LEGGE 23 marzo 1973, n. 163

Type Legge
Publication 1973-03-23
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo relativo all'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni a mezzo satelliti "INTELSAT", adottato a Washington il 20 agosto 1971.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo XX dell'accordo stesso.

LEONE ANDREOTTI - MEDICI - GIOIA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Accord

ALLEGATO Accord relatif a l'Organisation internationale de telecommunications par satellites "INTELSAT" Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-art. I

AVVERTENZA A. = Accordo (istitutivo dell'Intelsat); A.O. = Accordo operativo; A.d.P. = Assemblea delle Parti; C.d.G. = Consiglio dei Governatori; I. = Intelsat; R.d.F. = Riunione dei Firmatari; s.s. = segmento spaziale (per cui "s.s. dell'I. segmento spaziale dell'Intelsat). TRADUZIONE NON UFFICIALE NOTA BENE. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'Accordo fra cui il testo in lingua francese qui sopra riportato. Accordo relativo alla organizzazione Internazionale di telecomunicazioni a mezzo di satelliti "INTELSAT" (1) PREAMBOLO Gli Stati, Parti del presente Accordo, - in considerazione del principio enunciato nella Risoluzione 1721 (XVI) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, secondo il quale i paesi del mondo devono poter comunicare, nel piu' breve tempo, a mezzo di satelliti su una base mondiale e non discriminatoria; - in considerazione delle relative disposizioni del Trattato sui principi che regolano le attivita' degli Stati in materia di esplorazione e di utilizzazione dello spazio extra atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, e, in particolare, dell'articolo I per il quale lo spazio extra atmosferico deve essere utilizzato per il bene e nell'interesse di tutti i paesi; - prendendo atto del fatto che, conformemente all'Accordo con il quale e' stato stabilito un regime provvisorio applicabile ad un sistema commerciale mondiale di telecomunicazioni a mezzo di satelliti e speciale ad esso e' allegato, se e' organizzato un sistema commerciale mondiale di telecomunicazioni a mezzo di satelliti; - desiderando potenziare lo sviluppo di questo sistema di telecomunicazioni a mezzo di satelliti allo scopo di pervenire ad un sistema commerciale mondiale unico di telecomunicazioni a mezzo di satelliti facente parte di una rete mondiale perfezionata di telecomunicazioni che assicurera' a tutte le regioni del mondo i piu' estesi servizi di telecomunicazioni e che contribuira' alla pace e alla intesa mondiali; - risoluti, a questo effetto, a fornire per il bene della intera umanita', grazie alle piu' avanzate tecniche disponibili, le piu' efficaci ed economiche installazioni, compatibili con la piu' razionale ed equa utilizzazione delle frequenze dello spettro radioelettrico e dello spazio orbitale; - ritenendo che le comunicazioni a mezzo di satelliti devono essere organizzate in modo che tutti i popoli possano avere accesso ad un sistema mondiale di satelliti e che gli Stati membri dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni che lo richiedano possano investirvi capitali e partecipare altresi' alla concezione, alla messa a punto, alla costruzione - compresa la fornitura di materiale - alla installazione, all'esercizio, alla manutenzione e alla proprieta' del sistema; - in virtu' dell'Accordo che ha stabilito un regime provvisorio applicabile ad un sistema commerciale mondiale di telecomunicazioni a mezzo di satelliti; hanno convenuto quanto segue. Articolo I Definizioni Ai fini del presente Accordo: a) il termine "Accordo" designa il presente accordo, compresi i suoi allegati, ma esclusi i titoli degli articoli, aperto alla firma dei Governi il 20 agosto 1971, a Washington, e che istituisce l'organizzazione internazionale di telecomunicazioni a mezzo di satelliti "Intelsat"; b) i termini "Accordo operativo" designano l'accordo, compresi i suoi allegati, ma esclusi i titoli degli articoli, aperto alla firma dei Governi o degli organismi di telecomunicazioni designati dai Governi, in conformita' alle disposizioni dell'Accordo, il 20 agosto 1971, a Washington; c) i termini "Accordo provvisorio" designano l'accordo che ha stabilito un regime provvisorio applicabile ad un sistema commerciale mondiale di telecomunicazioni a mezzo di satelliti, firmato dai Governi a Washington il 20 agosto 1964; d) i termini "Accordo speciale" designano l'accordo firmato il 20 agosto 1964 dai Governi o dagli organismi di telecomunicazioni delegati dai Governi, in conformita' alle disposizioni dell'Accordo provvisorio; e) i termini "Comitato interinale delle telecomunicazioni a mezzo di satelliti" designano il Comitato istituito dall'articolo IV dell'Accordo provvisorio; f) il termine "Parte" designa uno Stato nei confronti del quale l'Accordo e' entrato in vigore o viene applicato a titolo provvisorio; g) il termine "Firmatario" designa una Parte, o l'organismo di telecomunicazioni designato da una Parte, che ha firmato l'Accordo operativo e nei cui confronti detto accordo e' entrato in vigore o e' applicato a titolo provvisorio; h) i termini "segmento spaziale" designano i satelliti di telecomunicazioni ed inoltre gli impianti di inseguimento, di telemetria, di telecomando, di controllo, di sorveglianza ed ogni altra apparecchiatura connessa, necessaria al funzionamento di detti satelliti; i) i termini "segmento spaziale dell'Intelsat" designano il segmento spaziale che appartiene all'Intelsat; j) il termine "telecomunicazione" designa ogni trasmissione, emissione o ricezione di segni, di segnali, di scritti, di immagini, di suoni o di informazioni di qualsiasi natura effettuata per mezzo di filo, o con l'impiego della radioelettricita' oppure con un sistema ottico o con altri sistemi elettromagnetici; k) i termini "servizi pubblici di telecomunicazioni" designano i servizi di telecomunicazioni fissi o mobili che possono essere assicurati per mezzo dei satelliti e che sono utilizzabili dal pubblico quali il telefono, il telegrafo, il telex, la trasmissione di fac-simili, la trasmissione di dati, la trasmissione di programmi radiofonici o televisivi tra stazioni terrene autorizzate e che possano percio' collegarsi al segmento spaziale dell'Intelsat ai fini della successiva trasmissione al pubblico ed inoltre i circuiti concessi per essere utilizzati ai fini di una delle utilizzazioni sopra menzionate; essi escludono quei servizi mobili che non siano stati forniti, prima che l'Accordo sia stato aperto alla firma, in applicazione dell'Accordo provvisorio e dell'Accordo speciale e che sono assicurati per mezzo di stazioni mobili operanti a mezzo di un satellite concepito in tutto o in parte per assicurare i servizi relativi alla sicurezza o al controllo in volo degli aeromobili oppure alla radionavigazione aerea o marittima; l) i termini "servizi specializzati di telecomunicazioni" designano i servizi di telecomunicazioni diversi da quelli definiti nella precedente lettera k) e che possono essere assicurati a mezzo di satelliti, in essi compresi - e senza che l'elenco che segue possa essere inteso come limitativo - i servizi di radionavigazione, per le radiodiffusioni destinate ad essere ricevute dal pubblico in genere, di ricerca spaziale, meteorologici, di esplorazione delle risorse terrestri; m) il termine "beni" designa ogni elemento riguardo al quale, qualunque ne sia la natura, puo' essere esercitato un diritto di proprieta' ed inoltre qualsiasi diritto derivante da rapporti contrattuali; n) i termini "concezione" e "messa a punto" comprendono la ricerca direttamente legata agli scopi dell'Intelsat.

Accordo-art. II

Articolo II Istituzione dell'Intelsat a) Tenuto conto dei principi enunciati nel preambolo, le Parti istituiscono con il presente Accordo l'organizzazione internazionale di telecomunicazioni a mezzo di satelliti "Intelsat", il cui scopo principale e' quello di perseguire, su base definitiva, la concezione, la messa a punto, la costruzione, la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione del segmento spaziale del sistema commerciale di telecomunicazioni a mezzo di satelliti, in conformita' all'Accordo provvisorio e all'Accordo speciale. b) Ciascuna Parte firmera' - o designera' per la firma un organismo di telecomunicazioni, pubblico o privato - l'A.O., concepito in conformita' all'A. e che sara' aperto alla firma unitamente all'A. medesimo. I rapporti tra qualsiasi organismo di telecomunicazioni, nella sua qualita' di "Firmatario" e la Parte che l'avra' designato saranno regolati in base alla legislazione nazionale della Parte. c) Le amministrazioni e gli organismi di telecomunicazioni potranno negoziare e concludere direttamente - in conformita' alle norme dei loro ordinamenti - gli opportuni accordi di traffico aventi per oggetto l'utilizzazione che da essi sara' effettuata dei mezzi di comunicazione forniti in virtu' del presente A. e dell'A.O., nonche' i servizi destinati al pubblico, le installazioni, la ripartizione degli introiti e le relative clausole di carattere commerciale.

Accordo-art. III

Articolo III Ambito delle attivita' dell'Intelsat a) Nello svolgere, in regime di accordi definitivi, le attivita' relative al s.s. del sistema commerciale mondiale di telecomunicazioni a mezzo di satelliti, l'I. ha per obiettivo primario di fornire a tutte le regioni del mondo, su una base commerciale e senza alcuna discriminazione, il segmento spaziale necessario all'esercizio di servizi pubblici di telecomunicazioni internazionali di alta qualita' ed efficienza. b) Sono assimilati ai servizi pubblici di telecomunicazioni internazionali: i) i servizi pubblici di telecomunicazioni nazionali tra regioni separate da altre regioni non appartenenti allo Stato interessato o tra regioni separate dall'alto mare; ii) i servizi pubblici di telecomunicazioni nazionali tra regioni non collegate da alcun impianto terrestre a larga banda e separate da ostacoli naturali talmente eccezionali da escludere la installazione, tra di loro, di un efficiente impianto terrestre a larga banda, a condizione che la Riunione dei Firmatari, tenendo conto dell'avviso espresso dal Consiglio dei Governatori, abbia preventivamente dato la sua approvazione. c) Il s.s. dell'I. installato al fine di perseguire il suo scopo primario, potra' essere egualmente utilizzato, senza alcuna discriminazione, per i fini propri di altri servizi pubblici di telecomunicazioni nazionali se cio' non comporti alcun pregiudizio all'obiettivo primario dell'I. d) Il s.s. dell'I. potra' essere inoltre utilizzato - a seguito di specifica richiesta e secondo le opportune modalita' e condizioni - per le necessita' relative a servizi specializzati di telecomunicazioni internazionali o nazionali, ma che non siano destinati a fini militari, sempre che: i) non ne derivi alcun danno alla fornitura dei servizi pubblici di telecomunicazioni; ii) le disposizioni adottate siano altresi' accettabili dal punto di vista tecnico ed economico. e) L'I. potra' - a seguito di specifica domanda e alle opportune condizioni - fornire satelliti o apparecchiature diverse da quelle costituenti il s.s. dell'I. per: i) servizi pubblici di telecomunicazioni nazionali all'interno di territori soggetti alla sovranita' di una o piu' Parti; ii) servizi pubblici di telecomunicazioni internazionali tra territori soggetti alla sovranita' di due o piu' Parti; iii) servizi specializzati di telecomunicazioni non aventi scopi militari. f) L'utilizzazione del s.s. dell'I., per i servizi specializzati di telecomunicazioni di cui alla precedente lettera d) e la fornitura di satelliti o di installazioni collegate ma distinte dal s.s. dell'I., di cui alla precedente lettera e), saranno oggetto di convenzioni tra l'I. e i soggetti interessati. L'utilizzazione del s.s. dell'I. - per i servizi specializzati di telecomunicazioni di cui alla precedente lettera d) - e la fornitura di satelliti o di installazioni collegate ma distinte dal s.s. I. - per i servizi specializzati di cui all'alinea iii) della precedente lettera e) - dovranno essere conformi alle autorizzazioni della Assemblea delle Parti, da ottenersi fin dallo stadio di programmazione, in applicazione dell'alinea iv) della lettera c) dell'articolo VII dell'A. Se la utilizzazione delle installazioni del s.s. dell'I. per servizi specializzati di telecomunicazioni implichera' spese supplementari derivanti da modificazioni da apportare alle installazioni, esistenti o previste, relative al s.s. dell'I. oppure, se la fornitura di satelliti o di installazioni collegate ma distinte dal s.s. dell'I. e' richiesta per servizi specializzati di cui all'alinea iii) della precedente lettera e), l'autorizzazione di cui all'alinea iv) della lettera c) dello articolo VII sara' data dalla Assemblea delle Parti subordinatamente ad informazioni dettagliate da parte del Consiglio dei Governatori circa il preventivo dei costi, i vantaggi che ne deriveranno, i problemi tecnici o di altra natura che la richiesta solleva e la sua incidenza relativamente ai servizi dell'I. esistenti o previsti. L'autorizzazione dovra' essere ottenuta prima che vengano effettuate le ordinazioni per l'acquisizione delle installazioni. Prima di concedere l'autorizzazione, l'Assemblea delle Parti provvedera' a consultazioni con le istituzioni specializzate delle Nazioni Unite direttamente interessate alla fornitura dei servizi specializzati di telecomunicazioni di cui trattasi o controllera' che tali consultazioni siano state effettuate dall'I.

Accordo-art. IV

Articolo IV Personalita' giuridica a) L'I. e' persona giuridica. Essa possiede la piena capacita' per esercitare le sue funzioni e attuare i suoi scopi e, quindi, per: i) concludere accordi con Stati o organismi internazionali; ii) stipulare contratti; iii) acquistare beni e disporne; iv) stare in giudizio. b) Ciascuna delle Parti, nell'ambito del proprio ordinamento e in relazione alle proprie leggi, prendera' le necessarie misure per dare effetto a quanto stabilito nel presente articolo.

Accordo-art. V

Articolo V Principi finanziari a) L'I. e' proprietaria del settore spaziale dell'I. e di ogni altro bene acquisito dall'I. La partecipazione finanziaria nell'I. di ciascun Firmatario e' corrispondente, percentualmente, alla sua quota d'investimento valutata in conformita' all'articolo 7 dell'A.O. b) Ciascun Firmatario possiede una quota d'investimento corrispondente alla propria percentuale di utilizzazione, da parte sua, del s.s. dell'I., rispetto a quella di tutti i Firmatari, determinata in conformita' alle disposizioni dell'A.O. Tuttavia nessun Firmatario - e anche nel caso in cui la sua percentuale di utilizzazione del s.s. dell'I. sara' eguale a zero - sara' titolare di una quota di investimento inferiore alla quota fissata dall'A.O. c) Ciascun Firmatario, conformemente alle disposizioni dell'A.O., contribuira' alle necessita' di capitale dell'I. e ricevera' il rimborso e la remunerazione del capitale investito. d) Gli utilizzatori del s.s. dell'I. verseranno i canoni di utilizzazione secondo le disposizioni del presente A. dell'A.O. I canoni di utilizzazione del s.s., per ciascun tipo di utilizzazione, saranno eguali per tutti gli utilizzatori. e) I satelliti e le apparecchiature collegate di cui alla lettera e) dell'articolo III dell'A. potranno essere finanziati dall'I. e apparterranno all'I. come parte del s.s., dell'I. subordinatamente alla approvazione unanime di tutti i Firmatari. Quando manchi tale approvazione, essi saranno separati dal s.s. dell'I. e finanziati da coloro i quali ne avranno richiesta l'installazione e questi ne diverranno proprietari. In questo caso le condizioni finanziarie fissate dall'I. dovranno coprire integralmente le spese relative alla concezione, alla messa a punto, alla costruzione e alla fornitura di questi satelliti e delle installazioni collegate nonche' una quota adeguata delle spese generali e amministrative dell'I.

Accordo-art. VI

Articolo VI Struttura dell'Intelsat a) L'I. ha i seguenti organi: i) l'Assemblea delle Parti; ii) il Consiglio dei Governatori; iii) la Riunione dei Firmatari; iv) un organo esecutivo responsabile nei confronti del Consiglio dei Governatori. b) Salvo i casi espressamente previsti dall'A. o dall'A.O. nessun organo potra' prendere una decisione o intraprendere un'azione che possa modificare, annullare, ritardare o altrimenti ostacolare l'esercizio di un potere, di una attribuzione o di una funzione spettante ad un altro organo in base al presente A. o all'A.O. c) Subordinatamente a quanto previsto nella precedente lettera b), l'A.d.P., la R.d.F. e il C.d.G., ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, prenderanno atto e terranno debitamente conto, ciascuno per quanto lo riguarda, di ogni risoluzione o raccomandazione adottata e di ogni punto di vista espresso da parte di un altro organo, quando questo esercita le attribuzioni o le funzioni attribuitegli dal presente A. o dall'A.O.

Accordo-art. VII

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