LEGGE 16 aprile 1973, n. 175
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Il terzo comma dell'articolo 39 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sostituito dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1969, n. 97, è integrato con il periodo aggiunto dall'articolo 5 della legge 27 febbraio 1958, n. 295. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 16 aprile 1973 LEONE ANDREOTTI - TANASSI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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