LEGGE 12 aprile 1973, n. 176
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania in materia di esenzione dalla legalizzazione di atti, conclusa a Roma il 7 giugno 1969.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 8 della convenzione stessa.
LEONE ANDREOTTI - MEDICI - RUMOR - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Convention-art. 1
ALLEGATO Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania in materia di esenzione dalla legalizzazione di atti. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA Considerate le strette reciproche relazioni tra i due Stati; Desiderosi di facilitare l'uso degli atti rilasciati nei rispettivi Stati; Hanno deciso di concludere una Convenzione a tal fine ed hanno nominato loro Plenipotenziari: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA il Signor Prof. dott. Adolfo MARESCA, inviato straordinario e Ministro Plenipotenziario, Capo del Contenzioso Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA i Signori Rolf LAHR, Ambasciatore in Roma, e Dott. Erwin SAAGE, Direttore Ministeriale al Ministero Federale di Giustizia. I Plenipotenziari, dopo essersi comunicati i rispettivi Pieni Poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti: Articolo 1. 1. Gli atti e documenti pubblici rilasciati in uno degli Stati contraenti e muniti del sigillo o timbro ufficiale possono essere usati nell'altro Stato contraente senza necessita' di alcuna legalizzazione diplomatica, consolare od interna o di altra formalita' equivalente. 2. Atti e documenti pubblici, ai sensi del primo comma, sono considerati soltanto: 1) Gli atti e documenti di un'autorita' giudiziaria, compresi quelli rilasciati da un cancelliere ed anche da un Rechtspfleger; 2) Gli atti e documenti di un'autorita' amministrativa; 3) Gli atti e documenti rilasciati da enti pubblici, se tali atti, secondo l'ordinamento giuridico nazionale, sono considerati pubblici; 4) Gli atti e documenti notarili; 5) Gli atti di un ufficiale giudiziario; 6) Gli atti di protesto di cambiali o di assegni anche se formati da un segretario comunale italiano o da un ufficiale postale tedesco, o da altra persona competente secondo l'ordinamento giuridico nazionale. 3. Le disposizioni del comma 1° si applicano anche agli atti o documenti rilasciati dalle Rappresentanze diplomatiche e dagli Uffici consolari di uno degli Stati contraenti, indipendentemente dal fatto che la Rappresentanza diplomatica o l'Ufficio consolare abbia la sua sede nell'altro Stato contraente o in un terzo Stato. 4. Tra le autorita' giudiziarie ed amministrative enumerate nel 2° comma e' compreso il Pubblico Ministero di entrambi gli Stati contraenti ed il Rappresentante tedesco dell'interesse pubblico (Vertreter des offentlichen Interesses).
Convention-art. 2
Articolo 2. Gli atti e documenti, diversi da quelli previsti nell'articolo 1, 2° comma, che siano da considerare come pubblici secondo l'ordinamento giuridico nazionale, possono essere usati nell'altro Stato contraente senza legalizzazione diplomatica o consolare, se legalizzati dalla competente autorita', designata ai sensi dell'articolo 5, dello Stato contraente dal quale l'atto o documento proviene.
Convention-art. 3
Articolo 3. L'autenticazione apposta su una scrittura privata da un'autorita' giudiziaria od amministrativa o da un notaio di uno degli Stati contraenti, non ha bisogno di alcuna legalizzazione diplomatica, consolare od interna, o di altre formalita' equivalenti nel caso in cui l'atto debba essere usato nell'altro Stato contraente.
Convention-art. 4
Articolo 4. 1. Se un atto od un documento pubblico, che sia rilasciato in uno degli Stati contraenti, o da una loro Rappresentanza diplomatica od Ufficio consolare, ed al quale si applichino le esenzioni previste negli articoli 1 e 2, viene esibito ad un'autorita' giudiziaria od amministrativa dell'altro Stato contraente, l'autorita' giudiziaria od amministrativa, in caso di gravi e fondati dubbi circa l'autenticita' dell'atto o documento, puo' richiedere informazioni direttamente all'autorita' competente, designata ai sensi dell'articolo 5, dello Stato dal quale l'atto o documento proviene; analogo potere compete in ordine all'autenticazione prevista dall'articolo 3. 2. La domanda di informazioni ed i suoi allegati devono essere redatti nella lingua dell'autorita' richiesta o accompagnati da una traduzione in questa lingua. L'autorita' richiesta spedisce le informazioni direttamente all'autorita' giudiziaria o amministrativa richiedente. Per tali informazioni non saranno dovute tasse o spese.
Convention-art. 5
Articolo 5. 1. Ciascuno degli Stati contraenti designera': 1) le autorita' competenti per la legalizzazione interna prevista dall'articolo 2; 2) le autorita' competenti a fornire le informazioni previste dall'articolo 4, comma 1°. 2. Gli Stati contraenti si notificheranno l'un l'altro tali designazioni al momento dello scambio degli strumenti di ratifica, e si comunicheranno le eventuali modifiche.
Convention-art. 6
Articolo 6. 1. Sono fatte salve le disposizioni di altri accordi bilaterali in ordine alla legalizzazione di atti in materia particolare. 2. Sono fatte salve altresi' le disposizioni degli accordi multilaterali che prevedano facilitazioni maggiori di quelle stabilite dalla presente Convenzione. Negli altri casi le disposizioni della presente Convenzione prevalgono su quelle degli accordi multilaterali, a meno che gli accordi stessi escludano la facolta' di deroga.
Convention-art. 7
Articolo 7. La presente Convenzione si applica anche nel Land di Berlino se il Governo della Repubblica Federale di Germania non avra' fatto al riguardo una comunicazione contraria al Governo della Repubblica italiana entro tre mesi dalla data dell'entrata in vigore della Convenzione.
Convention-art. 8
Articolo 8. 1. La presente Convenzione sara' sottoposta a ratifica. Lo scambio degli strumenti di ratifica avra' luogo nel piu' breve tempo possibile a Bonn. 2. La presente Convenzione entrera' in vigore tre mesi dopo l'avvenuto scambio degli strumenti di ratifica. 3. Ognuno degli Stati contraenti puo' in ogni momento denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta all'altro Stato contraente. La denuncia entrera' in vigore sei mesi dopo la notifica. IN FEDE DI CHE i sottoscritti Plenipotenziari hanno apposto alla presente Convenzione la loro firma ed il sigillo. FATTO in Roma il 7 giugno 1969 in quattro esemplari, di cui due nella lingua italiana e due nella lingua tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede. Per la Repubblica Federale di Germania Rolf LAHR - Erwin SAAGE Per la Repubblica italiana Adolfo MARESCA
Vertrag
Vertrag zwischen der italienischen Republik und der Bundesrepublik deutschland iieber den verzicht auf die lagalisation von urkunden. Parte di provvedimento in formato grafico
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