LEGGE 16 aprile 1973, n. 169
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Il termine di durata dell'Ente autonomo del porto di Napoli, previsto dall'articolo 1 della legge 6 maggio 1940, n. 500 - prorogato con legge 3 luglio 1970, numero 500, con decreto-legge 6 luglio 1971, n. 439, convertito in legge 4 agosto 1971, n. 591, e con decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1120, convertito in legge 25 febbraio 1972, n. 14 - è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1973. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 16 aprile 1973 LEONE ANDREOTTI - LUPIS Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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