La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La denominazione dei gradi degli ufficiali dei Corpi della marina militare è stabilita dalla tabella annessa alla presente legge. In tutte le disposizioni legislative e regolamentari in cui sono citati gli ufficiali dei suddetti Corpi devono essere apportate le modifiche conseguenti a quanto previsto dalla presente legge.