni indicate nel regolamento.
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 54
Art. 54. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 22 LUGLIO 1999, N.261](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-22;261)))
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 55
Art. 55. Corrispondenze dirette a militari di truppa o spedite dai militari alle rispettive famiglie La tassa delle lettere e delle cartoline con corrispondenze epistolari, spedite in via ordinaria all'indirizzo di soldati, caporali e caporali maggiori dell'esercito e gradi equivalenti delle altre forze armate dello Stato in servizio effettivo, e' ridotta alla meta' di quella ordinaria. Le lettere non francate, spedite dai militari indicati nel comma precedente, alle rispettive famiglie, sono sottoposte, a carico dei destinatari, ad una tassa pari a quella che avrebbe dovuto essere pagata per la loro francatura.
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 56
Art. 56. (( (Spedizione di stampe periodiche). 1. Per la spedizione di stampe periodiche in abbonamento postale effettuata direttamente dagli amministratori e dagli editori si applica una tariffa unica fissata, indipendentemente dalla periodicita', con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro. 2. Con il medesimo decreto di cui ai comma I dovranno essere stabiliti sconti per la spedizione di stampe periodiche che non abbiano carattere postulatorio e che non contengano inserzioni pubblicitarie, anche di tipo redazionale, per un'area superiore al cinquanta per cento di quella dell'intero stampato. Tali sconti saranno stabiliti in misura direttamente proporzionale alla quantita' di oggetti spediti, tranne che per le spedizioni di stampe periodiche la cui tiratura per singolo numero non superi le ventimila copie, alle quali sara' comunque applicato lo sconto nella misura massima. Le stampe periodiche possono contenere inserti cartacei redazionali e pubblicitari, ovvero, come parti integranti, incisioni foniche su nastro, disco o filo od altro idoneo strumento tecnico, strettamente attinenti alla parte redazionale. 3. Gli inserti cartacei sono compresi nel peso dell'invio, mentre quelli non cartacei sono considerati come campioni di merce e scontano la relativa tariffa nella stessa misura percentuale riconosciuta al periodico cui sono allegati. 4. Per i cataloghi relativi alle vendite per corrispondenza dovranno essere previste singole voci di tariffa.))
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 57
Art. 57. (( (Sanzioni). 1. Gli amministratori e gli editori che dichiarino nella spedizione di stampe periodiche quantita' diverse da quelle vere perdono per la spedizione il titolo allo sconto quantita', ove previsto, e sono puniti, in solido con il personale delle poste e delle telecomunicazioni addetto all'accettazione, con l'ammenda stabilita dall'articolo 82)).
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 58
Art. 58. Trasporto dei pacchi non soggetti alla esclusivita' postale Non sono soggetti alle disposizioni dell'art. 1 del presente decreto: 1) il trasporto di pacchi e colli, che superino il peso di 20 chilogrammi; 2) il trasporto di pacchi e colli effettuato nell'ambito del territorio di uno stesso comune o dalla localita' di origine alla stazione ferroviaria cui essa fa capo; 3) il trasporto di pacchi e colli affidato dai mittenti: a) direttamente alle ferrovie dello Stato; b) alle societa' od imprese di trasporto su linee terrestri, acquee od aeree, in qualsiasi modo sovvenzionate o sussidiate dallo Stato o che eseguono il servizio postale su tutta la linea percorsa o su parte di essa; c) ai privati che, occasionalmente e senza fini di lucro o per speciale incarico, eseguono il trasporto, purche' non siano vettori di professione, ne' siano addetti ad imprese di trasporto.
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 59
Art. 59. Mancato od incompleto pagamento dei diritti dovuti dai concessionari all'Amministrazione Il trasporto di pacchi e colli, del quale l'Amministrazione abbia la esclusivita', ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, eseguito dai concessionari senza il completo pagamento dei diritti dovuti, e' punito con l'ammenda variabile da cinque a quindici volte l'ammontare dei diritti non pagati. L'Amministrazione puo' inoltre sospendere la concessione per un periodo non superiore a sei mesi o anche, in caso di recidiva, revocarla, senza che il concessionario abbia diritto ad alcuna indennita'.
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 60
Art. 60. ((ARITCOLO ABROGATO DALLA [L. 4 AGOSTO 1984, N.467](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984-08-04;467)))
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 61
Art. 61. Trasporto di pacchi e colli senza concessione Salvo le eccezioni previste dall'art. 58, chiunque trasporti pacchi o colli senza averne ottenuta la concessione e' punito con l'ammenda pari al triplo di quella prevista dall'art. 59 anche se siano stati corrisposti i diritti in favore dell'Amministrazione.
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 62
Art. 62. Categorie di pacchi postali I pacchi accettati, trasportati e distribuiti a cura dell'Amministrazione, soggetti alle formalita' stabilite dal regolamento, assumono il nome di "pacchi postali". Essi possono essere con o senza valore dichiarato: nel primo caso vengono qualificati "assicurati", nel secondo "ordinari". In ambedue i casi possono essere gravati di "assegno". I pacchi postali possono, inoltre, a richiesta dei mittenti, essere trasportati con i piu' rapidi mezzi adottati per la corrispondenza o a mezzo di linee aeree ed assumono in tali casi, rispettivamente, le denominazioni di "pacchi urgenti" e di "pacchi aerei". Per ciascuna delle categorie di pacchi sopra indicati (ordinari, assicurati, urgenti, aerei) e' stabilita una speciale tassa.
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 63
Art. 63. Francatura dei pacchi postali La francatura dei pacchi postali e' obbligatoria.
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 64
Art. 64. Tariffe speciali per alcune categorie di pacchi Sono stabilite tariffe speciali per i pacchi postali ordinari e senza assegno contenenti abiti borghesi, spediti dalle reclute e dai richiamati alle armi alle loro famiglie.
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 65
Art. 65. Dichiarazione del contenuto del pacco Il contenuto dei pacchi postali deve essere esattamente dichiarato per qualita' e quantita'. E' consentito di includere nei pacchi una fattura od un semplice elenco degli oggetti contenuti in essi. E' consentito, altresi', includere una lettera nei pacchi postali diretti all'interno indirizzata allo stesso destinatario del pacco a condizione che questo sia interamente francato con l'aggiunta della tassa relativa alla lettera e che sul pacco e sull'etichetta di spedizione sia scritta l'indicazione "pacco con lettera di accompagnamento". I contravventori a tale divieto sono puniti con l'ammenda eguale a venti volte l'importo della tassa di francatura delle corrispondenze incluse, col minimo di lire ottocento.
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 66
Art. 66. Facolta' di aprire i pacchi postali - Applicazione delle imposte L'Amministrazione ha facolta' di aprire i pacchi postali, con le modalita' stabilite dal regolamento per accertare l'esattezza della dichiarazione del contenuto o le deficienze od avarie e per l'applicazione di imposte che gravino sulla merce in essi contenuta. L'Amministrazione postale, d'intesa con quella doganale, puo' procedere, altresi', all'apertura dei pacchi postali di estera provenienza per verificarne il contenuto al fine dell'applicazione dei diritti doganali e dell'osservanza di norme e condizioni richieste per l'importazione di particolari merci.
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 67
Art. 67. Tassa di custodia I pacchi postali non ritirati nel termine di tre giorni, esclusi i giorni festivi, dalla data del recapito dell'avviso di arrivo ai destinatari, od ai mittenti quando si tratti di pacchi rinviati, sono sottoposti ad una tassa di custodia.
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 68
Art. 68. Rispedizione dei pacchi - Rinvio dei pacchi all'origine I pacchi postali rispediti, a richiesta dei mittenti o dei destinatari, da una ad altra localita' della Repubblica sono soggetti ad una nuova tassa di spedizione ed eventualmente di assicurazione, da pagarsi all'atto della richiesta. Sono esenti da tale tassa i pacchi diretti a militari. A eguale tassa sono soggetti, in caso di rinvio al mittente, i pacchi di cui non sia stata possibile la consegna al destinatario. I pacchi urgenti od aerei sono rispediti o rinviati come ordinari, salvo contrarie disposizioni del mittente o del destinatario.
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 69
Art. 69. Vendita o distruzione di pacchi Possono essere venduti senza preavviso e formalita' giudiziarie i pacchi postali contenenti merci che presentino segni di deterioramento. Sono soggetti allo stesso trattamento, dopo un periodo di giacenza di tre mesi dal giorno della loro spedizione, i pacchi rifiutati dal destinatario e dal mittente e quelli che non si siano potuti recapitare, ne' restituire al mittente. Le operazioni di vendita o di distruzione di pacchi, previste nei commi precedenti, rientrano nella competenza della Direzione provinciale delle poste presso i cui dipendenti uffici e' giacente il pacco. Al mittente spetta solo l'importo ricavato dalla vendita, anche nel caso di pacchi gravati di assegno o con dichiarazione di valore. Tale importo, detratte le spese ed imposte gravanti sul pacco, resta a disposizione del mittente per due anni dalla data della vendita. Trascorso il suddetto termine l'importo e' devoluto alla Amministrazione. I pacchi, che, per qualsiasi ragione, non possano essere messi in vendita o che siano rimasti invenduti, sono distrutti, salvo che l'Amministrazione ritenga di disporre altrimenti. In ogni caso spetta all'Amministrazione, a carico dei mittenti, il rimborso di tutti i diritti gravanti sui pacchi. Per la vendita o la distruzione di merci contenute in pacchi postali di estera provenienza saranno osservate le norme previste dalla legge doganale per le merci abbandonate.
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 70
Art. 70. Perdita, manomissione od avaria di pacco postale - Indennita' Nel caso di perdita, manomissione od avaria di un pacco postale, il mittente ha diritto ad una indennita' corrispondente all'ammontare effettivo della perdita, della manomissione o della avaria, entro i limiti dell'indennita' stabilita dal decreto previsto dall'art. 28 per i pacchi ordinari o per quelli contenenti abiti borghesi dei richiamati alle armi, e del valore dichiarato per i pacchi assicurati. Per i pacchi con assicurazione convenzionale l'indennita' viene corrisposta nella misura del valore dichiarato nel caso di smarrimento, perdita od avaria totale del contenuto. Nel caso di perdita od avaria parziale, compete l'indennita' stabilita per i pacchi ordinari. Nel caso di smarrimento di pacchi o di perdita od avaria totale del loro contenuto, i mittenti, oltre all'indennita' hanno diritto al rimborso delle tasse di spedizione ed accessorie, escluse quelle di assicurazione.
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 71
Art. 71. Trasporto obbligatorio di effetti postali I concessionari e gli intraprenditori di trasporti terrestri, acquei ed aerei in servizio pubblico, siano o no sovvenzionati dallo Stato, hanno l'obbligo di trasportare gli effetti postali. Il trasporto ha luogo senza compenso, salve le eccezioni stabilite dal regolamento. L'Amministrazione ha facolta' di collocare a proprie spese sui mezzi di trasporto di servizio pubblico apposite cassette mobili per l'impostazione della corrispondenza lungo la linea, senza l'obbligo di corrispondere alcun compenso agli esercenti. L'Amministrazione cura il ritiro della corrispondenza ai punti di fermata stabiliti.
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 72
Art. 72. Responsabilita' degli obbligati al trasporto degli effetti postali Limiti Gli obbligati al trasporto degli effetti postali, indipendentemente da quanto dispone il successivo art. 73, assumono verso l'Amministrazione, anche per il fatto dei propri agenti, la stessa responsabilita' che l'Amministrazione assume verso i suoi utenti. Non cessa la responsabilita' verso l'Amministrazione nel caso di abbandono della nave previsto nel [codice della navigazione](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327).
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 73
Art. 73. Sanzioni contro gli obbligati al trasporto degli effetti postali Gli obbligati al trasporto degli effetti postali, i quali si rifiutino di accettarli, trasportarli o consegnarli o che non notifichino in tempo utile all'Amministrazione gli itinerari e gli orari dei viaggi, sono puniti con l'ammenda estensibile a lire 120.000, salvo che il fatto costituisca reato punito con pena piu' grave.
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 74
Art. 74. Disciplina del trasporto obbligatorio degli effetti postali sulle autolinee in concessione alle industrie private - Canone postale - Cartella d'oneri. L'accettazione, il trasporto e la consegna degli effetti postali da parte di ciascun concessionario dei servizi pubblici automobilistici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata sono disciplinati a mezzo di apposita cartella di oneri, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentito il parere del Consiglio di Stato. I canoni da corrispondere per il trasporto degli effetti postali sono stabiliti in ragione di L. 9000 annue per chilometro di linea autorizzata per il trasporto stesso. ((16)) Qualora per i trasporti postali l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ritenga di utilizzare la linea per un tratto non superiore a chilometri 15 o per piu' di due corse giornaliere di andata e ritorno, il canone annuo chilometrico e' elevato a L. 18.000. ((16)) ((La misura dei canoni di cui ai commi precedenti puo' essere aggiornata annualmente con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro)). -------------- AGGIORNAMENTO (16) La [L. 25 ottobre 1989, n. 355](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-10-25;355) ha disposto (con l'art. 30, comma 1) che "I canoni previsti dai commi secondo e terzo dell'articolo 74 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-03-29;156), sono elevati, rispettivamente, a lire 63.000 ed a lire 126.000"
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 75
Art. 75. Trasporto gratuito dei dispacci postali - Limiti L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni puo' fruire dei servizi automobilistici a titolo gratuito per il trasporto di dispacci ordinari entro il limite di kg. 40 per ogni viaggio di andata e ritorno da e per i luoghi di destinazione e da e per le localita' lungo la linea.
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 76
Art. 76. Trasporto e scambio degli effetti postali sulle autolinee in concessione nei limiti stabiliti nella cartella d'oneri Il trasporto e lo scambio degli effetti postali saranno effettuati nei limiti di peso e di numero stabiliti nella cartella d'oneri qualunque ne sia l'origine o la destinazione e con tutte le corse, autorizzate dalla competente amministrazione, che il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni riterra' opportuno di utilizzare.
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 77
Art. 77. Precedenza del trasporto degli effetti postali su vetture di servizi pubblici automobilistici Il trasporto degli effetti postali ha la precedenza sul trasporto dei pacchi agricoli e delle merci con facolta' all'Amministrazione di fruire anche dell'eccedenza di disponibilita' di portata e di spazio degli automezzi risultante dopo il carico del bagaglio privato strettamente indispensabile. In ogni caso i dispacci di corrispondenze e di valori hanno sempre preferenza.
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 78
Art. 78. Ritiro, consegna e scambio degli effetti postali Obbligo delle imprese dei servizi pubblici automobilistici Le imprese concessionarie dei servizi pubblici automobilistici hanno l'obbligo di far accedere le autovetture agli uffici postali, sia estremi che intermedi, per il trasporto e lo scambio degli effetti postali. Qualora vi ostino condizioni stradali o altri impedimenti di qualsiasi genere, che rendano comunque impossibile l'accesso delle autovetture ai predetti uffici postali, le imprese esercenti provvederanno al trasporto ed allo scambio degli effetti postali presso gli uffici estremi o intermedi con qualsiasi altro mezzo idoneo e con proprio personale. ((Gli obblighi di cui ai precedenti commi sussistono a carico delle imprese esercenti, sempre che le distanze delle fermate intermedie e di quelle terminali dagli uffici postali non siano rispettivamente superiori a metri 150 e a metri 500, fatta eccezione per i casi di obiettiva impossibilita', da riconoscersi con ordinanza del direttore compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il competente direttore provinciale)). ((Qualora l'Amministrazione riconosca che l'esercente la linea automobilistica non e' in grado di assicurare il ritiro, il trasporto, la consegna e lo scambio degli effetti postali, l'Amministrazione stessa puo' assumere direttamente la gestione dei servizi citati)).
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 79
Art. 79. Inadempienze degli esercenti i servizi pubblici automobilistici Sanzioni Gli esercenti i servizi automobilistici, i quali si rifiutino di accettare, trasportare e scambiare gli effetti postali o che abbandonino il servizio o che non notifichino in tempo utile all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni gli itinerari e gli orari dei viaggi, sono puniti, salvo che il fatto costituisca un piu' grave reato, con l'ammenda da L. 1000 a L. 300.000.
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 80
Art. 80. Altre disposizioni Oltre alle disposizioni di cui alla presente sezione, restano ferme tutte le altre disposizioni inerenti al servizio postale di cui alla [legge 28 settembre 1939, n. 1822](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1939-09-28;1822).
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 81
Art. 81. Divieto di spedizione di oggetti postali - Sanzioni E' proibito spedire oggetti che possano cagionare danno o costituire pericolo per le persone e per le cose o che possano imbrattare o deteriorare altri invii postali, e quelli la cui circolazione sia contraria alle leggi, all'ordine pubblico, al buon costume. Il mittente e' punito con l'ammenda da L. 1000 a L. 80.000, salvo che il fatto costituisca reato punito con pena piu' grave.
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 82
Art. 82. Falsa od incompleta dichiarazione del contenuto Uso indebito di contrassegno La falsa dichiarazione del contenuto e l'uso indebito di contrassegni o di indicazione comprovanti il diritto all'esenzione od alla riduzione delle tasse postali o l'avvenuta corresponsione di esse sono puniti con l'ammenda da L. 1000 a L. 80.000, salvo che il fatto costituisca reato punito con pena piu' grave.
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 83
Art. 83. Divieto di includere valori nelle corrispondenze ordinarie e raccomandate E' vietato d'includere nelle corrispondenze ordinarie, in quelle raccomandate e nei pacchi ordinari denaro, oggetti preziosi e carte di valore esigibili al portatore. Le corrispondenze ed i pacchi, riconosciuti, per segni esterni, in contravvenzione a tale divieto, sono sottoposti d'ufficio, a carico del destinatario, al doppio della tassa di raccomandazione e di quella minima di assicurazione, se trattasi di corrispondenze ordinarie, od al doppio della tassa minima di assicurazione se trattasi di corrispondenze raccomandate e di pacchi. I destinatari saranno esonerati dal pagamento di tali tasse se, prima di ritirare le corrispondenze o i pacchi, faranno constatare l'inesistenza di valori. Per le corrispondenze ed i pacchi spediti in contravvenzione al divieto del presente articolo, anche se assicurati d'ufficio, non compete nessuna indennita' nei casi di smarrimento, avaria o manomissione. ((47))
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 84
Art. 84. Assicurazione obbligatoria Le lettere ed i pacchi contenenti denaro, oggetti preziosi o carte di valore esigibili al portatore debbono essere assicurati. La dichiarazione di valore non puo' essere superiore al valore reale del contenuto, ma e' consentito di dichiarare un valore inferiore. E' ammessa l'assicurazione anche per i casi di forza maggiore. E' ammessa, altresi', l'assicurazione convenzionale per la spedizione di documenti, carte ed oggetti di speciale importanza e di valori non esigibili al portatore. Per ciascuna di tali forme di assicurazione il mittente, salvo il disposto dell'art. 54, e' tenuto a pagare anticipatamente la relativa tassa. ((47))
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 85
Art. 85. Oggetti gravati di assegno Le corrispondenze possono essere gravati di assegno, mediante il pagamento di un supplemento di tassa, alle condizioni indicate nel regolamento. L'Amministrazione e' responsabile dell'ammontare dell'assegno soltanto dopo la consegna dell'oggetto relativo. In caso di perdita di una raccomandata, e di perdita, avaria o manomissione di una assicurata o di un pacco, gravati di assegno, il mittente ha diritto ad una indennita' nei limiti stabiliti per un oggetto della stessa specie non gravato di assegno.
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 86
Art. 86. (( (Opposizione al rimborso dell'assegno al mittente).)) 1. ((Il destinatario di un oggetto gravato di assegno puo' fare opposizione alla trasmissione dell'ammontare dell'assegno al mittente. L'opposizione e' presentata presso l'operatore postale che ha consegnato l'oggetto entro ventiquattro ore dalla sua ricezione.)) 2. ((L'ufficio che deve provvedere al rimborso trattiene a deposito l'importo dell'assegno per i trenta giorni successivi alla presentazione dell'opposizione. Decorso il termine di cui al primo periodo, l'ufficio esegue le operazioni di rimborso nei modi richiesti dal mittente se il destinatario non dimostra di aver proposto domanda giudiziale. In caso contrario l'ufficio trattiene a deposito l'importo dell'assegno sino alla definizione del giudizio con provvedimento passato in giudicato)).
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 87
Art. 87. Corrispondenze e pacchi da recapitarsi per espresso E' ammesso l'invio di corrispondenze e di pacchi da recapitarsi per espresso, entro i limiti stabiliti dal regolamento, mediante il pagamento da parte del mittente di una sopratassa.
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 88
Art. 88. Oggetti diretti ad omonimi Nel caso di corrispondenze o di pacchi con indirizzo che all'ufficio risulti comune a piu' persone, gli oggetti vengono trattenuti per essere poi aperti alla presenza delle persone medesime, all'uopo invitate, salvo che chi li domanda sappia dare elementi inequivoci atti a stabilire che sono di sua spettanza. Quando taluna delle persone invitate non si presenti, la apertura puo' essere eseguita col solo concorso di quella o di quelle che si siano presentate.
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 89
Art. 89. Pagamento delle somme gravanti i pacchi All'atto del ritiro della corrispondenza e dei pacchi il destinatario e, nel caso di oggetti rinviati, i mittenti debbono pagare i dazi doganali e tutte le altre imposte nonche' le tasse e sopratasse di cui gli oggetti stessi siano eventualmente gravati. I mittenti hanno facolta' di assumere a loro carico il pagamento di tulle le somme gravanti gli oggetti da loro spediti. Il regolamento determina le modalita' e le condizioni per l'esercizio di tale facolta'.
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 90
Art. 90. Tassazione e pagamento delle tasse Qualora dopo la consegna delle corrispondenze e dei pacchi emergano errori nella riscossione delle tasse o degli assegni, i destinatari o i mittenti sono tenuti a pagare quanto abbiano versato in meno ed hanno diritto al rimborso di quanto abbiano versato in piu'.
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 91
Art. 91. Termine per la presentazione del reclamo I reclami per le corrispondenze raccomandate ed assicurate e per i pacchi devono essere presentati entro sei mesi dalla data d'impostazione. Per il rimborso delle somme riscosse dall'Amministrazione per conto dei mittenti di oggetti gravati di assegno, il termine per il reclamo e' di sei mesi dalla data d'impostazione, salva la osservanza delle norme stabilite dal presente decreto per il servizio dei vaglia e dei conti correnti, quando l'Amministrazione abbia provveduto al rimborso con tali mezzi.
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 92
Art. 92. Indennita' Le indennita' previste dagli articoli 48, 49, 70 e 85 potranno essere corrisposte ai destinatari in seguito a consenso scritto del mittente.
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 93
Art. 93. Indennita' - Limiti Oltre all'indennita' prevista dagli articoli 48, 49, 70 e 85, l'Amministrazione, nei casi di perdita, manomissione od avaria di oggetti ad essa affidati, non e' tenuta ad altro risarcimento. I casi di perdita, manomissione od avaria di merci allo stato estero saranno sottoposti all'esame della commissione mista poste-dogane, ai sensi dell'[art. 345 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-01-23;43~art345). (13) ((21))
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 94
Art. 94. Diritto di surrogazione dell'Amministrazione Col pagamento dell'indennita', e sino a concorrenza del suo importo, l'Amministrazione subentrera' in tutti i diritti ed azioni alla persona che l'ha ricevuta. Il mittente e il destinatario sono obbligati a cederle i relativi titoli e a fornirle le notizie necessarie per l'esercizio dei diritti in cui l'Amministrazione e' subentrata.
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 95
Art. 95. Consegna o restituzione di oggetti - Cessazione di responsabilita' La responsabilita' dell'Amministrazione cessa con la consegna ai destinatari o, quando questa non sia possibile, con la restituzione ai mittenti degli oggetti assicurati o dei pacchi in stato di perfetta integrita' esterna.
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 96
Art. 96. Dirimenti di responsabilita' nei servizi di corrispondenze e pacchi L'Amministrazione e' liberata da ogni responsabilita' per la perdita, manomissione od avaria di oggetti raccomandati od assicurati e di pacchi: a) in caso di forza maggiore, salvo che l'oggetto non sia stato assicurato anche contro i rischi di forza maggiore; b) quando non possa rendere conto degli oggetti in conseguenza della distruzione dei documenti di servizio da attribuirsi ad un caso di forza maggiore; c) quando il danno sia causato dalla natura dell'oggetto o dal fatto del mittente; d) quando trattasi di invii non consentiti ai sensi dell'articolo 81; e) nei casi di dichiarazione fraudolenta di valore superiore a quello reale ai sensi dell'art. 84; f) quando il mittente non abbia presentato reclamo nei termini previsti dall'art. 91; g) nel caso di consegna ad omonimi, eseguita con le modalita' stabilite dal regolamento.
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 97
Art. 97. Facolta' di ritirare gli oggetti rinvenuti Nel caso di rinvenimento di corrispondenze o di pacchi smarriti, per i quali sia stata gia' corrisposta l'indennita' dovuta agli aventi diritto, costoro hanno facolta' di ritirare gli oggetti, restituendo l'indennita' stessa. Per le corrispondenze e per i pacchi assicurati, il cui contenuto si riconosca di valore inferiore a quello dichiarato, la Amministrazione ha il diritto di riavere l'indennita' corrisposta, consegnando gli oggetti stessi, senza pregiudizio delle pene in cui si puo' incorrere secondo le leggi penali per le dichiarazioni fraudolente di valore.
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 98
Art. 98. Tariffa speciale per i libri spediti da editori e librai E' data facolta' al Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quello per il tesoro, di accordare una riduzione non superiore al 50 per cento sulle tariffe normali per le spedizioni di libri fatte direttamente dalle case editrici o librarie.
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 99
Art. 99. Agevolazioni tariffarie per la spedizione di pacchi e di pieghi voluminosi Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione e di concerto con il Ministro per il tesoro, puo' accordare riduzioni, nel limite massimo del 30 per cento, sulle tariffe normali per la spedizione nel servizio interno da parte di singoli utenti di notevoli quantitativi di pacchi postali e di pieghi voluminosi. Sono escluse da tale riduzione le tasse relative ai servizi accessori. Il regolamento stabilisce i limiti e le condizioni per la concessione delle facilitazioni tariffarie di cui al precedente comma, in modo che all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ne derivi una riduzione dei costi di esercizio. Tale agevolazione tariffaria non e' cumulabile con altre riduzioni tariffarie.
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 100
Art. 100. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 14 MARZO 2001, N.144](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-03-14;144)))
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 101
Art. 101. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 14 MARZO 2001, N.144](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-03-14;144)))
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 102
Art. 102. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 14 MARZO 2001, N.144](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-03-14;144)))
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 103
Art. 103. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 14 MARZO 2001, N.144](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-03-14;144)))
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 104
Art. 104. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 14 MARZO 2001, N.144](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-03-14;144)))
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 105
Art. 105. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 14 MARZO 2001, N.144](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-03-14;144)))
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 106
Art. 106. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 14 MARZO 2001, N.144](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-03-14;144)))
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 107
Art. 107. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 14 MARZO 2001, N.144](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-03-14;144)))
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 108
Art. 108. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 14 MARZO 2001, N.144](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-03-14;144)))
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 109
Art. 109. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 14 MARZO 2001, N.144](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-03-14;144)))
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 110
Art. 110. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 14 MARZO 2001, N.144](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-03-14;144)))
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 111
Art. 111. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 14 MARZO 2001, N.144](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-03-14;144)))
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 112
Art. 112. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 14 MARZO 2001, N.144](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-03-14;144)))
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 113
Art. 113. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 14 MARZO 2001, N.144](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-03-14;144)))
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 114
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