DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1973, n. 156
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, che delega il Governo a provvedere, entro il 31 dicembre 1973, alla raccolta in testi unici, aventi valore di leggi ordinarie, delle disposizioni in vigore concernenti le singole materie, apportando ove d'uopo alle stesse le modificazioni ed integrazioni necessarie per il loro coordinamento ed ammodernamento ai fini di una migliore accessibilita' e comprensibilita' delle norme medesime;
Visto il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, che approva il codice postale e delle telecomunicazioni e successive modificazioni ed integrazioni;
Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e la giustizia, per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per i trasporti e l'aviazione civile, per le poste e le telecomunicazioni e per la marina mercantile; Decreta:
Art. 1
E' approvato il testo unico, allegato al presente decreto, relativo alle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
Art. 2
Le norme di esecuzione del testo unico saranno emanate, con uno o piu' provvedimenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino all'emanazione di tali norme si applicano le vigenti disposizioni regolamentari in quanto compatibili.
Art. 3
Le norme del testo unico entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle dell'allegato testo unico.
LEONE ANDREOTTI - GONELLA - TAVIANI - VALSECCHI - MALAGODI - TANASSI - BOZZI - GIOIA - LUPIS Visto: il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti addi' 30 aprile 1973
Atti di Governo, registro n. 257, foglio n. 124 - CARUSO
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 1
CODICE POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI Art. 1. (Esclusivita' dei servizi postali ((. . .)) ). Appartengono in esclusiva allo Stato nei limiti previsti dal presente decreto: i servizi di raccolta trasporto e distribuzione della corrispondenza epistolare; i servizi di trasporto di pacchi e colli; ((. . .)). (5) (14) (27)
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 2
Art. 2. Competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni Quando la legge non dispone diversamente, i provvedimenti in materia postale, di bancoposta ((. . .)) nella Repubblica rientrano nella competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 3
Art. 3. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 4
Art. 4. Concessione dei servizi Ai servizi previsti dal presente decreto l'Amministrazione puo' provvedere anche mediante concessioni.
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 5
Art. 5. Sospensione o limitazione dei servizi Assunzione di quelli dati in concessione Il Governo della Repubblica, per grave necessita' pubblica, puo' disporre la sospensione dei servizi o limitare i servizi stessi da chiunque gestiti, ovvero assumere temporaneamente i servizi dati in concessione. Nessuna indennita' speciale e' dovuta in tali casi al concessionario, salva l'attribuzione di quanto stabilito negli atti di concessione. Il provvedimento e' emanato con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri.
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 6
Art. 6. ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259) ((42))
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 7
Art. 7. ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 26 APRILE 1983, N. 130](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-04-26;130) ((39))
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 8
Art. 8. Tariffe per i servizi postali, di bancoposta ((. . .)) internazionali Le tariffe per i servizi postali e di bancoposta internazionali sono stabilite dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, in base alle convenzioni internazionali o agli accordi con le amministrazioni estere interessate. ((COMMA SOPPRESSO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259))).
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 9
Art. 9. Accordi internazionali Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, indipendentemente dalle norme della convenzione postale universale, ((. . .)) e degli accordi internazionali, ha la facolta' di stipulare particolari convenzioni con amministrazioni estere o gestori esteri riconosciuti, per regolare, nell'interesse comune, i servizi previsti dal presente decreto. ((COMMA SOPPRESSO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259))). ((COMMA SOPPRESSO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259))). ((COMMA SOPPRESSO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259))). ((COMMA SOPPRESSO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259))). ((COMMA SOPPRESSO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259))). ((COMMA SOPPRESSO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259))).
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 10
Art. 10. Segretezza della corrispondenza e di qualsiasi comunicazione od operazione postale ((. . .)) La liberta' e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione puo' avvenire soltanto per atto motivato dell'autorita' giudiziaria. I funzionari e gli agenti dell'Amministrazione ne sono responsabili e vigilano nell'ambito della propria competenza perche' siano rigorosamente osservate. E' vietato alle persone addette ai servizi postali, di bancoposta ((. . .)), gestiti dallo Stato o in concessione, di dare a terzi informazioni scritte o verbali sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenze, di comunicazioni o di messaggi nonche' sulle operazioni richieste od eseguite, tranne che nei casi previsti dalla legge. Nessuno puo' prendere visione od ottenere copia della corrispondenza in genere, ad eccezione del mittente, del destinatario, dei loro eredi e dei loro rappresentanti legali, nonche' delle altre persone indicate dalla legge.
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 11
Art. 11. Comunicazioni postali ((. . .)) vietate Non sono ammessi le corrispondenze postali, telegrafiche, radiotelegrafiche e messaggi che possano costituire pericolo alla sicurezza dello Stato o recare danno alle persone ed alle cose o che costituiscano esse stesse reato punibile d'ufficio. Non sono altresi' ammesse, salvo quanto disposto nei due ultimi commi del presente articolo, le corrispondenze di cui al precedente comma, che siano contrarie al buon costume o contengano frasi, parole, disegni ingiuriosi, scurrili o denigratori a chiunque riferiti. L'ufficio postale, ove nel testo delle corrispondenze aperte, che in base alle vigenti disposizioni siano soggette a verifica, o sull'involucro delle corrispondenze chiuse riscontri gli elementi di cui al primo comma deve inviare immediatamente la corrispondenza stessa al pretore chiedendogli di pronunciarsi sull'inoltrabilita' della corrispondenza medesima. Il pretore, senza pregiudizio dell'eventuale azione penale, decide entro 24 ore con decreto motivato se la corrispondenza debba avere corso, sentendo il mittente ove egli sia identificabile e sempre che le circostanze lo consiglino. Il decreto del pretore deve essere notificato nello stesso giorno dell'emanazione all'ufficio postale che ha inoltrato lo oggetto e al mittente che sia stato identificato. Avverso il decreto del pretore il mittente puo' proporre ricorso al tribunale, che decide con sentenza in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e previe deduzioni scritte della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni competente per territorio o di un funzionario da essa delegato. Nel caso che nel testo dei telegrammi si riscontrino gli elementi di cui al secondo comma, l'ufficio postale invita il mittente a sottoscrivere l'invio di cui trattasi previo accertamento dell'identita' personale del mittente stesso. In caso di rifiuto ad ottemperare a detto invito si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto del presente articolo.
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 12
Art. 12. Persone addette ai servizi postali, di bancoposta ((. . .)) Le persone addette ai servizi postali, di bancoposta ((. . .)), anche se dati in concessione ad uso pubblico, sono considerate pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio, secondo la natura delle funzioni loro affidate, in conformita' degli [articoli 357](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art357) e [358 del codice penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art358).
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 13
Art. 13. Contravvenzioni in materia postale ((. . .)) Per le contravvenzioni punibili con la sola pena dell'ammenda e' ammessa l'oblazione in sede amministrativa prima che sia iniziato il dibattimento, per somme non inferiori al minimo dell'ammenda. La competenza a decidere sulla domanda di oblazione spetta, rispettivamente, ai direttori provinciali delle poste e delle telecomunicazioni per le contravvenzioni in materia di servizi postali, di bancoposta, ((. . .)).
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 14
Art. 14. Diritto del mittente nei confronti dell'Amministrazione Nei confronti dell'Amministrazione e a tutti gli effetti del presente decreto le corrispondenze, i pacchi postali ed i vaglia si considerano di proprieta' del mittente fino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 15
Art. 15. Divieto di accordare esenzioni, riduzioni delle tasse postali, telegrafiche, e di agevolazioni tariffarie E' vietato accordare franchigie od esenzioni delle tasse postali e telegrafiche, nonche' riduzioni delle medesime ed agevolazioni tariffarie oltre i casi ed i limiti stabiliti nel presente decreto.
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 16
Art. 16. Franchigia postale e telegrafica Spetta al Presidente della Repubblica la franchigia postale, tanto per le corrispondenze in partenza quanto per quelle in arrivo. Spetta, altresi', la franchigia, sul percorso interno, per i telegrammi spediti dal Presidente della Repubblica.
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 17
Art. 17. Esenzioni, riduzioni ed agevolazioni in applicazione di accordi internazionali Sono concesse le esenzioni dalle tasse postali ((. . .)) nonche' le riduzioni delle tasse medesime e le agevolazioni tariffarie previste negli accordi internazionali.
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 18
Art. 18. Criteri e modalita' di pagamento delle tasse postali e telegrafiche delle corrispondenze ufficiali delle amministrazioni dello Stato Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, possono essere stabiliti nei confronti delle amministrazioni dello Stato particolari criteri e modalita' per il pagamento all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni delle tasse relative alle corrispondenze.
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 19
Art. 19. Divieto di prestazioni gratuite Sono abrogate tutte le norme per le quali l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' tenuta ad effettuare a titolo in tutto o in parte gratuito prestazioni per conto di amministrazioni dello Stato o di enti ed istituti. La specificazione dei servizi nei cui confronti trova applicazione il disposto del precedente comma nonche' la disciplina dei relativi rapporti ai fini anche della determinazione dei corrispettivi dovuti dalle amministrazioni statali interessate, saranno effettuate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro. Per i servizi resi dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ad enti ed istituti, il rimborso all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dei costi da essa sostenuti per le prestazioni stesse, sara' regolato in base a speciali convenzioni annuali con gli enti ed istituti medesimi, rese esecutive mediante decreti del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni. Sui problemi relativi alla determinazione dei costi da rimborsare ai sensi dei precedenti commi, e sentito il parere di una commissione nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quelli per il bilancio e per il tesoro, presieduta da un magistrato del Consiglio di Stato, designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e composta di un funzionario del Ministero del bilancio, un funzionario del Ministero del tesoro e due funzionari del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Per le prestazioni rese alle amministrazioni statali, enti diversi e privati, quando per esse non siano stabiliti appositi canoni, sono a carico dell'amministrazione, ente o privato, oltre alle spese richieste dalle prestazioni stesse, anche le quote di surrogazione del personale e la quota di spese generali stabilite con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 20
Art. 20. Reclamo - Termini di decadenza - Azione giudiziaria Il reclamo per oggetti o somme affidati all'Amministrazione o per ottenere le indennita' o i rimborsi previsti dal presente decreto deve essere presentato, sotto pena di decadenza, nel termine perentorio stabilito per i singoli servizi. Salvo quanto previsto dal successivo art. 21 l'azione giudiziaria contro l'Amministrazione per i servizi postali, di bancoposta ((. . .)) regolati con il presente decreto non puo' essere proposta se prima non sia stato presentato reclamo in via amministrativa a norma del comma precedente e non siano trascorsi sei mesi ove entro tale termine l'Amministrazione non abbia provveduto. L'azione stessa si prescrive in tre anni. (18) -------------- AGGIORNAMENTO (18) La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 18 gennaio 1991, n. 15 (in G.U. 1a s.s. 23/01/1991, n. 4), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non prevede l'esperibilita' dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo reclamo in via amministrativa."
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 21
Art. 21. Azione civile contro l'Amministrazione Nel caso di procedimento penale concernente una operazione che abbia comunque attinenza coi servizi postali, di bancoposta ((. . .)), se dopo la pronunzia della sentenza penale venga esercitata l'azione civile contro l'Amministrazione, l'azione non puo' essere proposta prima che siano trascorsi sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza pronunziata dal magistrato penale, salvo quanto disposto dagli articoli 31 e 103.
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 22
Art. 22. Accertamento delle contravvenzioni L'accertamento delle contravvenzioni spetta, oltre che agli organi di polizia giudiziaria, anche agli impiegati ed agenti incaricati di vigilare sull'osservanza delle norme e modalita' relative ai servizi postali ((. . .)), gestiti dalle aziende dipendenti dal Ministero delle poste ((. . .)).
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 23
Art. 23. Danneggiamento Chiunque esplichi attivita' che rechi, in qualsiasi modo, danno ai servizi postali ((. . .)) od alle opere ed agli oggetti ad essi inerenti e' punito ai sensi dell'[art. 635, n. 3, del codice penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art635-num3).
Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 24
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